Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 16/06/2023, n. 15, così recitava:

“Art. 20 - Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport

1. È costituito il Centro Regionale di Promozione ed orientamento allo Sport.

2. Il centro si occuperà:

a) dell' organizzazione di convegni e seminari sulla problematica sportiva finalizzati alla promozione ed orientamento allo sport;

b) di ricerche e sperimentazioni volte a migliorare la pratica sportiva;

c) della formazione di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di attività sportive;

d) della formazione fisico - sportiva;

e) dei processi di promozione volti alla diffusione dello sport tra i giovani;

f) attiverà sinergie tra le istituzioni scolastiche, CONI, enti al fine di attivare progetti, anche sperimentali, finalizzati alla promozione, orientamento e diffusione dello sport;

g) potrà accogliere, d'intesa con il CONI regionale, la scuola regionale del Comitato.

h) il Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport deve essere diretto da persone di comprovata esperienza sportiva.

3. La Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge redige e propone al Consiglio Regionale, che lo approva, un piano con il quale vengono stabilite le modalità di costituzione del Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport, nonché le modalità di realizzazione e gestione.”

Dalla redazione