N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L.R. 11/01/2023, n. 5 il presente articolo si interpreta autenticamente nel senso che l’autorizzazione all’esercizio ivi prevista è riferita alla struttura o studio nel suo complesso. Conseguentemente l’autorizzazione all’esercizio è richiesta unicamente dal titolare dei medesimi e non dai singoli professionisti che operano al suo interno in qualità di collaboratori e/o consulenti, i quali possono pertanto esercitare all'interno delle strutture o studi senza ulteriore autorizzazione.

Dalla redazione