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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 07/08/2009, n. 25
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- L.R. 08/08/2013, n. 18
- L.R. 03/12/2012, n. 25
- L.R. 04/08/2011, n. 17
- L.R. 05/02/2010, n. 11
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Art. 1 - Finalità |
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Art. 1-bis - Definizioni |
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Art. 2 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. n. 23/1999, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001e ss.mm.ii., a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (SC) fino a mq 300, a tipologia B familiare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva di mq 400, possono essere ampliati entro il limite massimo del 20% ed entro il limite massimo di mq 40 di superficie per unità abitativa. N26 2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del DM 10 maggio 1977, n. 801. 2-bis. Ai fini del calcolo della superficie complessiva di cui al presente comma, non rientrano gli annessi agricoli di cui alle zone E del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765). N33 |
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Art. 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 e s.m.i. promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, nonché di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%. 1-bis. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801. 1-ter. Ai fini del calcolo della superficie complessiva di cui al presente comma, non rientrano gl |
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Art. 4 - Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana1. La Regione Basilicata promuove la realizzazione di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla D.G.R. n. 322 del 25/02/2003 e nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. A tal fine la Regione, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta ai fini dell’ammissibilità, proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla re |
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Art. 4-bis - Programmi di riqualificazione urbana delle aree degradate1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. 23/99, promuove ed incentiva la riqualificazione di aree urbane degradate, mediante la formazione di programmi di riqualificazione urbana coerenti con le strategie comunali ed il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati. 2. I programmi di riqualificazione urbana di cui al presente articolo sono strumenti volti a promuovere il recupero di parti significative di città o aree degradate mediante interventi organici in grado di |
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Art. 5 - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente1. La Regione Basilicata promuove, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani con accesso diretto da strada di edifici esistenti non soggette a servitù d'uso pubblico, per le seguenti destinazioni d'uso: a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla L. 122/1989 ; b) locali di servizio pertinenziali alle unità immobiliari appartenenti all'edificio; c) alloggi sociali di cui al D.M. del 22 aprile 2008; |
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Art. 6 - (Divieti)1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 e i programmi di cui all'art. 4bis non sono consentiti in aree che risultino: a) ubicati all'interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrali negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee "A" del D.M. n. 1444/1968; b) ubicati all'interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici |
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Art. 7 - Divieto di cumulo1. Gli ampliamenti previsti agli art. 2 e 3 comma 1 non sono cumulabili con ev |
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Art. 8 - Titoli abilitativi1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 sono realizzabili tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) relativamente agli interventi richiamati ai commi 1 e 2 del art. 22 DPR 380/2001 e tramite denuncia di inizio attività relativamente agli interventi di cui all'art. 22, comma 3, D.P.R. 380/01. 1-bis. N11 Nei casi di interventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, con conseguenziale aumento delle superfici effettuati in applicazione del |
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Art. 9 - Oneri di costruzione |
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Art. 11 - Obblighi generali1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli art. 2, 3 e 5 |
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Art. 12 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell |
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