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D. P.G.R. Abruzzo 16/01/2013, n. 1/Reg

Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo).
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[Premessa]



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Art. 1 - (Obiettivi e finalità)

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 22, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 R (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) il presente regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle funzioni affidate dall’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), in attesa della sua piena operatività.

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Servizio Idrico Integrato - SII: costituito, ai sensi dell’articolo 141 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

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Art. 3 - (Forme partecipative al governo del ciclo idrico integrato)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della l.r. 9/2011, le ASSI e la com

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Art. 4 - (Funzioni dell’ERSI)

1. Fino alla piena operatività dell’ERSI, ai sensi dell’arti

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Art. 5 - (Affidamento del Servizio Idrico Integrato)

1. L’ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all’articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del principio di tutela della concorrenza, previo parere obbligatorio e vincolante delle ASSI, delibera in via definitiva la forma di gestione ed affida il Servizio Idrico Integrato.

2. L’ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all’articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, persegue l’unitarietà della gestione del servizio idrico integrato nell’ATUR. A tal fine promuove e rappresenta le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione.

3. L’ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Stra

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Art. 6 - (Funzioni regionali)

1. Ai sensi dell’art. 142, comma 1, e dell’art 61 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione esercita le funzioni e i compiti ad essa spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, e nel rispetto delle attribuzioni statali ed in particolare provvede a disciplinare il governo del proprio territorio.

2. La Regione esercita funzi

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Art. 7 - (Liquidazione degli Enti d’Ambito)

1. Per la liquidazione degli Enti d’Ambito, i Commissari liquidatori di cui all’articolo 1, comma 23, della l.r. 9/2011 redigono, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, il programma della gestione liquidatoria contenente:

a) i singoli elementi che compongono il patrimonio di ciascun Consorzio in liquidazione;

b) la ricognizion

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Art. 8 - (Spese di funzionamento dell’ERSI)

1. Fino alla piena operatività dell’ERSI quanto previsto dall’articolo 1, comma 24

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Art. 9 - (Integrazioni alla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato)

1. L’ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all’articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, ai sensi dell’articolo 151 del D.Lgs. 152/2006, predispone la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, che regola i rapporti con il soggetto gestore, secondo lo schema tipo, di cui all’articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 R (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994), approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2006, n. 979 aggiornandola in base al quadro normativo vigente.

2. Le Convenzioni per la gestione del S

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Art. 10 - (Infrastrutture idriche)

1. Ai sensi degli articoli 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006 R nonché dell’articolo 1, comma 28, della l.r. 9/2011 le infrastrutture idriche sono di proprietà pubblica e fanno parte del demanio, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. Le infrastrutture idriche sono affidate al gestore in concessione d’uso gratuita.

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