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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Calabria 10/11/1975, n. 31
L.R. Calabria 10/11/1975, n. 31
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[Premessa] |
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Art. 11. Fino all'emanazione di diversa ed organica normativa regionale, per l'esecuzione delle opere e dei |
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Art. 21. Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane, delle provincie, degli enti loca |
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Art. 31. I contributi costanti vengono concessi, per la durata di 35 anni, nella misura occorrente per la totale copertura dell'onere di ammortamento dei mutui da contrarre dagli enti beneficiari con la cassa DD.PP. e, comunque, nella stessa misura, ad assistenza dei mutui da contrarre con altri istituti di credito di diritto pubblico, per la realizzazione delle seguenti opere: a) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue; b) costruzione, compl |
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Art. 41. I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell'80% elevabile con particolari esigenze fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione di opere pubbliche comprese fra quelle indicate nel precede |
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Art. 51. Il Consiglio regionale approva il piano generale e quelli settoriali dei lavori pubblici predisposti dalla Giunta, sulla base dei programmi e de |
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Art. 61. Per le opere ed i lavori di soccorso e di pronto intervento da eseguirsi a carico della Regione nell'ambito delle competen |
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Art. 71. Per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, di cui ai precedenti articoli e per l'attu |
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Art. 81. "Le deliberazioni dei Comuni, dei loro consorzi e delle Comunità montane, concernenti l'approvazione dei progetti d'importo complessivo non superiore a L. 700 milioni e le deliberazioni delle Province concernenti l'approvazione dei progetti d'importo complessivo non superiore a L. 1.000 milioni, relativi ad ope |
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Art. 91."Tutti i progetti e le relative perizie di variante o suppletive concernenti opere pubbliche esegui |
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Art. 101."Tutti i progetti e le perizie concernenti opere d'interesse regionale d'importo superiore a quelli indic |
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Art. 111. L'approvazione di tutti i progetti di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte dell |
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Art. 121. È istituito il comitato regionale tecnico-amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione per tutte le materie di sua competenza. 2. Il comitato è composto: a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede e che può delegare l'assessore competente secondo la prevalente natura degli affari posti all'ordine del giorno; b) dal dirige |
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Art. 131. Il comitato tecnico amministrativo esercita le attribuzioni demandate dall'attuale legislazione ai |
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Art. 141. Alle sedute del comitato hanno diritto di partecipare, a richiesta, i rappresentanti degli enti in |
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Art. 151. Il comitato tecnico-amministrativo è convocato dal suo Presidente. |
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Art. 161. Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. |
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Art. 171. Gli enti beneficiari di contributo in annualità, qualora sia intervenuto l'affidamento da p |
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Art. 181. Qualora le gare per l'appalto dei lavori fruenti di finanziamento regionale siano andate deserte n |
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Art. 19N3 "1. Per le opere ammesse a contributo in capitale in unica soluzione la pianificazione degli interventi è calibrata in modo tale che in ciascun anno risultino assicurate le risorse necessarie inerenti a tutte le iniziative avviate e le cui obblìgazioni vengono a scadere nell'anno stesso. 2. L'Amministrazione regionale trasferisce all'Ente attuatore un anticipazione commisurata alle effettive disponibilità di cassa dell' Amministrazione stessa ed al costo definitivo dell |
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Art. 201. La Regione, d'intesa con gli enti interessati può delegare la progettazione e l'esecuzione, |
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Art. 211. Gli enti destinatari di finanziamenti regionali provvedono alla progettazione all'appalto, alla di |
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Art. 221. In favore delle imprese appaltatrici di opere e lavori pubblici della Regione e degli enti benefic |
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Art. 231. La Regione, avvalendosi dei propri organi tecnici del settore, svolge azione promozionale ed effettua gratuitamente consulenze tecniche ed amministrative nelle materie di cui alla presente legge a favore di tutti gli enti locali; soprintende all'esecuzione delle opere e dei lavori; |
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Art. 241. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei collaudatori ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali o comunque finanz |
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Art. 251. Per i lavori d'importo inferiore a lire 25.000.000 il certificato di collaudo può essere so |
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Art. 26"I relativi atti ove non delegati ad altri enti possono essere adottati dall'assessore reg. e delegat |
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Art. 27SoppressoN1 |
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Art. 281. La misura dei contributi poliennali assentiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 29 agos |
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Art. 291. Le somme stanziate in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche se non impegnate nell'esercizio |
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