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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 31/05/1994, n. 32
L.R. Abruzzo 31/05/1994, n. 32
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[Premessa] |
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Art. 1 - FinalitàLa Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la Legge n. 730 del 5- 12- 85, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica al |
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Art. 2 - Definizione attività agrituristichePer attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari di cui rispettivamente agli articoli 2135 e 230 Bis del Codice Civile. Rientrano in tali attività : |
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Art. 3 - Esercizio dell'agriturismoPer lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale apparte |
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Art. 4 - Immobili destinati all'agriturismoPossono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edific |
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Art. 5 - Norme igienico sanitarieI locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienic |
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“Art. 6 - Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristiciN3 1. È istituito presso la Giunta regionale, l’elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all’esercizio de |
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“Art. 6 bis - Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristicaN5 1. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene rilasciato al richiedente dal Servizio competente della Giunta regionale previa presentazione di apposita domanda nella quale: a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali sono desunti dal fascicolo aziendale di cui all’art 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Artt. 13 e 14; |
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Art. 7 - Commissione regionale per l'agriturismoÈ istituita presso il Settore Agricoltura della Giunta la Commissione Regionale per l'Agriturismo. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della stessa, è così composta: - dal Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura e Foreste, o da un suo delegato, che la presiede; |
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“Art. 8 - Disciplina amministrativaN3 1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui alla presente legge, e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al Comune, nel cui territorio è ubicata l’azienda, la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulisti |
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Art. 9 - Programma regionale agrituristicoLa Giunta regionale N6 predispone il programma regionale per l'agriturismo e per la rivitalizzazione delle aree rurali. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi di s |
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Art. 10 - Provvidenze agli imprenditori agricoliAgli iscritti “nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici” N7 di cui all'art. 6 della presente legge, "oppure a coloro che hanno ricevuto l'attestato provvisorio di cui all'art. 16 modificato" N1 possono essere concessi contributi in conto capitale o in conto interesse per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche. Sono ammesse a contributo anche quelle opere necessarie all'espletamento di attività culturali, ricreative e sportive di cui all'art. 2 de |
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Art. 11 - Provvidenze agli enti pubbliciAlle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere assegnati contributi in conto capitale nella misura massima del 75%, per la realizzazione dei seguenti interventi: a) realizzazione e miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo |
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Art. 12 - Piani di sviluppoIl programma di sviluppo agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, tenuti presenti i principi generali, stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale. Per l'attuazione di tali obiettivi sono previsti piani integrati che abbiano per tema: a) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per aziende gi |
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Art. 13 - Vigilanza e controlloN3 1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristi, di cui all’art 6 comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle aziende sanitarie l |
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“Art. 13 bis - Sospensione e revoca dell’attivitàN51. L’attività è revocata nei seguenti casi: a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio |
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“Art. 14 - SanzioniN3 1. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all’articolo 6 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo. |
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Art. 15 - AbrogazioneLa Legge Regionale n. 18 del 24.1.84 - "Norme in materia di agriturismo" - è abrogata. |
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Art. 16 - Norma transitoria"Gli imprenditori agricoli non ancora iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici per c |
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Art. 17 - Norme per la disciplina del turismo ruraleLa Regione, inoltre, incentiva il recupero del patrimonio edilizio, sito nei piccoli centri e nelle c |
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Art. 18 - Criteri di attuazioneAl fine di dare concreta esecuzione alla presente legge è approvato l'allegato "A" contenente |
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Art. 19 - Norma finanziariaAgli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge si fa fronte, per l'anno 1994, con lo s |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 1 |
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1.0 - REQUISITIL'attività agrituristica è caratterizzata dal rapporto di connessione e complementarietà con l'impresa agricola e cioè con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento, che devono comunque rimanere principali e prevalenti. Il principio della prevalenza viene stabilito con il criterio del Tempo - Lavoro, secondo la circolare del Ministero Agricoltura e |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 2 |
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2.0 - OSPITALITÀ IN LOCALI AZIENDALIL'ospitalità per soggiorno può essere esercitata in locali appositamente predisposti co |
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2.1 - OSPITALITÀ IN SPAZI APERTIPuò essere attuata predisponendo piazzole di sosta per tende, e/o carrelli tenda, e/o caravan |
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2.2 - SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDENell'azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da produzioni aziendali trasformate in azienda o all'esterno, privilegiando la gastronomia tipica dell'area e della Regione. |
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2.3 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVELe attività ammesse devono avere un rapporto di connessione con l'attività aziendale e con l'ambiente e la cultura rurale, anche in considerazione dei nuovi orientamenti della politica a |
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2.4 - VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALIÈ consentito all'imprenditore agrituristico vendere i prodotti della propria azienda senza dover fare specifica domanda di cui alla Legge n. 59/63, ma facendone esplicita menzione nella domanda di autorizzazione amministrativa. |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 3 |
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3.0 - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 4 |
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4.0 - UTILIZZO DEGLI IMMOBILI PER USO AGRITURISTICOL'attività agrituristica si può svolgere in edifici rurali, sia in abitazioni che annessi rustici. L'utilizzo di questi non comporta cambio di destinazione d'uso e le autorizzazioni o concessioni sono soggette ad oneri |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 5 |
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5.0 - NORME IGIENICO - SANITARIEDi seguito vengono riportate le norme igienico - sanitarie a cui le aziende agrituristiche devono att |
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5.1 - OSPITALITÀ PER SOGGIORNOI locali, fatte salve le loro caratteristiche di ruralità , devono rispondere ai requisiti previsti per l'abitabilità dal punto di vista edilizio. Vanno quindi osservati i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione (altezza, superficie, superficie finestra), in particolare in rel |
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5.2 - LOCALI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDEQualora nell'ambito dell'attività agrituristica si provveda anche alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, questa deve essere preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 2 della Legge 30- 4- 62 n. 283 e art. 25 e seguenti del DPR 26- 3- 80, n. 327, indipendentemente dal rilascio di altro tipo di autorizzazione e/o del Certificato di abitabilità. La suddetta autorizzazione ricomprenderà sia l'attività di cucina quanto quella di somministrazione. In ogni caso, i locali da destinare ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico - sanitari previsti per le abitazioni, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici. Specifica deroga è prevista per le aziende agrituristiche individuate "di tipo familiare" secondo i criteri di classificazione stabiliti dall'Anagritur. In particolare si fa riferimento a quanto disposto dal capoverso 5 dell'art. 28 del DPR n. 327/80 che delega l'autorità sanitaria a tenere conto dei casi peculiari anche in relazione a particolari esigenze tecnologiche, fra i quali rientrano la preparazione, confezionamento e somministrazione e vendita di alimenti in azienda agrituristica. Il personale che manipola alimenti deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell'art. 37 e segg. del DPR n. 327/80. Requisiti delle cucine Devono essere ubicate in locali sufficientemente ampi, ben areate, dotate di canne e capp |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 6 |
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6.0 - MACELLAZIONE ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDALa macellazione ad uso familiare non è consentita tranne che per i suini ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni n. 3298/1982. La macellazione in azienda è consentita per i volatili, i conigli e la selvaggina allevati ai sensi dell'art. 7 del DPR 8- 6- 82, n. 503, dell'art. 13 del DPR 10- 8- 1972, n. 967, come integrato dall'art. 2 del DPR 12- 11- 76, n. 1000. |
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6.1 VENDITA DELLE CARNIQualora in azienda agrituristica si effettui la vendita diretta di carni, devono essere osservate le seguenti indicazioni: - Gli avicunicoli e la selvaggina allevata non possono essere venduti sezionati. - Per le carni del cosiddetto maggiore valgono le norme contenute nel RD 329/28 e nel DPR n. 327/1980. |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 7 |
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[N=8] “7.0 - Elenco regionale degli imprenditori agrituristici e certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristicaGli imprenditori agricoli che fanno richiesta del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica devono: a) documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 01/12/1999, n. 503 art. 9 e decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, Artt. 13 e 14; b) inoltrare apposita domand |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 8 |
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“8.0 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVAN8 La dichiarazione di inizio attività di cui all’art 8 della presente legge deve essere corredata della seguente documentazione: a) idoneità igienico-sanitaria per i locali adibiti a punto ristoro e/o a laboratorio di trasformazione; b) abitabilità delle strutture adibite ad alloggio. Obblighi amministrativi dell’operatore agrituristico: 1) esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività agrituristica che deve specificare la tipologia di alloggio, ristoro e/o attività multifunzionali. 2) rispettare eventuali limiti e le modalità contenute nel provvedimento comunale di accertamento sulla comunicazione di inizio attività previsto dalle normative vigenti. |
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8.1 - AUTORIZZAZIONE SANITARIALe attività agrituristiche che prevedono la preparazione, la somministrazione di alimenti e bevande, devono acquisire l'autorizzazione sanitaria di cui all |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 9 |
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9.0 - PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICOLa Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la legge quadro sulle aree protette n. 394/91, con i regolamenti CEE sull'agricoltura, il turismo, l'ambiente, redige il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, con validità triennale ed aggiornamenti annuali. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 10 |
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10.0 - INTERVENTI DI ENTI PUBBLICIAlle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere assegnati contributi in conto capitale, nella misura massima del 75% per la realizzazione dei seguenti interventi: a) realizzazione e miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico; |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 11 |
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11.0 - PROVVIDENZE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLIAgli iscritti “nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici” N7 di cui all'art. 6 della presente legge,"oppure a coloro che siano in possesso dell'attestato provvisorio di cui all'art. 16 modificato" N1 possono essere concessi contributi in conto capitale o in conto interesse per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche. Sono ammesse a contributo anche quelle opere necessarie all'espletamento di attività culturali, ricreative e sportive di cui all'art. 2 della presente legge. Sono, altresì , ammesse a contributi le spese per l'arredamento nel limite massimo del 20% del finanziamento ammesso. Detto limite è elevato al 25% se la spesa è finalizzata al recupero di mobilia ed arredamenti tipici. Il volume massimo di investimenti ammissibili a contributo è stabilito nella misura di L. 120.000.000, sulla base di appositi comp |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 12 |
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12.00 - PIANI INTEGRATIIl programma di sviluppo agrituristico e di rivalutazione delle aree rurali, tenuti presenti i principi generali, stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale. Per l'attuazione di tali obiettivi sono previsti piani integrati che abbiano per tema: A - l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per azienda già operanti o comunque iscritte “nell’elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all’art. 6”.N7 I corsi potranno riguardare anche la formazione di accompagnatori agrituristici. B - la promozione delle iniziative agrituristiche e dell'immagine agrituristica complessiva della regione, anche di concerto con il programma promozionale dell'Assessorato al Turismo. |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 13 |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 14 |
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14.00 - NORMA TRANSITORIALe strutture edilizie esistenti sono confermate allo stato di fatto, ma dovranno adeguarsi ai requisi |
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ATTO ALLEGATO SUB Art. 15 |
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15.00 - FRUIBILITÀ DEI LOCALI A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITEIn riferimento alle norme di cui alla legge 13/89, DM 236/89 e legge 104/92, le strutture agrituristiche adibite ad alloggio ed a punto ristoro, dovranno essere accessibili a persone fisicamente impedite. Tuttavia trattandosi di strutture di tipo rurale e non di costruzioni ex novo, considerando il fatto che gli interventi di ristrutturazione e restauro non possono modificare la tipol |
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