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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 26/04/2012, n. 8
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- L.R. 26/07/2021, n. 30
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- L.R. 29/06/2018, n. 11
- L.R. 11/09/2017, n. 21
- L.R. 30/04/2014, n. 7
- L.R. 08/08/2013, n. 18
- L.R. 09/08/2012, n. 17
- Errata corrige in B.U. 01/06/2012, n. 16
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Art. 1 - Finalità ed oggetto1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici la presente legge dett |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nella Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché quelle di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Si applicano, inoltre le seguenti definizioni: a) “autoproduttori”: le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79; b) “autorizzazione unica”: l’autorizzazione di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’ |
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Art. 3 - Procedure abilitative1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed a decorrere dalla sua entrata in vigore, la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia |
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Art. 3-bis - Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione regionale |
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Art. 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata |
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Art. 5 - Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici |
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Art. 6 - Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici e fotovoltaici1. Ai fini della sicurezza nonché della tutela territoriale ed ambientale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 200 kW è consentita nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate: a) impianti eolici a.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 1.2.2. "Gli impianti di piccola generazione" dell'Appendice A del P.I.E.A.R.; |
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Art. 6-bis - Disciplina per l’installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella A) dell’art. 12 comma 5 del D. Lgs n. 387/2003 |
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Art. 7 - Estensione del regime della comunicazione |
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Art. 8 - Informazioni sui titoli abilitativi1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e gli st |
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Art. 9 - Oneri istruttori1. L'avvio della procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica o della P.A.S. previste dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 è subordinata al versamento da parte del richiedente di una quota, quale contributo alle spese generali di istruttoria. |
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Art. 9-bis - Verifica di assoggettabilità |
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Art. 10 - Oneri istruttori |
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Art. 11 - Potenze installabili1. Fermo restando quanto previsto nel PIEAR in relazione alle iniziative della Società Energetica Lucana e del Distretto Energetico, nonché nell’articolo 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1 e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nell’intero territorio regionale non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR: a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di qualsivoglia potenza nominale, realizzati o da realizzare da parte degli autoproduttori; |
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Art. 12 - Riconversione |
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Art. 13 - Misure di compensazione e di miglioramento ambientale1. Nel caso di istanze di autorizzazione unica, al fine di dare attuazione a quanto stabilito in materia di misure di compensazione e di miglioramento ambientale dall'allegato 2 delle linee guida, il proponente, in sede di conferenza dei servizi, redige un progetto nella forma del progetto preliminare di cui agli |
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Art. 14 - Procedimento unico1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel paragrafo 14. delle linee guida e negli articoli 9 e 10 del disciplinare, qualora il procedimento unico non si concluda nei termini ivi stabiliti, le istanze di autorizzazione conservano l’ordine cronologico di presentazione esclusivamente nel caso e nei limiti in cui il ritardo non sia imputabile al proponente. 2. Le modifiche eventualmente proposte nel corso del proced |
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Art. 15 - Varianti non sostanziali1. Con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2 la Giunta Regionale definisce inoltre le varianti non sostanziali, interve |
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Art. 15-bis - (Controllo e verifica degli impianti. Istituzione del libretto di sicurezza)1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelli ad uso d |
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Art. 17 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 8 sono abrogate le disposizioni, contenute in norme di fonte regionale, che prevedono l’inoltro alla Regione, da parte dei proponenti, della documentazione trasmessa ai Comuni ai fini della DIA ovvero della comunicazione. 2. Fermo restando quanto stabilit |
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Art. 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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