1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 R (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) è sostituito dal seguente:
“3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all’implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:
a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;
b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;
c) euro 250.000.00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;
d) euro 350.000,00 per i comuni c