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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 31/07/2007, n. 32
L.R. Abruzzo 31/07/2007, n. 32
L.R. Abruzzo 31/07/2007, n. 32
Testo coordianto con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/01/2024, n. 4
- L.R. 11/01/2023, n. 5
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- L.R. 10/01/2012, n. 1
- L.R. 17/04/2014, n. 21
- L.R. 02/05/2016, n. 12
- L.R. 27/07/2017, n. 38
- L.R. 23/07/2018, n. 19
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TITOLO I - GENERALITÀ |
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Art. 1 - Principi guida e definizioni1. La Regione Abruzzo garantisce ai propri cittadini la disponibilità di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in un contesto di sviluppo programmato, sostenibile e socialmente adeguato del sistema sanitario regionale attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali. 2. L'autorizzazione alla realizzazione è il provvedimento che consente la costruzione di nuove strutture sanitarie pubbliche e private ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. 3. L'autorizzazione all'esercizio è il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private già realizzate di svolgere |
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TITOLO II - AUTORIZZAZIONE |
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Art. 2 - Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione1. Sono assoggettate ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio: a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1) di specialistica medica; 2) di specialistica chirurgica; 3) di odontoiatria e specialistica odontoiatrica; 4) di medicina di laboratorio; 5) di radiologia medica e diagnostica per immagini; 6) di riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia); 7) di recupero e rieducazione funzionale (ex articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare; |
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Art. 3 - Autorizzazione alla realizzazione1. La realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altra provincia di strutture sanitarie e sociosanitarie autorizzate all'esercizio ai sensi dell'articolo 4, possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. N29 2. Le strutture avviate ed in fase di realizzazione che hanno già ottenuto, con la normativa in essere, il parere di accoglibilità dalla Regione sono esentate |
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Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio1. Le strutture autorizzate ai sensi dell’articolo 3 e gli studi e le strutture di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 per procedere all’avvio delle attività presentano al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all’esercizio. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione, verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. La domanda indica la tipologia delle attività sanitarie di cui è richiesto |
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Art. 5 - Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, con cadenza triennale, presenta al Comune territorialmente competente una autodichiarazione, in conformità alla normativa vigente, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione. N47 2. Il Comune trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1 al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente che, nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi, le verifica secondo le disposizi |
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Art. 5-bis - Direzione sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie1. Ogni struttura deve essere dotata di un Direttore sanitario. Negli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, a conduzione singola o associata, la responsabilità grava, invece, sui singoli professionisti che vi operano utilizzando, anche con turnazio |
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Art. 5-ter - Requisiti soggettivi, cessione dell’autorizzazione all’esercizio e cause di decadenza1. Non può essere autorizzata la struttura il cui titolare: a) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per delitto di associazione di cui all’articolo 74 del T.U. n. 309 del 1990 per un delitto di cui all’articolo 73 del citato T.U., o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o la cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati; |
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Art. 5-quater - Sistema sanzionatorio1. Al titolare della struttura che viola le disposizioni recate dalla presente legge, oltre alle responsabilità di natura civile e penale, si applicano le sanzioni amminist |
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TITOLO III - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E ACCORDI CONTRATTUALI |
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Art. 6 - Accreditamento istituzionale1. I soggetti pubblici e privati autorizzati all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento. N37 1-bis. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992, si ritiene assunta all'esito di processi di riconversione della rete assistenziale o a seguito dell'approvazione di |
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Art. 7 - Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento1. Il Dipartimento della salute può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante. N15 2. Entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento regionale competente li comunica alla struttura interessata e, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti di Accreditamento, concede dieci giorni per la presentazione di giustificazioni, diffidando l |
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Art. 7-bis - Inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi1. Ai soggetti privati ac |
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Art. 8 - Accordi contrattuali1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. N9 2. La deliberazione di Giunta regionale: a) individua le responsabilità riservate alla Regione e di quelle attribuite alle Aziende Sanitarie Locali nella definizione degli acc |
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TITOLO IV - COMPITI DI REGIONE E COMUNI |
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Art. 9 - Compiti della Regione |
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Art. 10 - Compiti dei Comuni |
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Art. 10-bis - Compiti dei Dipartimenti di Prevenzione |
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Art. 10-ter - Compiti dell'Agenzia sanitaria regionale |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI |
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Art. 11 - Autorizzazione predefinitiva1. L’autorizzazione predefinitiva è la fase nella quale si collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, già operanti sul territorio, all’atto dell’emanazione della presente legge. Tale fase è caratterizzata dalla possibilità da parte delle strutture pubbliche e private di utilizzare modalità e tempi di adeguamento appositamente stabiliti, nel caso non |
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Art. 12 - Accreditamento predefinitivo1. Nel rispetto di quanto disposto in materia di accreditamento dal comma 796, lettere s), t) e u) dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bila |
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Art. 12-bis - Organismo Tecnicamente Accreditante1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, è costituito presso l'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA). Conseguentemente, la denominazione "Organismo Regionale per l'Accreditamento" (ORA) nell'allegato 2.3 alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzi |
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Art. 12-ter - Bando per strutture con accreditamento non in scadenza |
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Art. 12-quater - Proroga delle autorizzazioni e degli accreditamenti |
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Art. 12-quinquies - Adeguamento ai manuali di autorizzazione e di accreditamento |
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Art. 13 - Abrogazioni1. Con il presente atto si dispone l’abrogazione: - di quanto riportato in materia dall’art. 3 comma 1 della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 pubblicata sul BURA n. 37 ordinario del 7.7.2006, fatto salvo per quanto disposto dal |
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Allegato A - Omissis
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