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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 30/11/2018, n. 46
L. R. Basilicata 30/11/2018, n. 46
L. R. Basilicata 30/11/2018, n. 46
- Sent. Corte Cost. 20/12/2019, n. 277
- L.R. 13/03/2019, n. 4
- Avviso di rettifica in B.U. 18/12/2018, n. 54 Suppl. Ord.
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Articolo 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Basilicata, in conformità dell'articolo 8 dello Statuto regionale, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di a |
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Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge s'intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie tenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) canile/gattile sanitario: è un presidio igienico sanitario per la: - sorveglianza sanitaria; - lotta al randagismo; - profilassi delle malattie a carattere epizootico e zoonosico. È una struttura destinata al ricovero temporaneo e singolo di: - cani morsicatori, cani vaganti catturati o rinvenuti, (cani affidati dall'A.G. o dalla Forza Pubblica); - gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà catturati o consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall'A.G. o dalla Forza Pubblica; - altri animali da affezione o comunque vaganti, rinvenuti incustoditi compatibilmente con le caratteristiche e la recettività della struttura. b) canile/g |
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Articolo 3 - Possesso responsabile1. Il proprietario o il detentore degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominato responsabile degli animali, è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate per l'animale di cui è responsabile, secondo le caratteristiche di specie e di razza e nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso. |
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CAPO II - Funzioni e compiti |
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Articolo 4 - Competenze della Regione1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze, provvede: a) alla programmazione generale nell'ambito del piano sanitario regionale, in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione, nonché di prevenzione e di controllo del randagismo; b) all'adozione, nel rispetto del piano sanitario regionale, del piano operativo degli interventi di cui all'art. 34; c) alla manutenzi |
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Articolo 5 - Competenze dei Comuni1. I Comuni, singoli o associati, ai sensi della vigente normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono: a) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio di cui agli artt. 11 e 12 alla ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del piano operativo degli interventi di cui all'art. 34; b) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, pubbliche o private accreditate, preposte alle funzioni di canile |
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Articolo 6 - Competenze delle aziende sanitarie locali1. Le aziende sanitarie locali provvedono: a) alla gestione dell'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione; b) all'osservazione, per un tempo massimo di giorni 30, atto alla profilassi sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari; c) alla sterilizzazione della popolazione animale randagia, da effettuarsi prima dell'affidamento temporaneo o dell'adozione degli animali e comunque nel periodo di permanenza nel canile sanitario, prima del trasferimento degli stessi presso i canili rifugio. In accordo con i Comuni si possono programmare interventi straordinari per la sterilizzazione di gatti appartenenti alle colonie feline regolarmente registrate; |
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Articolo 7 - Associazioni di volontariato animalista1. Le associazioni di volontaria |
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Articolo 8 - Guardie zoofile e operatori zoofili volontari |
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Articolo 9 - Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da: a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente; |
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Articolo 10 - Controllo del randagismo1. I cani vaganti, rinvenuti regolarmente microchippati ritrovati ed ospitati presso i canili comunali o convenzionati, devono essere restituiti al proprietario o detentore. |
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CAPO III - Strutture |
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Articolo 11 - Canile sanitario1. Il canile sanitario è la struttura, sia pubblica che privata, ubicata nel territorio di competenza del Comune che intende avvalersene, accreditata dal servizio sanitario regionale che, nel rispetto dei requisiti di localizzazione, di accessibilità, di adeguatezza dell'organizzazione del servizio e di formazione degli operatori, svolge i seguenti compiti: a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti e randagi per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti per il termine massimo di 30 g |
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Articolo 12 - Canile rifugio1. Il rifugio permanente per cani è la struttura, sia pubblica che privata, che accoglie e custodisce i cani non reimmessi sul territorio provenienti dai canili sanitari al termine del periodo di osservazione, previo parere favorevole del veterinario ufficiale. 2. Accoglie, se previsto uno spazio dedicato (gattile) al ricovero di gatti non reimmessi sul territorio provenienti dal sanitario. 3. Il |
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Articolo 13 - Pronto Soccorso ed Emergenza Veterinaria1. Il servizio di primo soccorso, di pronto soccorso ed emergenza veterinaria, atto alla stabilizzazione di cani e gatti r |
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Articolo 14 - Procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione |
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CAPO IV - Strumenti, interventi e misure di prevenzione e tutela |
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Articolo 15 - Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione1. È istituita l'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominata anagrafe degli animali, consistente in una banca dati informatizzata degli identificativi elettronici, unitamente ai dati anagrafici dell'animale e a quelli del suo responsabile. |
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Articolo 16 - Sistema di identificazione1. Il sistema per l'identificazione degli animali è il microchip, che deve essere applicato con metodologia indolore. 2. Presso le strutture operative territoriali, a cura del Servizio Veterinar |
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Articolo 17 - Controllo delle nascite1. Il controllo della popolazione di cani e gatti randagi avviene mediante la limitazione delle nascit |
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Articolo 18 - Cani aggressivi1. Le aggressioni dei cani, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento |
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Articolo 19 - Cani smarriti e rinvenuti1. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro cinque giorni, |
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Articolo 20 - Cane di quartiere1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, il Comune può riconoscere al cane il diritto di vivere libero in quartiere. Il Comune o il responsabile della custodia dell'animale deve provvedere alla sua alimentazione, igiene e cure veterinarie. |
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Articolo 21 - Colonie feline1. I gatti appartenenti alle colonie feline, come definite all'art. 2, comma 1, lettera c), sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. 2. Il Comune, d'intesa con il servizio veterinario ufficiale, può determinare l'allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per motivazioni sanitarie, individuando altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. |
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Articolo 22 - Misure di tutela1. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione ricoverati nelle strutture di cui agli artt. 11 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili. 2. La soppressione deve essere operata dai medici veterinari esclusivamente con me |
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Articolo 23 - Cessione e affido1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12 devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe degli animali. 2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli artt. 11 e 12 di età non inferiore ai 60 giorni e gli altri animali da |
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Articolo 24 - Trasporto degli animali da compagnia e di affezione1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 e s.m.i. "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE e la direttiva 93/119/CE |
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Articolo 25 - Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola. |
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Articolo 26 - Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. |
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Articolo 27 - Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico1. È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale. |
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Articolo 28 - Libero accesso degli animali d'affezione in strutture ospedaliere, residenziali, semiresidenziali1. È consentito il libero accesso di animali d'affezione, al seguito del proprietario o detentore, nelle strutture |
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Articolo 29 - Educazione1. L'attività di educazione di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente. |
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Articolo 30 - Mostre, fiere e spettacoli1. È consentita la realizzazione di mostre, fiere e spettacoli, con l'utilizzo degli animali, nel rispetto della lo |
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Articolo 31 - Terapie e attività assistite con animali1. Le terapie e le attività assistite con animali sono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizza |
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Articolo 32 - Adozione1. Regioni, Province e Comuni possono v |
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CAPO V - Programmazione |
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Articolo 33 - Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione1. La Giunta regionale adotta il programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione, stabilendo, in particolare: a) gli obiettivi da raggiungere in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione nonché di prevenzione e di controllo del randagismo; b) i criteri per l'analisi del fenomeno del |
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Articolo 34 - Piano operativo degli interventi1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano sanitario regionale e del programma di cui all'art. 32, approva il piano operativo degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione e la prevenzione del randagismo. |
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CAPO VI - Disciplina delle sanzioni amministrative |
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Articolo 35 - Sanzioni amministrative1. Il responsabile degli animali che detiene l'animale senza assicurare le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro l.800,00. 2. Coloro che, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 2, detengono animali da compagnia o d'affezione in numero o in condizioni tali da costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, senza adottare misure volte a garantire le condizioni igienico-ambientali, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro l.500,00 a euro 6.000,00. |
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Articolo 36 - Sanzioni in materia di esercizio di attività1. Il canile rifugio o il canile sanitario che non possiede i requisiti previsti è soggetto alla revoca dell'accreditamento. Nel caso in cui la struttura risulti priva dei locali indicati rispettivamente dagli artt. 11 e 12, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 9 mesi. Nel caso in cui i locali non sono conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive previste, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00. 2. Coloro che effettuano l'identificazione dei cani prevista da |
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Articolo 37 - Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, in materia di indennizzo dei danni e delle perdite di capi dovute alle aggressioni di cani r |
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Articolo 38 - Vigilanza e Controllo1. Alla vigilanza e al controllo in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvedono, nell'ambito del |
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Articolo 39 - Clausola valutativa1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza annuale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di |
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Articolo 40 - Disposizioni finanziarie1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per l'anno 2019 di euro 40.000,00 e per l'a |
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Articolo 41 - Abrogazioni1. È abrogata la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6. |
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Articolo 42 - Pubblicazione ed entrata in vigore1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basili |
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