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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 03/12/2012, n. 25
L. R. Basilicata 03/12/2012, n. 25
L. R. Basilicata 03/12/2012, n. 25
- L.R. 24/07/2017, n. 19
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TITOLO I - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 25 S.M.I. (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) |
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Art. 11. L'art. 1 della L.R. 25/2009 R è sostituito dal seguente |
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Art. 21. Dopo l'articolo 1 della L.R. 25/2009 è inserito il seguente articolo: |
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Art. 31. L'articolo 2 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente articolo: "Art. 2 - (Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio) 1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. 23/99, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva fino a mq 400, possono essere ampliati entro il limite max del 20%. 2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del DM 10 maggio 1977, n. 801. 3. Nel caso di edifici residenziali mono o plurifamiliari di cui al precedente comma 1, l'ampliamento di cui al comma 1 non può essere comunque superiore a mq 40,00 di superficie complessiva per ciascuna unità immobiliare. |
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Art. 41. L'art. 3 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente articolo: "Art. 3 - (Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente) 1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. 23/99 R, promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condo |
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Art. 51. Dopo l'articolo 4 della L.R. 25/2009 è inserito il seguente: "Art. 4 bis - (Programmi di riqualificazione urbana delle aree degradate) 1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. 23/99, promuove ed incentiva la riqualificazione di aree urbane degradate, mediante la formazione di programmi di riqualificazione urbana coerenti con le strategie comunali ed il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati. 2. I programmi di riqualificazione urbana di cui al presente articolo sono strumenti volti a promuovere il recupero di parti significative di città o aree degradate mediante in |
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Art. 61. L'art.5 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - (Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente) 1. La Regione Basilicata promuove, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani con accesso diretto da strada di edifici esistenti non soggette a servitù d'uso pubblico, per le seguenti destinazioni d'uso: a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla L. 122/1989 R; b) locali di servizio pertin |
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Art. 71. L'art. 6 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Divieti) 1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 e i programmi di cui all'art. 4bis non sono consentiti in aree che risultino: a) ubicati all'interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrali negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee "A" del D.M. n. 1444/1968; |
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Art. 81. L'art. 8 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 8 - (Titoli abilitativi) 1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 sono rea |
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Art. 91. L'art. 9 della L.R.25/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 101. L'art. 10 della L.R. 25/2009 è sostituito dal seguente: |
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TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1999, N. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio) |
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Art 111. L'art. 17 della L.R. 23/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 17 - (Piani Attuativi) 1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di: |
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Art. 121. L'art. 39 della L.R. 23/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 131. L'art. 44 della L.R. 23/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 44 - (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge) 1. I Comuni sono tenuti a provvedere all'approvazione del regolamento urbanistico e, contestualmente, all'aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro il 31 dicembre 2014. |
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TITOLO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1996, N. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali) |
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Art. 141. L'art. 3 della L.R. 37/1996 R è sostituito dal seguente: |
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TITOLO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1979 N. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione) |
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Art. 151. l'Art. 10 della L.R. 23/1979 R è sostituito dal seguente: |
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TITOLO V - DISCIPLINA INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE PER LA NOMINA DEI COMMISSARI AD ACTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE |
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Art. 16 - (Poteri Sostitutivi)1. Fatto salvo qua |
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Art. 17 - (Pubblicazione)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno success |
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