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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 01/12/2004, n. 26
L. R. Basilicata 01/12/2004, n. 26
- L.R. 15/11/2023, n. 43
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- L.R. 04/03/2016, n. 5
- L.R. 28/12/2007, n. 28
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Basilicata, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale nel rispetto delle disposizioni di cui alla |
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Art. 2 - Obiettivi1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, la programmazione regionale in materia di sport persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) realizzazione di nuovi impianti, ristrutturazione, adeguamento miglioramento e potenziamento delle attrezzature sportive, anche nell'ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali; b) ristrutturazione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferi |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport : a) adotta il piano regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento; b) adotta il piano annuale; c) controlla il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano triennale regionale, anche mediante la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle strutture sportive; d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dal |
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Art. 4 - Funzioni delle Province |
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Art. 5 - Funzioni dei comuni1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano triennale e in quello annuale: a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, prov |
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TITOLO II - COMMISSIONE REGIONALE PER LO SPORT |
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Art. 6 - Composizione1. È costituita con D.P.G. la Commissione regionale per lo sport. 2. Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta: a) dall'Assessore regionale delegato allo sport; b) da tre amministratori comunali designati dall'A.N. C.I., di cui almeno uno in rappresentanza di comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti. c) dai Presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati; |
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Art. 7 - Compiti della Commissione1. La Commissione, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale o di propria iniziativa, esprime pareri e formula proposte, con particolare riferimento: |
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Art. 8 - Funzionamento della Commissione1. La Commissione si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa de |
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TITOLO III - PROGRAMMAZIONE |
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Art. 9 - Programma triennale1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo del primo anno del triennio di riferimento, un programma triennale per l'impiantistica sportiva e un programma triennale per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva. N19 2. Il programma in armonia con le previsioni finanziarie del bilancio pluriennale e sulla base di una verifica sullo stato di fatto degli impianti e delle attrezzature sportive pubbliche e private, e delle attività sportive praticate nel contesto regionale prevede: |
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Art. 10 - Piano annuale1. Sulla base di ciascun programma triennale, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, approva entro il 30 giugno di ogni anno un piano annuale per l'impiantistica sportiva e un piano annuale per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva. |
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TITOLO IV - MISURE DI SOSTEGNO |
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Art. 11 - Impianti sportivi1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, in armonia con gli indirizzi previsti dal Programma triennale, di cui al precedente art. 2, la Regione concede contributi: a) in conto interessi per interventi intesi a costruire, ampliare, adeguare ed attrezzare strutture ed imp |
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Art. 12 - Utilizzazione di impianti sportivi1. Le province, i comuni e le autorità scolastiche possono stipulare convenzioni per una più efficace utilizzazione degli impianti sportivi presenti sul territorio. Sono prioritariamente agevolate la gestione delle strutture e delle attivit� |
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Art. 13 - Interventi a favore dell'attività sportiva scolastica1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo dell'attività ludico - sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche o |
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Art. 14 - Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali |
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Art. 15 - Contributi per la partecipazione a campionati nazionali1. La Regione concorre nell'abbattimento del costo sostenuto dai sodalizi sportivi lucani non iscritti a leghe professionistiche e dalle federazioni e dagli Enti di promozion |
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Art. 16 - Sponsorizzazione1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con il CONI regionale, con le federazioni sportive e con gli enti di promozione sportiva, con le società e le associazioni sportive ad essi affi |
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Art. 17 - Buoni sport1. La Regione concede prioritariamente ai minori, agli anziani, alle persone diversamente abili delle famiglie in condizioni di disa |
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Art. 18 - Iniziative per il sostegno al merito sportivo1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport dilettantistico che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sp |
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Art. 19 - Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone con disabilità1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone con disabilità, sono concessi contributi: |
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Art. 20 - Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport |
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Art. 21 - Registro regionale dei sodalizi sportivi |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 22 - Disposizioni transitorie1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti avviati con le Leggi regionali abrogate. In sede di prima applicazione il nuovo piano trien |
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Art. 23 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse rese annualmente disponibili ed allocate |
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Art. 24 - Abrogazioni1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare: |
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Art. 25 - Pubblicazione1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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