Articolo aggiunto dall’art. 4, comma 1, della L.R. 30/04/2014, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 1, della L.R. 22/11/2018, n. 38.

Ai sensi dell'art. 42, della L.R. 22/11/2018, n. 38, la modifica si applica anche ai procedimenti pendenti.

L’articolo così recitava:

"Art. 9-bis - Verifica di assoggettabilità

1. Sulla scorta di quanto stabilito dall'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto viene effettuata per i progetti relativi ad impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 200 KW.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8."

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