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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 02/09/1996, n. 43
L.R. Basilicata 02/09/1996, n. 43
- L.R. 14/01/2021, n. 4
- L.R. 15/07/2020, n. 22
- L.R. 20/03/2020, n. 10
- L.R. 29/06/2018, n. 11
- L.R. 27/01/2015, n. 5
- L.R. 08/08/2012, n. 16
- L.R. 01/03/2005, n. 21
- L.R. 07/08/2003, n. 28
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TITOLO I - FINALITÀ |
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Art. 11. Le sorgenti di acque minerali e termali nonché le acque di sorgente, suscettibili di utilizzazione economica fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione e la relativa ricerca e coltivazione è disciplinata |
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Art. 21. L'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria, promuove la par |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERMESSO DI RICERCA ED ALLA CONCESSIONE |
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Art. 31. L'Amministrazione regionale provvede in merito alle domande di permesso di ricerca e di concessione di acque minerali e termali, tenuto conto: |
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Art. 41. Possono presentare istanza per ottenere il permesso di ricerca o la concessione mineraria le persone fisiche, le società di persone e di capitali e gli Enti locali. 2. L'istanza, da indirizzarsi al Presidente della Giunta regionale, deve contenere i seguenti dati ed allegati, che ne formano parte integrante: |
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Art. 51. La Giunta regionale, provvede al rilascio del permesso di ricerca o della concessione, secondo i criteri previsti dall'art. |
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Art. 6 |
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Art. 71. La concessione di sfruttamento minerario viene rilasciata a seguito di verifica de |
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Art. 81. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti, pena la nullità, per atto tra vivi, sen |
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Art. 91. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario il relativo permesso di ricerca o la concessi |
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Art. 101. La notizia dell'avvenuto rilascio del permesso di ricerca o della concessione deve essere data con comunicazione personale, a cura del titolare del provvedimento, ai proprietari risultanti dai pubblici registri dei terreni compresi nella superficie interessata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del relativo provvedimento. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento e dell'area di massima su cui ricade, nonché l'avviso che contro il provvedimento stesso è ammesso ri |
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TITOLO III - PERMESSO DI RICERCA |
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Art. 111. La ricerca di acque minerali e termali è consentita solo a chi abbia ottenuto il relativo permesso dall'Amministrazione regionale. 2. Il permesso di ricerca è rilasciato a chiunque ne faccia richie |
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Art. 121. La domanda volta ad ottenere il permesso di ricerca, oltre a quanto previsto dal precedente art. 4 e l'ulteriore documentazione che l'interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante: a) piano topografico |
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Art. 13 |
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Art. 141. Il permesso di ricerca accordato dall'Amministrazione regionale costituisce titolo esecutivo in quanto le opere in esso previste sono considerate di pubblica utilità e deve contenere: a) l'indicazione della superficie accordata al richiedente: |
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Art. 151. Il Titolare del permesso può chiedere una sola proroga per la durata massima di 3 (tre) anni, qualora abbia adempito agli obblighi derivanti dal permesso |
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Art. 171. Il titolare del permesso di ricerca deve inviare ogni 6 (sei) mesi una dettagliata relazione sullo s |
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TITOLO IV -CONCESSIONI MINERARIE |
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Art. 18 |
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Art. 191. La domanda volta ad ottenere la concessione, oltre ai dati ed agli allegati richiesti dall'art. 4 ed alla ulteriore documentazione che l'interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante: |
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Art. 201. L'atto di concessione rilasciato dalla Giunta regionale deve contenere: a) l'indicazione del periodo di tempo e della superficie per cui la concessione è rilasciata; b) la perimetrazione dell'area di concessione, dell'area di salvaguardia, dell'area di protezione assoluta; |
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Art. 211. Ove la concessione sia accordata a soggetto diverso dal ricercatore scopritore, questi ha diritto ad un'inden |
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Art. 22 |
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Art. 23 |
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Art. 241. Nel perimetro dell'area di concessione non possono intraprendersi attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che arrechino modificazioni qua |
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Art. 251. Il concessionario deve dare, ogni sei mesi, comunicazione scritta al Dipartimento regionale competente riguardo a: |
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Art. 271. Entro il perimetro della concessione tutte le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'ut |
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Art. 28 |
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Art. 291. In caso di fallimento del concessionario ed espletati gli adempimenti di cui al RD |
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Art. 301. La Giunta Regional |
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Art. 311. Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, p |
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TITOLO V - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEL PERMESSO DI RICERCA E DELLA CONCESSIONE |
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Art. 321. Il permesso di ricerca e la concessione cessano per: |
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Art. 331. La dichiarazione di rinuncia deve essere comunicata per iscritto dal ricercatore o dal concessionario all'Amministrazione regionale, e non deve contenere condizione alcuna. |
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Art. 341. La Giunta Regionale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca o della concessione quando il relativo titolare: a) non abbia iniziato i lavori nel termine previsto e, comunque, entro 6 (sei) mesi |
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Art. 351. La Giunta regionale può disporre con provvedimento motivato la revoca del p |
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Art. 361. La rinuncia, la decadenza e la revoca del permesso di ricerca o della concessione hanno effetto dalla data di pubblicazione d |
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TITOLO VI - VIGILANZA, SANZIONI, NORME FINANZIARIE |
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Art. 371. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull'utilizzazione delle acque minerali e termali e delle acque di sorgente è attuata dal Dipa |
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Art. 381. Entro il 30 novembre di ciascun anno, deve essere inviato al Dipartimento regionale competente per materia il programma |
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Art. 391. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali e acque di sorgente senza il relativo permesso è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.300,00. 2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali e acque di sorgente senza il prescritto titolo è comminata una |
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Art. 401. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'appli |
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Art. 411. Entro 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore della presente legge tutti i permessi e le concessioni in atto sono sottoposti, con nuovo provvedimento, a revisione da parte del competente ufficio regionale, ai fini dell'adeguamento alla |
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Art. 421. Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle tasse di concessione regionale ai sensi delle vigenti leggi. 2. A carico del ricercatore è stabilito un canone proporzionale annuo di euro 5,16 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto del permesso, con un minimo non inferiore a euro 516,00. 3. A carico del concessionario è stabilito un canone proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto di concessione: a) di euro 51,65 con un minimo complessivo di euro 5.165,00 per le concessioni sfruttate per l'imbottigliamento; b) di euro 26,00 con un minimo complessivo di euro 2.600,00 per concessioni di acque termali e di acque minerali per cure idrotermali. 4. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della conc |
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Art. 431. L'Amministrazione regionale si riserva lo sfruttamento degli affioramenti di acque minerali, delegandolo ai comuni competenti per territorio nei singoli punti di emersione naturale esistenti e noti all'atto dell'emanazione della presente legge, per l'utilizzo come bibite sul posto consentendone direttamente la gestione anche in forme conso |
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Art. 441. La domanda di concessione di acque minerali per l'utilizzo come bibite sul posto, oltre ai dati ed allegati richiesti dall'art. 4, ed alla ulteriore documentazione che l'interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante: |
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Art. 451. L'atto di concessione è rilasciato nelle forme di cui all'art. 20, tenuto c |
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Art. 471. Nel termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge il Dipartimento competente determinerà, per ogni concessionario e sulla base dei dati comunicati ai sensi dell'art. 25 lett. c), l'importo dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 7: tale |
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