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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 27/03/1998, n. 21
L.R. Abruzzo 27/03/1998, n. 21
- L.R. 16/06/2020, n. 14
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge detta disposizioni al fine di contribuire alla efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed alla semplificazione delle procedure in materia di OO.PP., è altresì volta a favorire sia la possibilità di partecipazione delle imprese alle procedure di selezione negli |
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Art. 2 - (Snellimento delle procedure)1. È ammessa la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi della Legge |
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Art. 3 - (Dichiarazioni sulla capacità economica, finanziaria e tecnica)1. Le dichiarazioni inerenti la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica dell'impresa richiest |
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Art. 4 - (Documentazione definitiva di pagamento)1. Le certificazioni temporaneamente sostituite sono prodotte dal solo aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione, nel termine fissato dall'Amministrazione appaltante, nelle forme previste dalla legge. 2. L'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento ad una o più imprese partecipanti alla gara la presentazione delle certificazioni sostituite con le dichiarazioni al fine di garantire la trasparenza delle procedure di gara. 3. In caso emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione deve procedere alla revoca degli atti adottati in favore dell'impresa nonché ad ogni ulteriore adempimento di legge ivi compresi quelli di rilevanza penale. |
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Art. 5 - (Visione dei progetti e luoghi)1. Le imprese partecipanti alle procedure di gara, a pena di esclusione, devono aver preso diretta visione dei progetti e |
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Art. 6 - (Collegamento e partecipazione)1. Ai fini di garantire una corretta conoscenza delle forme, degli esiti delle gare, nonché dello stato di esecuzione delle relative opere, la Regione istituisce un sistema di raccolta dati a mezzo di schede di rilevazione che devono essere compilate dalle Amministrazioni appaltanti. |
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Art. 7 - (Istituzione e competenza del Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo)1. È istituito, presso l'Assessorato Regionale "con delega in materia di OO.PP."N1, il Tavolo di Lavoro permanente denominato CEREMOCO - Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo - quale tavolo di con |
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Art. 8 - (Collegamento e monitoraggio)1. Per consentire le attività di concertazione del CE.RE.MO.CO., vanno assicurate, fra le altre, secondo le modalità e le forme stabilite dallo stesso Tavolo ed in relazione alle notizie che i diversi soggetti istituzionali possono mettere a disposizione ed agli ulteriori dati ed elaborazioni che possono essere reperiti, informazioni in merito: a) alla conoscenza generale del settore delle OO.PP. e delle prospettive di mercato che descrivano: 1) gli andamenti demografici, economici e sociali della Regione in rapporto alla necessità di reti infrastrutturali ed alla qualità dell'abitare; 2) l'analisi della struttura del settore che specifichi gli addetti al settore, il numero di imprese con articolazione per tipo di qualifica e contratto e quanto altro utile per definire gli andamenti tendenziali delle diverse variabili; |
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Art. 9 - (Norme finali)1) Ai partecipanti al CEREMOCO non verranno corrisposti compensi ad alcun titolo. |
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Art. 10 - (Urgenza)1) La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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