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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Calabria 25/05/2015, n. 172
Deliberaz. G.R. Calabria 25/05/2015, n. 172
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO: - che con legge regionale n. 40/2009 è stata approvata la normativa riguardante le “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”; - che l’articolo 7 della legge citata stabilisce che le procedure, le modalità e la documentazione per il rilascio dei permessi di ricerca, delle concessioni ed autorizzazioni relative alle attività estrattive, per come stabilite dalla stessa normativa, nonché la disciplina dei canoni istituiti e la concessione delle agevolazioni previste, debbano essere oggetto di Regolamento da adottarsi con provvedimento della Giunta Regionale. CONSIDERATO: |
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Allegato 1 - Modifica al Regolamento regionale 5 maggio 2011, n. 3 e ss.mm.ii. Regolamento di attuazione Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della Regione CalabriaSommario Al TITOLO II MINIERE, CAPO I CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA le parole “Articolo 9 (Proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell’area, trasferimento, decadenza, rinuncia)” sono sostituite dalle seguenti: “Articolo 9 (Proroga, riduzione volontaria dell’area, trasferimento, decadenza, rinuncia, ampliamento)”. Al TITOLO II MINIERE, CAPO II CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA le parole “Articolo 17 (Rinnovo, ampliamento, riduzione volontaria dell’area, sospensione dei lavori, trasferimento, decadenza, rinuncia)” sono sostituite dalle seguenti: “Articolo 17 (Rinnovo, ampliamento, riattivazione, riduzione volontaria dell’area, sospensione dei lavori, trasferimento, decadenza, rinuncia)”. Al TITOLO II MINIERE, dopo l’Art. 17 viene inserito il CAPO III costituito da un singolo articolo che per ragioni di articolazione viene chiamato Art. 17 bis CAPO III NORME COMUNI PER PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE MINERARIA Articolo 17 bis (Disposizioni procedurali) …….. Al TITOLO III CAVE CAPO II le parole “Articolo 26 (Ampliamento dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione)” sono sostituite dalle seguenti: “Articolo 26 (Ampliamento, riattivazione dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione)”. Art. 4 La lettera a) del comma 1 viene così sostituita : a) Regione: Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali; La lettera d) del comma 1 viene così sostituita: d) Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; Viene aggiunto il seguente comma 4: 4. Nel testo del presente Regolamento per Dipartimento regionale competente “Attività Produttive” si intende “Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”. Art. 5 L’Art. 5 viene sostituito dal seguente articolo: Articolo 5 - (Domanda di permesso di ricerca) 1. Il permesso di ricerca può essere accordato a persona giuridica o fisica che abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del piano di ricerca e all’esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale. 2. La domanda di conferimento di permesso di ricerca deve essere presentata alla Regione, in originale. Alla domanda deve essere altresì allega la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all’Allegato A. Art. 6 L’Art. 6 viene sostituito dal seguente articolo: Articolo 6 - (Istruttoria del permesso di ricerca) 1. L’istruttoria per il rilascio del permesso di ricerca è curata dall’Autorità regionale competente la quale provvede, per il tramite delle proprie strutture tecniche, a valutare la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiedendo le eventuali modifiche o integrazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell’istanza. 2. L’Autorità regionale competente, acquisito il parere dell’ORAE, indice, entro dieci giorni dal ricevimento del parere, una Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 3. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 2 del presente articolo sono acquisiti, ai sensi del comma 2 dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, secondo le leggi statali e regionali. 4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l’Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell’investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche. Art. 7 L’Art. 7 viene sostituito dal seguente articolo: Articolo 7 - (Conferimento del permesso di ricerca) 1. La Regione, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della conferenza di cui al precedente articolo 6, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale, emana il decreto con cui rilascia il permesso di ricerca di minerali. Qualora la Conferenza di Servizi si sia conclusa negativamente, la Regione emana decreto di diniego. Avverso tale provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso all’autorità giurisdizionale competente. 2. Il procedimento di conferime |
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