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Deliberaz. G.R. Basilicata 19/01/2016, n. 41

D.Lgs. 28/2011, L.R. n. 8/2012 e L.R. n. 17/2012. Modifiche ed integrazioni al disciplinare approvato con D.G.R. n. 2260/2010. Approvazione.
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[Premessa]


LA GIUNTA REGIONALE


VISTA la Legge 17 agosto 1990, n. 241R e successive modifiche e integrazioni, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165R recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n. 11 "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";

VISTO il "Regolamento Interno del Consiglio Regionale" della Basilicata approvato con delibera n. 1273 del 22 dicembre 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23/04/2008 (Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 227/2014 come modificata con D.G.R. del 10 giugno 2014, n. 693 (Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n. 227/14);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 233 (Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 (Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 691 (D.G.R. n. 689/2015. Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei dipartimenti delle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2015, n. 771 (D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015. Rettifica);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2015, n. 1417 avente ad oggetto: "Art. 2 comma 8 L.R. n. 31/2010. Conferimento incarichi dirigenziali";

VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34R recante: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata";

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Modifiche ed integrazioni al disciplinare di cui alla D.G.R. n. 2260/2010 in attuazione degli artt. 8, 14 e 15 della L.R. n. 8/2012 come modificata dalla L.R. n. 17/2012


Modifiche ed integrazioni alle procedure per l'attuazione degli obiettivi del piano di indirizzo energetico ambientale regionale (p.i.e.a.r.) e della disciplina del procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28R per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché integrazioni alle linee guida tecniche per la progettazione degli impianti stessi.


Art. 1. - Modifiche all'art. 1 (Finalità) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260

1. AI comma 1, dopo le parole "pubblicato in G.U. n. 219 del 18.09.2010" è aggiunto "ed al D.Lgs. n. 28/2011".


Art. 2. - Modifiche all'art. 3 (Definizioni) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260

1 . L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3 (Definizioni) — 1. Ai fini del PIEAR e del presente Disciplinare si intendono:

a) per "linee guida nazionali" quelle emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il decreto del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

b) per "opere connesse" quelle così definite nell'art. 1-octies del Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni nella Legge 13 agosto 2010, n. 129, e nel paragrafo 3 delle linee guida nazionali;

c) per "abitazioni" di cui al punto 1.2.1.4 - comma a)-bis ed al paragrafo 1.2.2.1. "Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 200kW" dell'Appendice "A" del PIEAR: i fabbricati o porzioni di fabbricati che risultino registrati al catasto Fabbricati alle categorie da A/1 a A/10 o al Catasto Terreni quali fabbricati adibiti ad abitazione e dunque provvisti dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3 della legge 133/94;

d) per "edifici" di cui al punto 1.2.1.4 - comma b) ed al paragrafo 1.2.2.1 . "Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 200 kW" dell'Appendice "A" del PEIAR: i fabbricati o porzioni di fabbricati che risultino conformi allo strumento urbanistico vigente e registrati al catasto Fabbricati alle Categorie:

B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme;

B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);

B/5 Scuole e laboratori scientifici;

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro);

D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui essi siano e risultino sede di residenza dell'imprenditore.

Tali edifici devano risultare effettivamente sede delle suddette attività.

e) per "strade di accesso alle abitazioni" di cui 01 punto 1.2.1.4 - comma d-bis) dell'Appendice "A" del PIEAR: i tratti viari carrabili privati che collegano le abitazioni di cui al precedente comma c) alla viabilità principale statale, provinciale o comunale;

f) per "autoproduzione", ai soli fini di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2012 e s.m.i., la quantità di energia elettrica utilizzata dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per soddisfare il fabbisogno energetico di attività di qualunque tipo ubicate e svolte all'interno del territorio della regione Basilicata;

g) per "oneri istruttori" quelli previsti nel paragrafo 9 delle linee guida nazionali e indicati nel successivo art. 12 del presente disciplinare;

h) per "costo dell'impianto", di cui ai modelli di schede riepilogative An e Bn, il costo complessivo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto.


Art. 3. - Modifiche all'art. 4 (Interventi soggetti ad autorizzazione unica regionale) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260

1. AI comma 1 dopo le parole "autorizzazione unica regionale" sono aggiunte le parole "rilasciata con determinazione del dirigente dell'Ufficio competente ai sensi dell'art. 12" e soppresse le parole "di cui all'art. 12".

2. AI comma 1, lettera b), dopo la parola "impianti" sono aggiunte le parole "per la produzione di energia elettrica".

3. AI comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) impianti solari di conversione fotovoltaica con potenza nominale complessivo superiore a 1,00 MW;

4. AI comma 1, lettera d) la dicitura "con potenza elettrica installata superiore a 999 kWe" è sostituita dalla seguente: "con potenza elettrica installata superiore a 1,00 MWe";

5. AI comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti lettere:

f) impianti per la produzione di energia elettrica da risorse geotermiche ad alta entalpia, come definite dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e ss.mm.ii.

g) varianti sostanziali degli impianti di cui alle precedenti lettere da a) ad f).

6. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Fatta eccezione per quelle modifiche progettuali che siano il frutto di specifiche prescrizioni dettate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico e dalle stesse indicate come necessarie ai fini del rilascio o del rinnovo dell'Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003R nonché del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006R - Porte II, sono da ritenersi varianti sostanziali, di cui al precedente comma 1, lettera g), e pertanto determinano la necessità di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica, le modifiche che rientrano in una o più delle previsioni di seguito indicate:

a) interventi di modifica degli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, di qualsiasi potenza nominale, che comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture, dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse;

b) interventi di modifica del progetto di impianto eolico autorizzato consistenti nella sostituzione della tipologia degli aerogeneratori, con o senza variazione della potenza nominale, che comportino uno variazione in aumenta delle dimensioni fisiche in misura superiore al 25% e della volumetria ad esse sottesa in misura superiore al 35% e/o che costituiscano variante sostanziate ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 - Parte Il;

c) interventi di sostituzione degli aerogeneratori del progetto autorizzato con altri aventi una potenza nominale maggiore di quella prevista che comportino un aumento complessivo della potenza autorizzata;

d) interventi di modifica del layout dell'impianto eolico autorizzato che comportino lo spostamento dell'aerogeneratore ad una distanza superiore a cento metri rispetto alla posizione originaria ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.2.1, lett. c) e/o l'aumento del numero degli aerogeneratori originariamente previsti;

e) modifiche progettuali che comportino l'esigenza di una nuova Valutazione di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) di cui al D.Lgs. n.152/2006 - Parte II o della valutazione di incidenza, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.357/1997;

f) modifica delle opere di connessione del progetto autorizzato (elettrodotto in MT più opere accessorie) per una lunghezza superiore ai 2.000 metri in cavo aereo ovvero da realizzare in cavo sotterraneo di qualunque lunghezza con varianti del tracciato che comportino, rispetto al tracciato originario autorizzato, scostamenti superiori ai 40 metri rispetto all'asse del cavo se ubicati fuori dal sedime di una strada esistente;

g) modifica delle strade di accesso agli impianti da fonti rinnovabili autorizzati che comportino un diverso tracciato plano altimetrico con uno scostamento dell'asse stradale superiore a 25 metri;

h) modifiche al progetto autorizzato che comportino l'aumento della potenza nominale e/o della superficie dei pannelli e/o la variazione della loro sagoma nonché il layout dei moduli costituenti l'impianto fotovoltaico.

3. Sono considerate varianti non sostanziali dei progetti, sotto il profilo dell'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/2003R e ss.mm.ii., e quindi non comportano l'esigenza di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica regionale, quelle predisposte dal proponente in una o più delle situazioni di seguito indicate.

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