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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 09/01/2013, n. 1
L. R. Abruzzo 09/01/2013, n. 1
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Art. 2 - (Integrazione alla L.R. 143/1997)1. Dopo l’art. 11 della legge regionale n. 143/1997, è inserito il seguente articolo: “Art. 11 bis - (Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l’esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni) 1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95 R, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 R, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 R, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 R, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 R, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 R, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all’art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all’art. 32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 R, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della present |
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Art. 3 - (Ulteriori integrazioni alla L.R. 143/1997)1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 sono aggiunti i seguenti “Art. 15 bis - (Riassetto di enti del territorio montano) 1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani.” Art. 15 ter - (Unioni Montane) 1. Fermo rimanendo l’obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all’articolo 19 del D.L. 95/2012 R convertito nella Legge 135/2012 R entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. 2. Alla “Unione Montana” possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta. 3. Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione. 4. L’“Unione Montana” può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani. 5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell’Unione; L’insediamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all’“Unione Montana” la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipe |
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Art. 4 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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AllegatoParte di provvedimento in formato grafico |
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