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Delib. G.R. Basilicata 24/03/2003, n. 512

Approvazione regolamento di attuazione della L.R. 11.8.1999, n. 23.
Il presente regolamento è integrato con la Delib. G.R. 30/10/2015, n. 1393 recante: “Regolamento di attuazione ex art. 5 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 4 - Modifiche ed integrazioni alla DGR 512/2003 - Approvazione”, il quale disciplina le modalità di coordinamento tra gli uffici competenti per il rilascio dei pareri da rendere al dirigente titolato alla certificazione della verifica di compatibilità e il coordinamento tra la procedura di verifica di compatibilità e la procedura di VAS alle quali sono sottoposti gli strumenti di Pianificazione di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16 della L.R. 23/99.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


VISTA la Legge Regionale 11/8/1999 n. 23 e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. 13/1/1998 n. 11 concernente la individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. 17/5/2000 n. 1083 con la quale si è provveduto alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta;

CONSIDE

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Legge urbanistica regionale (n. 23 dell'11/08/1999) - Regolamento d'attuazione
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento, previsto all'art. 2, secondo comma della Legge Regionale

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Art. 2 - Caratteristiche dei Sistemi definizioni (Art. 2 LUR)

1 - Ai fini della LUR si intendono:

A) per il Sistema Naturalistico - Ambientale:

- Le Unità Geomorfologiche e Paesaggistiche - Ambientali (UGPA), che sono costituite dalle porzioni di territorio caratterizzate da omogeneità di fattori costitutivi, in riferimento a conformazione geologica del suolo e del sottosuolo, idrografia, morfologia, copertura vegetazionale, ed alle forme d'uso antropico del suolo storicamente sedimentate; dette Unità comprendono:

a) Corridoi di Continuità Ambientale (CCA), fasce di territorio costituenti connessioni, sotto il profilo ecologico, geomorfologico e paesaggistico - ambientale, tra le Unità predette, in un contesto di diversa natura sottoposto a significative alterazioni;

b) Areali di Valore (AV), le porzioni di territorio caratterizzate da particolari e specifiche qualità naturalistico, ambientali, paesaggistiche, sto

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Art. 3 - Regimi della PT ed U - Articolazione dei Regimi d'Intervento alle varie scale (Art. 3 LUR)

1. I Sistemi sono interessati dalle azioni di PT ed U attraverso l'applicazione di "Regimi" così definiti:

a) Regimi d'Intervento generali (Conservazione, Trasformazione, Nuovo Impianto), attinenti i diversi livelli di Tutela e/o Trasformazione degli elementi costitutivi dei Sistemi;

b) Regimi d'Uso Attuali e Previsivi, attinenti gli usi possibili degli elementi costitutivi dei Sistemi;

c) Regimi Urbanistici, attinenti il grado di trasformazione urbanistica possibile per gli elementi costitutivi i Sistemi, in funzione dei Regimi d'Intervento e dei Regimi d'Uso, secondo le linee di assetto territoriale definite dai Piani.

2. I Regimi d'Intervento sono individuati dalla Carta Regionale dei Suoli (C.R.S.), sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

3. I Regimi d'Uso sono definiti dai Piani Strutturali di cui agli artt. 13 - 14 della LUR, secondo i criteri d'integrazione con le categorie generali d'intervento descritti all'art. 4 del presente Regolamento.

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Art. 4 - Criteri d'integrazione tra Regimi (Art. 3 LUR)

1. Nella PT e U, costituiscono criteri di Integrazione tra Regimi d'Uso e categorie dei Regimi d'Intervento:

a) criterio di permanenza (l'Uso in essere non è modificabile

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Art. 5 - Soggetti della PT ed U: criterio di prevalenza (Art. 7 LUR)

1. Si definisce criterio di prevalenza la potestà riconosciuta agli Enti Terri

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Art. 6 - Modalità di presentazione delle Osservazioni agli Strumenti di PT ed U (Art. 9 LUR)

1. Gli Enti, le Associazioni e i cittadini interessati che intendono partecipare alla formazione degli strumenti di PT ed U hanno facoltà di presentare osservazioni da formulare all'amministrazione interessata nel seguente modo:

a) l'osservazione deve essere formulata su carta semplice, con firma non autenticata, ed indirizzat

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Art. 7 - Ciclicità ed interazione nei processi di PT ed U: Protocolli (Art. 22 LUR)

1 - Il Sistema della PT ed U può essere attivato in termini autonomi per iniziativa dei singoli Enti in quanto si basa su strumenti e strutture che prescindono da processi autoritativi gerarchici e pongono in essere processi di concertazione e copianificazione. La completezza del Sistema non è pertanto presupposto per il suo funzionamento, ma esito della sua ciclicità ed interazione.

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Art. 8 - Carta Regionale dei Suoli (CRS): criteri di perimetrazione dei Sistemi Naturalistico - Ambientale, Insediativo, Relazionale (Art. 10 - 1° comma LUR)

1 - La C.R.S. perimetra le parti costitutive dei Sistemi Naturalistico - Ambientale, Insediativi e Relazionale così come definite all'art. 2 - 2° c. della LUR, attraverso la loro individuazione nel territorio regionale.

2 - La CRS definisce altresì, per le singole parti costitutive dei Sistemi, i Regimi di Intervento generali, così come definiti all'art. 3 - 1° c. - lett. A della LUR.

3 - La CRS è costituita fondamentalmente da due elaborati nella scala 1:10.000 che assumono come base la Carta Tecnica Regionale ed i suoi aggiornamenti:

a) Il primo elaborato (Perimetrazione) deriva dal riconoscimento delle parti costitutive dei sistemi e dalla loro ricomposizione in Unità ed Ambiti opportunamente perimetrati;

b) Il secondo elaborato (Regimi di Intervento) definisce, per le Unità ed Ambiti per

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Art. 9 - Carta Regionale dei suoli (CRS): criteri di formazione (Art. 10 - 3° comma LUR)

1 - La formazione della CRS è un processo tecnico-giuridico complesso nel quale intervengono soggetti istituzionali diversi in una successione coordinata di attività (Art. 35 - 2° c. LUR), che tiene conto sia del principio di sussidiarietà posto a base dell'attività di pianificazione dalla LUR, sia della necessaria articolazione a varie scale del processo conoscitivo.

2 - Si individuano le seguenti fasi di attività:

a) Fase 1: Consiste nella Definizione delle parti costitutive dei Sistemi - Ambiti - Aerali - Unità; le Definizioni possono comunque essere oggetto di revisioni e perfezionamenti nel corso della costruzione della CRS, ed in particolare saranno oggetto di verifica e di integrazione in riferimento alla formulazione delle specifiche tecniche di redazione della CRS.

Eventuali modifiche alle definizioni, introdotte sotto forma di proposta nelle fasi successive, se ritenute accoglibili, saranno deliberate in fase di approvazione definitiva della CRS, e le variazioni da esse introdotte saranno recepite in uno con l'approvazione della stessa.

b) Fase 2: Consiste:

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Art. 10 - Piano Strutturale Provinciale (PSP): schema tipo di Scheda Strutturale di assetto urbano (Art. 13 LUR)

1. La Scheda Strutturale di assetto urbano dei Comuni, allegata al P.S.P. è costituita da:

a) Stralcio degli elaborati di analisi, valutazione e progetto del P.S.P., esteso ad un significativo intorno territoriale rispetto al Comune interessato, compresi elenchi, repertori, e schede relative ai Sistemi Naturalistico - Ambientale, Insediativo, e Relazionale;

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Art. 11 - Bilanci Urbanistici: modalità di redazione e formazione (Artt. 15-23 LUR)

1 - Il Bilancio Urbanistico ha come obiettivo la verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo (attuazione degli standard), esso è atto tecnico amministrativo necessario per la formazione del Regolamento Urbanistico di cui all'art. 16 della LUR, dei Piani Operativi di cui all'art. 15 della LUR, per l'aggiornamento annuale dei Rapporti Urbanistici di cui all'art. 23 della LUR, per la formazione delle Relazioni Urbanistiche al Programma Triennale delle OO.PP. (ex legge 109/94), di cui all'art. 37 della LUR.

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Art. 12 - Bilanci ambientali: modalità di redazione (Art. 15 LUR)

1 - Il Bilancio Ambientale ha lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell'ambiente dai processi di urbanizzazione, è atto tecnico amministrativo necessario per la formazione dei Piani Operativi di cui all'art. 15 della LUR per l'aggiornamento annuale dei Rapporti Urbanistici di cui all'art. 23 della LUR, per eventuale redazione di atti di contabilità ambientale.

2 - Il Bilancio Ambientale si articola in due parti:

- la prima si riferisce alla descrizione e quantificazione di alcuni indicatori di stato ed in particolare:

a) in Ambito Urbano:

- superfici dei SU

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Art. 13 - Rapporto Urbanistico (Art. 23-34 LUR)

1 - Il Rapporto Urbanistico costituisce il documento fondamentale per la gestione della attività urbanistica dei comuni dotati di Piano Operativo; esso riassume i dati contenuti nel Bilancio Urb

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Art. 14 - Relazione Urbanistica al Programma Triennale dei LL.PP.: contenuti (Art. 37 LUR)

1 - La Relazione Urbanistica al Programma Triennale dei LL.PP.: costituisce il Documento di verifica ed approfondimento urban

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Art. 15 - Criteri e parametri valutativi della verifica di coerenza (Artt. 29-31 LUR)

1 - La Verifica di Coerenza persegue gli obiettivi di cui all'art. 29 - 2° c. della LUR. Essa viene effettuata con riferimento agli strumenti della Pianificazione Strutturale ed Operativa, ai Programmi Complessi di cui all'art. 18 della LUR, al Regolamento Urbanistico e alla localizzazione di interventi non previsti dalla Pianificazione Strutturale vigente.

2 - La Verifica di Coerenza, in applicazione del principio di copianificazione, contempera le scelte di

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Art. 16 - Verifica di compatibilità: criteri e parametri valutativi (Artt. 30-31 LUR)

1 - La Verifica di Compatibilità persegue gli obiettivi di cui all'art. 30 - 2° c. della LUR, e si applica agli strumenti della Pianificazione Strutturale ed Operativa, ai Programmi Complessi e al Regolamento Urbanistico (solo nel caso che lo stesso interessi anche SNU) di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 18 della LUR, oltre che alla localizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico non previsti dalla Pianificazione Strutturale vigente.

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Art. 17 - Modalità di coordinamento tra Uffici Regionali e Dirigente Responsabile della Verifica di Compatibilità (Art. 30 LUR)

1 - Il coordinamento tra gli Uffici Regionali competenti, individuati all'art. 30 - 7° c. della LUR, ed il Dirigente titolato alla certificazione della verifica di compatibilità, preliminarmente alla adozione degli strumenti di pianificazione strutturale ed operativa, avverrà nella forma seguente:

- Il Dirigente dell'Ente ti

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Art. 18 - Modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione Urbanistica (NVU) (Art. 32 LUR)

1 - Il N.V.U. è presieduto dall'Assessore all'Ambiente e Territorio o suo delegato. Il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, o suo delegato, è il segretario responsabile della verbalizzazione e della archiviazione dei documenti ricevuti o prodotti, della comunicazione con il S

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Art. 19 - Criteri per la definizione dei Distretti Urbani ai fini della perequazione urbanistica (Art. 34 LUR)

1 - Le Amministrazioni interessate, procedono all'attuazione delle previsioni della pianificazione strutturale ed operativa relative all'Armatura Urbana (SRAU), attraverso:

a) interventi diretti (secondo il Programma Triennale LL.PP.);

b) interventi concorsuali (Art. 37 bis - L. 109/94);

c) interventi perequativi (Art. 33 LUR).

2 - Al fine

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Art. 20 - Parametri di valutazione delle previsioni dei Piani (Art. 31 LUR)

1 - Il ciclo della valutazione di cui all'art. 31 della LUR, in aggiunta a quanto già dettato agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, viene esperito anche in base alla presenza, nel progetto di nuovo assetto territoriale della pianificazione proposta, dei seguenti parametri di riferimento:

a) indicatori di qualità per il Sistema Naturalistico - Ambientale:

- elenco e caratteristiche delle risorse (integrativo rispetto al Piano sovraordinato);

- loro grado di riproducibilità e vulnerabilità;

- azioni atte a migliorare i corridoi ecologici

- ambientali e ad istituirne di nuovi;

- azioni atte a preservare le biodiversità;

- istituzione di spazi di rigenerazione e di compensazione ambientale;

- progetti di minimizzazione degli impatti negativi;

- azioni atte a limitare il consumo di risorse non rinnovabili.

b) indicatori di efficienza e funzionalità per il Sistema Insediativo:

- quantità e qualità (superiore rispetto ai minimi di legge) di infrastrutture, attrezzature, spazi pubblici e verde pubblico e relativa equilibrata distribuzione sul territorio;

- loro accessibilità e fluibilità, sicurezza d'uso ed adeguatezza tecnologica;

- Sistema Relazionale in Ambito Urbano che contempla l'integrazione tra dimensioni spaziali e temporali;

- accessibilità e sicurezza del Sistema Relazionale in Ambito Urbano;

- azioni atte a preservare la salubrità dell'ambiente urbano;

- azioni atte a garantire la protezione dal rumore;

- qualità della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- azioni atte a garantire la qualità del ciclo dell'acqua;

- continuità della rete ecologica in ambito urbanizzato;

- spazi di compensazione ambientale;

- livello di connessione alle reti energetiche.

c) indicatori di efficienza e funzionalità per il Sistema Relazionale:

- accessibilità, sicurezza ed adeguatezza tecnologica delle attrezzature e dei percorsi;

- continuità delle reti (stradale, ferroviaria, delle telecomunicazioni, energetiche, ecc.);

- il rispetto dei corridoi ecologici;

- i progetti di riequilibrio ambientale e di minimizzazione degli impatti negativi;

- azioni atte a garantire la protezione dal rumore;

- azioni atte a preservare la salubrità dell'ambiente circostante.

d) indicatori di efficienza ambientale per i Regimi di Trasformazione e di Nuovo Impianto:

- la quantità minima possibile di nuovo impegno di suolo a fini insediativi ed infrastrutturali;

- il concorso alla riqualificazione sia del sistema insediativo che degli assetti territoriali;

- il rispetto dei corridoi ecologici;

- la riqualificazione del paesaggio urbano.

I suddetti parametri potranno essere integrati e meglio specificati in fase attuativa della LUR, in sede di redazione della CRS e nelle "basi informative fondamentali" del SIT.


Protocollo di redazione - DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PSP (DPP) (Art. 11 LUR)

chi ha competenza

L'Amministrazione Provinciale che intende avviare la propria attività di pianificazione ai sensi degli art. 11 e 13 della LUR.

chi elabora

Le strutture di cui all'art. 19 della LUR.

cosa deve contenere

il DPP:

1. Descrive lo stato del territorio provinciale effettuando i Bilanci Urbanistici di cui all'art. 11 Reg. ed i Bilanci Ambientali di cui all'art. 12 Reg.;

2. Argomenta in merito alla evoluzione degli indicatori di stato e di pressione, agli elementi critici ed alle possibili soluzioni;

3. Traccia gli obiettivi della attività di pianificazione proposta e ne argomenta i possibili esiti (scenari); descrive i rapporti e le connessioni tra PSP e Piani di Bacino, Piani dei Parchi, Piani di Protezione Civile e di Prevenzione dei Rischi, in riferimento alle priorità di intervento relative al Restauro del territorio, al QSR (se vigente) o alle linee di indirizzo della Programmazione Regionale;

4. Argomenta la coerenza con gli strumenti di programmazione e predispone gli opportuni elementi tecnico valutativi per lo svolgimento della prevista Conferenza di Pianificazione (descrizione interventi - descrizione indirizzi QSR e/o comparazione - valutazione effetti);

5. Argomenta la compatibilità degli scenari derivanti dai nuovi assetti previsti con la CRS se vigente o, in mancanza, predisponendo gli opportuni elementi tecnico valutativi per provvedere alla verifica di compatibilità in sede di Conferenza di pianificazione sul futuro PSP (descrizione Interventi - descrizione Regimi (CRS) - comparazione - valutazione effetti - proposta mitigazione), tiene conto, dandone atto, del sistema dei vincoli di carattere ricognitivo e morfologico vigenti e ne propone eventuale integrazione; la coerenza e la compatibilità vengono argomentate in relazione agli artt. 29-30-31 LUR e 15-16-20 Reg.;

6. Descrive gli approfondimenti areali e tematici che l'Amm/ne provinciale ha ritenuto di dover elaborare (anche rispetto alla CRS se vigente) e le corrispondenti proposte di Regimi di Intervento e di Vincolo che ne derivano;

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Allegato A

REGOLAMENTO URBANISTICO: elaborati consigliati

1) Relazione;

2) Stato di attuazione della pianificazione generale vigente;

3) Stato di attuazione della pianificazione attuativa vigente;

4) Bilancio Urbanistico: Schede e Relazione (art. 11R);

5) Perimetrazione dell'Ambito Urbano = (SU+SNU+SRAU)

Analisi dello stato di fatto, valutazione e classificazione dei suoli:


a- Suoli Urbanizzati:

tessuti di antica formazione

tessuti di recente formazione

tessuti in corso di formazione

aree complesse


b- Suoli Non Urbanizzati:

attualmente utilizzati

attualmente dimessi

aree complesse

non urbanizzabili


c- Suoli Riservati all'Armatura Urbana:

infrastrutture a rete

viabilità generale

parcheggi

attrezzature per il tempo libero

attrezzature integrate

attrezzature sociali

attrezzature tecniche e tecnologiche


6) Bilancio Ambientale riferito all'AU: Schede e Relazione (art. 12R);

7) Perimetrazione dei Regimi d'Intervento e dei Regimi d'Uso;

8) Individuazione delle aree e degli interventi di cui all'art. 16-2°c. L.R. 23/99;

9) REGOLAMENTO (Norme di Attuazione);

10) Dichiarazione congiunta di tutti i progettisti acclarante la conformità delle scelte progettuali alle eventuali prescrizioni dei tematismi trattati.


CONTENUTO DEGLI ELABORATI DEL RU

1) Relazione

La Relazione deve preliminarmente esplicitare le modalità attraverso le quali il RU persegue gli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio comunale, sulla base dei principi di trasparenza, equità e partecipazione alle scelte; obiettivi costituenti le finalità prioritarie della L.R. 23/99 (art. 1).R

La Relazione contiene quindi:

- analisi dello stato del territorio comunale e della comunità, estesa, per alcuni parametri demografici, socio-economici ed ambientali ad un'area più vasta (sovracomunale), considerata interagente con il territorio comunale in oggetto;

- individuazione degli obiettivi (qualitativi e quantitativi) di politica urbanistica posti a base del RU comunale, valutati sulla scorta delle risultanze dei Bilanci Urbanistico ed Ambientale;

- definizione del progetto urbanistico di RU, sulla base dell'esplicitazione (obbligatoria), dei seguenti parametri:

- effettiva necessità degli interventi (analisi e valutazioni);

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Allegato B - Studi geologici per la redazione degli strumenti urbanistici

La quasi totalità del territorio regionale risulta essere ambito di applicazione della L. 64/1974, R ed in particolare della disciplina di cui all'art. 13, così come riportato all'art. 5 della L.R. 37/1996 R ed all'art. 10 della L.R. 38/1997.R

Tenuto conto delle indiscutibili esigenze di correlazione tra la caratterizzazione fisiografica del territorio e la pianificazione di uno sviluppo urbanistico compatibile con i limiti imposti da tali caratteristiche, il presente regolamento include le modalità di attuazione delle citate L.R. 37/1996 e L.R. 38/1997.


Contenuto delle indagini

Le analisi di tutti gli elementi di carattere geologico (geolitologia, geomorfologia, idrogeologia ecc.), deve consentire la determinazione dei fattori principali condizionanti la tutela, l'uso e le trasformazioni del territorio comunale. Per i mezzi, metodologie ed ampiezza delle indagini, si richiamano i contenuti dei punti B3, B4, H2, H3 del D.M 11 marzo 1988, secondo le disposizioni della Legge 64/1974 e sue modifiche.

La successiva fase di sintesi degli elementi individuati dovrà essere finalizzata alla zonizzazione del territorio in termini di pericolosità geologica.

Le analisi di carattere geologico da porre alla base della formazione dei Piani consisteranno essenzialmente in:

A) Ricerca bibliografica e documentazione di tutti gli studi e dati esistenti all'atto della formazione del piano (piani di bacino e studi propedeutici, precedenti studi per strumenti urbanistici, bibliografia tecnica di settore, banca dati geologica, precedenti campagne di rilievi e sondaggi, eventi storicamente documentati, mappe di rischio, ecc.); verifica e valutazione critica della rilevanza e della qualità di dati reperiti, indicazione delle fonti dei dati e determinazione attraverso tale valutazione della necessità dei approfondimenti conoscitivi con monitoraggi ed indagini geognostiche dirette ed indirette, finalizzati alla valutazione delle diverse dinamiche evolutive dei fenomeni in atto o comunque ritenuti significativi.

B) Indagini finalizzate alla stesura di cartografie tematiche di analisi, di sintesi e di pericolosità, secondo quanto richiesto dalla L.R. 23/99, art. 2 comma 2.

Nella elaborazione di ogni tipo di cartografia dovranno essere utilizzati sia i dati esistenti acquisiti, compreso ogni aggiornamento degli stessi, sia i risultati delle nuove indagini condotte.


Cartografie di base

La scala della cartografia sarà, di norma, 1:5.000 per tutta l'area comun

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Allegato C - Schemi esplicativi

CORRELAZIONE REGIMI-OGGETTI DELLA PT ED U

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A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini