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L.R. Abruzzo 04/08/2009, n. 11

Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 17/03/2014, n. 11
- L.R. 14/03/2017, n. 17
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Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. La Regione Abruzzo adotta gli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell’ambiente e per la tutela della salute e dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell’amianto in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 R (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) ed in osservanza del D.P.R. 8.08.1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regio

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Art. 2 - Piano regionale di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 257/1992, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore all’Ambiente di concerto con l’Assessore alla Sanità, previo parere congiunto della 4^ Commissione e 5^ Commissione, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, istituita con legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell’esercizio dell

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Art. 3 - Campo di applicazione e contenuti del PRA

1. Il PRA prevede disposizioni per:

a) strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, "edifici destinati al culto e loro pertinenze nonché ad attività assistenziali, didattiche, sportive e culturali,"N2 anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto;

b) attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto per i lavoratori;

c) attività che contemplano la rilevazione, l’utilizzazione e la bonifica dell’amianto presente in natura e delle pietre verdi e nelle altre situazioni di cui al D.M. 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: ‘Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

2. Il PRA definisce le azioni, indica gli strumenti ed individua le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1.

3. Il PRA è articolato nei seguenti punti:

a) conoscenza complessiva del rischio amianto, attraverso l’effettuazione di:

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Art. 4 - Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto

1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, possono essere erogati contributi a fondo perduto ai Comuni per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto.

2. Con deliberazione della Giunta Regionale, d’intesa con il Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all’art. 2, comma 3, sono approvati i documenti tecnici e le modalità di attuazione della vigente normativa per le operazioni di cui al comma 1.

3. I Comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati da

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Art. 5 - Registri

1. Le Aziende USL territorialmente competenti comunicano, con periodicità annuale, alle Direzioni Regionali Ambiente e Sanità della Regione Abruzzo, alle Provin

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Art. 6 - Obblighi dei proprietari

1. Al fine di aggiornare il censimento dell’amianto presente sul territorio regionale, i soggetti pubblici ed i privati proprietari, ove non vi abbiano già provveduto, sono tenuti a comunicare:

a) al SIT la presenza di amianto o di materiali contenenti

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Art. 7 - Organismi di controllo

1. Con l’obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRA, la Giunta regionale s

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Art. 8 - (Sorveglianza Epidemiologica)

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Art. 9 - Abrogazione di norme regionali

1. È abrogata la L.R. 30.08.1996, n. 75 (Piano regionale di protezione dell&rs

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Art. 10 - Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4, la Giunta regionale programma a

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Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul

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