L. R. Basilicata 13/02/2024, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR45826

L. R. Basilicata 13/02/2024, n. 5

Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2024, n. 14
Scarica il pdf completo
11227358 11625235
Art. 1 - Finalità

1. La Regione Basilicata, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625236
Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle acque pubbliche interne di interesse per la pesca sul territorio regionale, ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree protette nazionali assoggettate alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e ai rispettivi regolamenti e piani attuativi.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625237
Art. 3 - Funzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione e di pianificazione in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.

2. La Regione provvede:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625238
Art. 4 - Strumenti di programmazione e gestione

1. Gli strumenti di programmazione e gestione sono:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625239
Art. 5 - Piano Ittico Regionale

1. Il Piano Ittico Regionale, approvato dal Consiglio regionale, è lo strumento programmatorio con cui la Regione promuove e disciplina, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l’incremento e l’equilibrio biologico delle specie di interesse ambientale e piscatorie in applicazione alla Carta Ittica mediante:

a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e alla

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625240
Art. 6 - Carta Ittica Regionale

1. La Carta Ittica Regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l’elaborazione del Piano Ittico Regionale.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625241
Art. 7 - Programma Ittico Regionale

1. La Regione, sulla base di quanto previsto dal Piano Ittico Regionale, adotta, con provvedimento di Giunta, il Programma Ittico biennale, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela della fauna ittica.

2. Il Programma Ittico Regionale prevede:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625242
Art. 8 - Commissione Ittica Regionale

1. La Regione istituisce la Commissione Ittica Regionale, nominata dalla Giunta regionale e costituita da:

a) il Dirigente del competente ufficio in materia piscatoria o suo delegato che la presiede;

b) il Dirigente competente in materia di sanità o suo delegato;

c) il Dirigente competente in materia di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625243
Art. 9 - Associazioni di pescatori

N2

1. La Regione Basilicata consente lo svolgimento delle attività indicate alla let

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625244
Art. 10 - Zone di protezione della fauna ittica

1. La Regione, sentita la Commissiona Ittica, istituisce le “zone di ripopolamento e frega”, le “zone di protezione integrale” e le “zone di protezione delle specie ittiche”.

2. L’istituzione delle zone di ripopolamento e freg

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625245
Art. 11 - Immissione di specie ittiche

1. La Regione effettua le immissioni di specie ittiche che possono essere effettuate con il supporto delle Associazioni riconosciute.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625246
Art. 12 - Segnalazione degli interventi in alveo

1. Gli Enti che intendono realizzare interventi di sistemazione negli alvei dei corsi d’acqua regionali sono tenuti a comunicare preventivamente all�

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625247
Art. 13 - Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A: consente ai residenti in Basilicata l’esercizio della pesca professionale, riservata agli imprenditori ittici di cui al D.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625248
Art. 14 - Tassa di concessione regionale

1. La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne secondo quanto previsto dal D. Lgs 22 giugno 1991, n. 230.

2. La tassa di concessione regionale, che abilita l’esercizio della pesca professionale per 12 m

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625249
Art. 15 - Esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. È considerato esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche a fini non economici.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625250
Art. 16 - Attività agonistica

1. Per attività agonistiche s’intendono le competizioni di pesca sportiva.

2. La Regione rilascia apposite autorizzazioni

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625251
Art. 17 - Autorizzazione all’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. La pesca sportiva e dilettantistica è quella esercitata da soggetti muniti di licenza di tipo B o C o D o E in corso di validità e con gli attrezzi previsti dal piano ittico regionale, da leggi e regolamenti per tali tipologie di licenze.

2. La licenza all’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625252
Art. 18 - Affidamento in concessione alle associazioni piscatorie

1. La Regione Basilicata, su richiesta delle associazioni piscatorie riconosciute ai sensi dell’art. 9, può affidare in concessione tratti di fiumi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625253
Art. 19 - Pesca a pagamento

1. L'esercizio della pesca a pagamento è consentito:

a) nelle acqu

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625254
Art. 20 - Esercizio della pesca professionale

1. La pesca professionale è l’attività economica organizzata, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di pesci e altri organismi acquatici finalizzata alla loro commercializzazione.

2. L’esercizio della

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625255
Art. 21 - Autorizzazione all’esercizio della pesca professionale

1. Sono autorizzate ad esercitare la pesca professionale le imprese ittiche iscritte nell’elenco regionale delle imprese di pesca delle acque interne, in possesso della licenza di tipo A così come disciplinato all’articolo 13.

2. La licenza per l'esercizio della pesca professionale è costituita dal tesserino di cui all’art. 13 e dalla ricevuta

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625256
Art. 22 - Esercizio della pesca scientifica

1. La pesca scientifica è il prelievo della fauna ittica a fini scientifici, ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica.

2. L’autorizzazione viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini itti

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625257
Art. 23 - Acquacoltura in acque pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2135 c.c., l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professio

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625258
Art. 24 - Autorizzazione della pesca per il contenimento delle specie aliene

1. Nei siti ove è accertata la presenza di specie aliene, l’ufficio regionale competente autorizza il prelievo delle specie aliene invasive ai pesca

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625259
Art. 25 - Divieti

1. L'esercizio della pesca è vietato:

a) nelle zone di ripopolamento e frega;

b) nelle zone di protezione integrale;

c) nelle zone di protezione delle specie ittiche;

d) nelle zone sottoposte a ricerca scientifica;

e) nelle zone destinate ai fini economici, senza il consenso del concessionario;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625260
Art. 26 - Vigilanza

1. Il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidato alla Polizia Provinciale, al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentar

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625261
Art. 27 - Controlli

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, la esibizione del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625262
Art. 28 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge comportano:

a) il sequestro, per un periodo di sei mesi, delle attrezzature usate per l'esercizio della pesca di coloro che esercitano la pesca senza la prescritta licenza e nei periodi non consentiti;

b) la confisca, in via definitiva, dei mezzi usati per produrre corrente elettrica, fonti luminose o per stordire o uccidere la fauna ittica, nonché del pesce catturato, che se vivo, andrà reimmesso in acqua, se morto smaltito così come previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Le sanzioni pecuniarie comminate per violazione della presente norma sono:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625263
Art. 29 - Risorse finanziarie

1. La presente legge è finanziata con i fondi rinvenienti dalla tassa di concessione regionale, nonché da specifici programmi europei che finanziano la pesca e l’acquacoltura.

2. Per l’esercizio delle funzioni previste nella p

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625264
Art. 30 - Norme finali e abrogazioni

1. La presente legge abroga la legge regionale 9 luglio 2009, n. 20 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11227358 11625265
Art. 31 - Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Tutela ambientale
  • Impatto ambientale - Autorizzazioni e procedure

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Studio Groenlandia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti
  • Tutela ambientale

Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Avvisi e bandi di gara
  • Appalti e contratti pubblici
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Esecuzione dei lavori pubblici
  • Pubblica Amministrazione
  • Tutela ambientale

D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia

Analisi puntuale delle disposizioni in materia di edilizia introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) dopo la sua conversione in legge, avvenuta con L. 11/09/2020, n. 120. Testo a fronte delle parti modificate del Testo unico edilizia (modifiche in giallo).
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Tutela ambientale
  • Appalti e contratti pubblici
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Trasporti
  • Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
  • Infrastrutture e opere pubbliche

Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

Si illustrano le principali disposizioni della Legge 11/01/2018, n. 2, pubblicata nella G.U. 31/01/2018, n. 25, che persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all'automobile e prevede che lo stato, le regioni e gli enti locali rendano lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale.
A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Beni culturali e paesaggio
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Le norme per la tutela degli alberi monumentali

A cura di:
  • Alfonso Mancini