N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 01/03/2005, n. 21. L'articolo 16 così recitava: "1. Il ricercatore, una volta individuate le sorgenti oggetto del permesso, deve presentare all'Amministrazione regionale domanda di sfruttamento minerario con allegate 3 copie del progetto esecutivo delle opere di captazione.

2. Entro 39 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda l'Amministrazione regionale provvede in merito.

3. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni eventuali causati dai lavori di ricerca e restano ferme nei suoi confronti le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128. "

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