N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 04/03/2016, n. 5, così recitava:

“Art. 19 - Soprintendenza regionale ai beni librari

1. È istituita la Soprintendenza regionale ai beni librari, che esercita le competenze in materia di tutela sui manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, presenti sul proprio territorio secondo quanto disposto dall’art, 5, comma 2 del Codice.

2. La Soprintendenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice, esercita le funzioni di tutela sui beni librari di proprietà non statale ed in particolare sui manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe ed incisioni ed inoltre:

a) garantisce la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di competenza, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 42/2004;

b) esercita la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004;

c) esercita la prelazione nell’ipotesi prevista dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004;

d) in base a specifici accordi può regolare il prestito per mostre ed esposizioni che la vedano direttamente coinvolta.

3. La Giunta regionale individua la struttura regionale che esercita le funzioni di Soprintendenza regionale per i beni librari, definendone compiti e dotazione organica.”

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