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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 11/08/1999, n. 23
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- L.R. 04/01/2002, n. 3
- L.R. 31/10/2001, n. 38
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TITOLO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA |
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CAPO I - FINALITÀ, OGGETTI E REGIMI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA (PT ED U) |
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Art. 1. - Finalità e campo di applicazione1. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale parte organica e sostanziale della programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le procedure e le strutture operative definite nella presente legge ed in riferimento a princi |
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Art. 2. - Oggetti della PT ed U1. Sono Oggetti della PT ed U i sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale della Regione Basilicata: a. Il Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA) costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale; b. Il Sistema Insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e diffusi, industriali/artigianali, agricolo/produttivi; c. Il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti ed aeroporti. |
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Art. 3. - Regimi della PT ed U1. La PT ed U si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e la previsione dei seguenti Regimi: A - Regimi di Intervento, articolati in: a1. Regimi di Conservazione, finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dei Sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e componenti di essi, e dei Regimi d'Uso in essere in quanto compatibili; a2. Regimi di Trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili, sia nelle caratteristiche costitutive, che nei Regimi d'Uso, cui possono essere assoggettati i Sistemi o parti e componenti di essi; |
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Art. 4. - Ambiti di PT ed U1. Sono Ambiti istituzionali di pianificazione: a) il territorio regionale; b) i territori delle Province di Matera e di Poten |
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TITOLO II - I SOGGETTI DELLA PT E U |
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CAPO I - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DELLA PT E U |
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Art. 5. - Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione1. Sono Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica: a) la Regione, con compiti di indirizzo programmatico; |
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Art. 6. - Altri Soggetti attivi della PT e U1. Sono inoltre Soggetti attivi della PT e U gli altri Enti Territoriali che, in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali e/o regionali, sono autorizzati a formare Piani per gli oggetti di propria competenza: Autori |
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CAPO II - COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DELLA PT ED U |
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Art. 7. - Soggetti proponenti il coordinamento1. Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad Ambiti istituzionali o ad Ambiti di pianificazione strategica l' |
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CAPO III - GLI UTENTI |
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Art. 8. - Utenti e processi di pianificazione1. Gli utenti della PT e U, sono tutti i soggetti pubblici e privati, rappresentati in forma singola o associata con o senza fini di |
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Art. 9. - Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione1. Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di PT e U, quella promossa attraverso la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 25; 2. Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di strumenti di PT e U, da parte di Enti, Associazioni, Cittadini e Cittadine quella consistente in: a. deposito del progetto di Strumento di PT e U presso la sede dell'Ente Istituzionale promotore del Piano, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli Enti, le As |
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TITOLO III - GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE |
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CAPO I - STRUMENTI ISTITUZIONALI |
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Art. 10. - La Carta Regionale dei Suoli1. La Carta Regionale dei Suoli (CRS) definisce: a. la perimentazione dei Sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale) che costituiscono il territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità, sulla base dei criteri individuati nel Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente Legge, con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, |
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Art. 11. - Documento Preliminare1. Il Documento Preliminare (DP), propedeutico alla redazione dei Piani Strutturali di cui ai successivi artt. 13 - 14, argomenta e |
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Art. 12 - Quadro Strutturale Regionale1. Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali e |
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Art. 12-bis - Piano Paesaggistico Regionale - PPR1 |
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Art. 13. - Piano Strutturale Provinciale1. Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità. 2. Il PSP contiene: a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e dett |
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Art. 14. - Piano Strutturale Comunale1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale. 2. Il PSC contiene: a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e specificato in dettaglio con riferimento al territorio comunale, e contiene il quadro conoscitivo finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei tempi di vita, degli orari e della mobilità; |
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Art. 15. - Piano Operativo1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di: a. bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente); b. bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali); c. previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi Elenchi Annuali e/o delle risorse finanziarie pubbliche e |
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Art. 16. - Regolamento Urbanistico1. Il Regolamento Urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale. 1-bis. Il regolamento urbanistico può essere approvato contestualmente al piano strutturale comunale di cui all'articolo 14. In tal caso il regolamento urbanistico contiene ed esplicita anche i regimi urbanistici del piano strutturale comunale solo per le parti del territorio che non necessitano dell'approvazione del piano operativo di cui all'articolo 15. N44 2. Il RU contiene: |
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Art. 17 - Piani Attuativi1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di: a) Piani Particolareggiati, |
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CAPO II - STRUMENTI NON ISTITUZIONALI |
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Art. 18. - Piani e Programmi complessi1. Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i: - Programmi integrati; - Programmi Recupero Urbano; |
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CAPO III - STRUTTURE OPERATIVE DELLA PT E U |
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Art. 19. - Progettazione e Valutazione1. Le attività relative alla progettazione della PT ed U sono espletate: a. dagli |
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Art. 20. - Attuazione e Gestione1. Sono strutture di attuazione della PT ed U: - le strutture tecniche degli enti pubblici territoriali; |
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TITOLO IV - MODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA |
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CAPO I - CONTINUITÀ, ORDINARIETÀ E CICLICITÀ DELLA PT E U |
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Art. 21. - Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale1. Tutti i processi di pianificazione istituzionale devono essere caratterizzati da continuità e ordinarietà, in particolare: per la pianificazione di tipo strutturale è necessario: a1 |
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Art. 22. - Ciclicità ed interazione nella PT e U1. Deve essere garantita una ciclicità ed una interazione nei processi di PT ed U tra le fasi di pianificazione, di progettazione, |
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Art. 23. - Rapporto Urbanistico1. I Piani Operativi di cui all'art. 15 devono essere aggiornati ogni due anni attraverso Rapporti Urbanistici contenenti Bilanci ur |
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CAPO II - CONCERTAZIONE |
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Art. 24. - Modalità di concertazione1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si, formano, si variano ed aggiornano gli strumenti, istituzionali e non istituzionali, della P.T. ed U., e/o si localizzano interventi pubblici e di interesse pubblico non previsti in detti s |
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Art. 25. - Conferenza di pianificazione1. Gli Enti titolari della PT e U di cui agli artt. 5 e 6 I comma, della presente legge, in vista della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei rispettivi atti di programmazione e/o pianificazione, convocano una conferenza di pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti territorialmente e/o settorialmente interessati; N31 2. N14 3. Obiettivo della Conferenza è quello di: - concert |
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Art. 26. - Accordo di Pianificazione1. Gli Enti titolari della PT e U di cui all'art. 5 della presente legge, in funzione del criterio di prevalenza di cui all'art. 7, nei casi in cui risulti necessaria, al fine del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più strumenti di pianificazione di cui al |
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Art. 27. - Conferenze di Localizzazione1. Gli Enti titolari della pianificazione di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma, in relazione alla necessità di localizzare interventi pubblici e/o di interesse pubblico, non previsti dalla propria Pianificazione Strutturale vigente, convocano una Conferenza di Localizzazione dell'intervento. 2. La Conferenza di Localizzazione deve valutare: - l'interesse pubblico dell'intervento; - l'urgenza della localizzazione e comunque l'impossibilità di procedere per le vie ordinarie della pianificazione di cui al Titolo III, Cap. I, della presente legge; |
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Art. 28. - Accordo di Localizzazione1. I soggetti di cui al Titolo II, Capo 1, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 112/98 qualora intendano procedere alla realizzazione di progetti di opere, ivi comprese quelle di interesse statale di cui all'art. 81 del DPR 616/77 come modificato dal DPR 383/94, che comportino modifiche specifiche e puntuali agli strumenti istituzionali della pianificazione di cui al Titolo III, Capo 1, convocano una |
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CAPO III - MODALITÀ DI VALUTAZIONE |
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Art. 29. - Verifica di coerenza1. La verifica di coerenza si applica alla pianificazione strutturale ed operativa dei diversi livelli. 2. La verifica di coerenza persegue: a. Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico-Ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni. b. Obiettivi di efficienza e di funzionalità del sistema relazional |
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Art. 30. - Verifica di compatibilità1. La verifica di compatibilità si applica alla pianificazione strutturale ed operativa in relazione ai regimi di intervento definiti nella CRS. 2. La verifica di compatibilità persegue: a. Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico-Ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni. b. Obiettivi di restauro e riqualificazione del Territorio e di continuità delle reti vegetazionali. c. Obiettivi di sostenibilità degli interventi antropici. 3. |
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Art. 31. - Il ciclo della valutazione1. Al fine di rendere trasparenti ed oggettive le valutazioni di coerenza e compatibilità dei Piani, di cui agli artt. 29 e 30 precedenti, il Regolamento d'Attuazione della presente legge definirà i criteri ed |
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Art. 32. - Nucleo di Valutazione Urbanistica (NVU)1. È istituito il Nucleo di Valutazione Urbanistica Regionale avente il compito di: a. monitorare le attività di valutazione di cui agli artt. 29 e 30; b. esprimere alla Giunta Regionale pareri in merito a: - definizione del QSR; - prescrizioni di carattere territoriale degli atti di pianificazione settoriale regionale; |
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CAPO IV - MODALITÀ DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA |
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Art. 33. - Finalità e contenuti della perequazione1. La perequazione urbanistica persegue l'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione e la ripartizione equa tra proprietà private dei gravami derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città (SRAU). |
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Art. 34. - Ambiti, Distretti Urbani e strumenti perequativi1. La Pianificazione Strutturale, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 33 definisce, negli Ambiti Urbani e Periurbani di cui all'art. 2, 2° comma, lett. b) e secondo i criteri di cui al Regolamento di attuazion |
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CAPO V - MODALITÀ DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICA DEGLI STRUMENTI |
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Art. 35. - Modalità di adozione e approvazione della CRS1. La Carta Regionale dei Suoli, è adottata dall'Ente Regione, mediante delibera di G.R., sentita la Commissione Regionale BB.AA. ed il NVU in seduta congiunta, e viene trasmessa alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e Consorzi di Comuni, ai Parchi Nazionali e Regionali, alle |
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Art. 36. - Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U - del PS e del RU1. L'Ente istituzionale territorialmente competente forma gli strumenti istituzionali della PT e U di cui al Titolo III, Capo I, articoli 13, 14, 16 della presente legge, mediante la convocazione di una conferenza di pianificazione, per l'esame del Documento preliminare di cui all'art. 11 ove richiesto. L'Ente che convoca la conferenza elabora il Documento preliminare di piano e lo trasmette 30 giorni prima della convocazione della conferenza agli Enti da invitare. N38 2. L'Ente istituzionale, espletata la Conferenza di Pianificazione, definisce il Piano e lo sottopone, preliminarmente all'adozione, alle procedure di verifica di coerenza rispetto alla PS di livello superiore, ove esistente, e di verifica di compatibilità alla CRS, di cui agli art. 29, 30. 3. Espletate dette verifiche, l'Ente istituzionale, entro i successivi 30 giorni, adotta il Piano dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione che, |
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Art. 36-bis. - Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - PPR1. La Regione elabora il Documento Programmatico propedeutico alla redazione del PPR e procede alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il Documento programmatico oggetto di valutazione in seno alla conferenza, validato dal Comitato Tecnico Paritetico, istituito ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Intesa Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, viene trasmesso, 30 giorni prima della convocazione d |
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Art. 37. - Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione Operativa (PO)1. L'Ente, ai fini della Formazione della PO, approva con Delibera di Giunta una Relazione Urbanistica al Programma Triennale dei LL.PP. di cui all'art. 14 della L. 109/94 avente i contenuti definiti nel Regolamento d'Attuazione della presente legge, dandone notizia al pubblico mediante manifesti ed avviso sul Foglio degli Annunzi Legali e sul BUR o anche mediante altre forme di diffusione. |
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TITOLO V - NORME GENERALI E TRANSITORIE |
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Art. 38. - Disciplina delle aree prive di regime urbanistico1. Si intendono aree prive di regime urbanistico quelle per le quali non è vigente un PO o sia intervenuta la decadenza di cui ai p |
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Art. 39. - Misure di salvaguardia |
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Art. 40. - Regolamenti Edilizi |
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Art. 41. - Sistema Informativo Territoriale (SIT)1. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di pianificazione Territoriale e Urbanistica e di programmazione economico-territoriale. Esso promuove pertanto la raccolta ed il coordin |
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Art. 42. - Modalità di definizione della CRS in fase di prima applicazione della presente legge1. La Regione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un protocollo d'intesa con le Province di Potenza e Matera, per la redazione dalla CRS tenendo conto delle analisi preliminari alla formazione del |
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Art. 43. - Modalità di definizione dei QSR e PSP in fase di prima applicazione della presente legge1. Entro 3 mesi dalla data di adozione della CRS da parte della Giunta Regionale, la Regione e le Province danno avvio alle procedure di formazione di QSR e PSP, nelle forme della stipula di un Accordo di Pianificazi |
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Art. 44 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge |
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Art. 45. - Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati antecedentemente alla presente legge1. Gli strumenti urbanistici generali di cui agli artt. 7 e 34 della L. 1150/42, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino all'approvazione del RU; a partire da tale data, le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei SU individuato dal RU, restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognit |
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Art. 46. - Interventi sostitutivi della Giunta Regionale1. L'adeguamento e l'approvazione degli Strumenti Istituzionali della PT e U entro i termini previsti dal precedente art. 44, costituisce priorità per l'allocazione di interventi e risorse di competenza regionale. |
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Art. 47. - Norme finanziarie per l'avvio dei procedimentiAll'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso di lire 800.000.000, si provvede con la disponibilità di cui al cap. 7470 «Fondo globale per provvedimenti in corso». Ne |
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Art. 48. - Abrogazioni1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dai precedenti articoli, le previsioni di precedenti Leggi Regionali, in contrasto con |
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Art. 49. - Pubblicazione1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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