Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 15/03/2023, n. 12
L. R. Calabria 15/03/2023, n. 12
L. R. Calabria 15/03/2023, n. 12
L. R. Calabria 15/03/2023, n. 12
L. R. Calabria 15/03/2023, n. 12
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - (Finalità e oggetto) |
|
Art. 2 - (Definizioni e caratteristiche dei Cammini di Calabria)1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, definisce e individua i Cammini di Calabria. 2. I Cammini di Calabria sono costituiti da cammini, vie e itinerari, secondo le modalità di indicazione utilizzate nella sentieristica del Club Alpino Italiano (CAI), da percorrere a piedi, in bici, a cavallo o con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato, a eccezione dei casi in cui l’utilizzo dei mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o per attività di soccorso, protezione civile o manut |
|
Art. 3 - (Gestione dei Cammini di Calabria)1. La gestione dei Cammini di Calabria, limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 394/1991, compete a coloro che sono individuati come gestori nel provvedimento di riconoscimento. N2 2. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati, salvi i diritti di terzi: a) dagli enti locali, dagli enti gestori d |
|
Art. 4 - (Riconoscimento dei Cammini di Calabria)1. La Giunta regionale riconosce i cammini o su propria iniziativa, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria di cui all’articolo 11, oppure a istanza degli enti di cui all’articolo 3, comma 2. 2. L’istanza di riconoscimento, redatta secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, contien |
|
Art. 5 - (Catasto dei Cammini di Calabria)1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso il dipartimento competente in materia di turismo, con le risorse umane e st |
|
Art. 6 - (Promozione dei Cammini di Calabria)1. Nell’ambito dell’attività di promozione regionale la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, sentito il Coordinamento regionale dei Cammini di Calabria e gli enti e le associazioni di riferimento, promuove i cammini di cui alla presente legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell’Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei cammini di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare. |
|
Art. 7 - (Valorizzazione dei Cammini di Calabria)1. Al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta regionale dei cammini e consentire la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell’Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può individuare misure per: |
|
Art. 8 - (Carta dell’escursionista) |
|
Art. 9 - (Punti di sosta e di ristoro)1. Lungo i cammini sono utilizzabili i fabbricati esistenti, anche non funzionali, dietro presentazione di istanza o di progetto complessivo al competente Comune, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto della proprietà pubblica e privata, delle norme urbanistiche ed edilizie e delle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio. 2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione anche non assistita di prodotti per l’alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa |
|
Art. 10 - (Dichiarazione di pubblico interesse regionale)1. I percorsi compresi nei cammini riconosciuti ai sensi della presente legge sono considerati di interesse pubblico regionale in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici |
|
Art. 11 - (Coordinamento dei Cammini di Calabria)1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli assessori con delega all’agricoltura, al turismo, all’ambiente e alla cultura, è costituito il Coordinamento dei Cammini di Calabria, avente funzioni consultive e di raccordo. 2. Il Coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Giunta regionale o suo delegato ed è composto, previsa intesa con gli enti di appartenenza estranei all’amministrazione regionale e su designazione dei medesimi: a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia d |
|
Art. 12 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore con delega in materia di turismo, di concerto con gli assessori con delega in materia di cultura, agricoltura e ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento: a) le modalità e i requisiti richiesti per la costituzione e il riconoscimento dei gestori dei cammini, nonché le regole per il loro funzionamento; |
|
Art. 13 - (Norma di rinvio)1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l’attraversamento di parchi e aree naturali protette, statali e regionali, come definita dall |
|
Art. 14 - (Abrogazioni)1. È abrogata la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36 (Valori |
|
Art. 15 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
|
Dalla redazione
- Pubblica Amministrazione
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Demanio
Le Autorità di sistema portuale (AdSP) e il Piano regolatore di sistema portuale
- Alfonso Mancini
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Trasporti
Valutazione e gestione della sicurezza di infrastrutture stradali e gallerie
- Redazione Legislazione Tecnica
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Finanza pubblica
- Provvidenze
- Mezzogiorno e aree depresse
- Edilizia scolastica
- Rifiuti
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Protezione civile
Il D.L. 91/2017 comma per comma
- Emanuela Greco
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Fisco e Previdenza
- Finanza pubblica
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Imprese
- Trasporti
- Calamità
- Edilizia e immobili
- Protezione civile
- Previdenza professionale
- Provvidenze
- Imposte sul reddito
- Calamità/Terremoti
Le misure introdotte dal D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Tutela ambientale
- Appalti e contratti pubblici
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Trasporti
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Infrastrutture e opere pubbliche
Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica
- Emanuela Greco
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
24/12/2024
- Codice della strada, patente sospesa a chi telefona mentre guida da Italia Oggi
- Regime forfettario più esteso da Italia Oggi
- Servizi tecnici, equo compenso da Italia Oggi
- Raggruppamento imprese. Fatture lavori pro quota da Italia Oggi
- Caldaie, corsa contro il tempo per le ultime detrazioni da Il Sole 24 Ore
- Lo stop alle agevolazioni vale 1 miliardo di sconti da Il Sole 24 Ore