La Corte Costituzionale, con sentenza del 20/12/2019, n. 277, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della presente legge regionale, nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge regionale.

Dalla redazione