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L. R. Basilicata 11/08/2015, n. 27

Legge Regionale “Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata”.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2024, n. 14
- L.R. 12/10/2018, n. 29
- L.R. 04/03/2016, n. 5
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Capo I - PRINCIPI, OGGETTO E DEFINIZIONI
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Art. 1 - Principi e finalità

1. La Regione Basilicata, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Co

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Art. 2 - Oggetto e Obiettivi

1. La Regione Basilicata assicura e sostiene la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul proprio territorio quali fattori imprescindibili di crescita civile, sociale ed economica anche al fine di garantire il diritto e l’accesso alla cultura da parte dell’intera comunità regionale.

2. N1

3. In attuazione di quanto stabilito al comma precedente, la Regione Basilicata favorisce l’integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni culturali; attiva il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio, dell’istruzione e della formazione, della ricerca e dell’innovazione, del turismo e dell’apertura ai mercati nazionali ed esteri; promuove l’organizzazione di un sistema regionale integrato di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi ed attività.

4. La Regione Basilicata, in concorso con le istituzion

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) tutela: l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione;

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Art. 4 - Compiti della Regione per la promozione e la gestione del patrimonio culturale

1. La Regione valorizza la promozione e la gestione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e degli istituti culturali, di cui all’articolo 101 del Codice, assicurando la piena ed effettiva fruizione pubblica, anche mediante:

a) le azioni di educazione e di comunicazione per rafforzare la valenza della cultura come elemento di costruzione-ricostruzione dell’identità locale e per elevare il tasso di consenso attivo e collettivo verso il patrimonio culturale del territorio;

b) l’attivazione di una convinta azione pianificata che individui nel patrimonio culturale uno degli assi strategici del modello di sviluppo;

c) le attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare e da promuovere favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A tal fine promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, come specificate nella presente legge, la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento di carte tematiche georeferenziate integrate nel sistema informativo territoriale regionale con riguardo ai beni culturali e paesaggistici ed agli istituti di propria competenza, in collaborazione con le competenti Soprintendenze, Università, Enti di ricerca e altri enti istituzionali nazionali e/o sub-regionali. Per la produzione, lo scambio e l’utilizzo dei dati, si avvale di strumenti di coordinamento interno, individuati, come l’Osservatorio regionale del paesaggio, o individuabili, e degli strumenti di cooperazione interistituzionale, stimolando e sostenendo la creazione di sistemi a rete di dimensione regionale ed interregional

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Capo II - SOGGETTI, FUNZIONI E COMPETENZE
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Art. 5 - Soggetti pubblici e privati del sistema regionale dei beni culturali

1. La Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, parchi letterari e fondazioni di interesse regionale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali.

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Art. 6 - Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio storico-culturale, delle memorie e delle tradizioni riconducibili alla comunità regionale e alle singole comunità della Regione.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale i

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Art. 7 - Cooperazione interistituzionale e forme di partecipazione

1. La Regione, al fine della valorizzazione dei beni culturali idonea alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore favorendo la nascita di reti tematiche per la messa a sistema dei territori delle div

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TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
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Art. 8 - Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione ha compiti di programmazione relativamente agli interventi di valorizzazione, di promozione, di fruizione e gestione del patrimonio culturale da realizzare sul territorio. La programmazione si attua, secondo procedimenti definiti con provvedimento della Giunta

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Art. 9 - Programma regionale triennale per il patrimonio culturale

1. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale per il patrimonio culturale coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, su proposta della Giunta e previo parere della competente Commissione consiliare, ogni tre anni ed entro sessanta giorni dalla data di e

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Art. 10 - Documento operativo annuale

N7

1. Il documento operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano triennale di cui al precedente articolo, tenendo conto della pianificazione regionale e delle intese raggiunte nell'ambito delle individuate cooperazioni istituzionali e degli accordi definiti con soggetti pubblici e privati. Detto documento è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilan

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Art. 11 - Piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione

1. La Regione, con i piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione, promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.

2. I piani integrati di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione sono finalizzati ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, considerato in relazione al contesto territoriale. Tali interventi favoriscono, altresì, lo sviluppo del sistema produttivo e l’individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.

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Art. 12 - Accordi di valorizzazione

1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 9, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali.

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Art. 13 - Intesa istituzionale per la sede lucana della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro

1. La Regione Basilicata collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con l’Università e con gli Istituti di ricerca competenti per definire linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento e di formazione in materia di conservazione dei beni cultural

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Art. 14 - Osservatorio per il patrimonio culturale

1. È istituito l’Osservatorio per il patrimonio culturale incardinato nell’ufficio competente al fine di monitorare, sorvegliare e indirizzare le politiche sulla valorizzazione, sulla fruizione e sulla gestione.

2. L’Osservatorio svolge funzioni di:

a) ricognizione, raccolta, e analisi delle informazioni statistiche sulla consistenza e ubicazione dei beni culturali, sulla domanda e offerta culturale, sul funzionamento e sul rispetto degli standard minimi di funzionamento e della carta della qualità dei luoghi della cultura beneficiari di pubblici finanziamenti e sulle dinamiche economiche e sociali legate alla produzione e al consumo culturale;

b) monitoraggio e vigilanza sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull’efficacia dell’intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel territorio regionale.

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TITOLO III - ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
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Art. 15 - Ambito di applicazione

1. Nel presente titolo si regolamentano gli istituti ed i luoghi di cultura che si configurano come beni culturali ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 42 del 2004. A tal fine, si intende per:

a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di edu

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Art. 16 - Diritti degli utenti

1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l’accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dal

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Art. 17 - Requisiti degli istituti e dei luoghi della cultura di rilevanza regionale

1. La Regione definisce i requisiti e i quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura di proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale.

2. Per il raggiungimento dei servizi di cui al comma 1 e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione associata dei servizi fra gli enti locali.

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Art. 18 - Forme di gestione degli istituti e dei luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice gli istituti e i luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.

2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati e alla comunità scientifica forme di partecipazione e di fruizione alle attività f

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO, DOCUMENTALE E FILMICO
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Art. 19 - Soprintendenza regionale ai beni librari

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Art. 20 - Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della Regione è isti

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Art. 21 - Archivio della produzione editoriale regionale

1. È istituito l’Archivio della produzione editoriale regionale ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale de

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Art. 22 - Patrimonio archivistico della “Cineteca lucana”

1. La Regione Basilicata promuove e sostiene azioni di salvaguardia, valorizzazione e di f

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Art. 23 - Attività della rete documentaria regionale

1. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento.

2. La rete documentaria regionale, costituita dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, da

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Art. 24 - Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con scuole, un

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Art. 25 - Reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

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Art. 25-bis - Parco Regionale della Musica

N6

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TITOLO V - NORME FINALI
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Art. 26 - Regime transitorio

1. Per l’attuazione delle iniziative già programmate per l’anno 2014, si provvede con

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Art. 27 - Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall’approvazione della presente legge stimati complessivamente

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Art. 28 - Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 19 luglio 1974, n. 13 .

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Art. 29 - Dichiarazione d’urgenza Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica