Comma abrogato dalla L.R. 26/04/2004, n. 15, così recitava:

“1. In conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico che impongono minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica sono valide qualora, il numero dei consorziati partecipanti al voto in almeno due delle tre sezioni previste dall’art. 8 della L.R. n. 11 del 1983, come modificato dall’art. 3 della presente legge, sia almeno pari al:

- 10% degli aventi diritto al voto iscritti nella I sezione o della contribuenza della sezione;

- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella II sezione o della contribuenza della sezione;

- 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella III sezione o della contribuenza della sezione.”


Abrogazione confermata dalla L.R. 20/12/2019, n. 45.

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