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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 26/07/1983, n. 54
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- Determ. Dirig. R. 31/01/2012, n. DI8/01
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- L.R. 10/01/2011, n. 1
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- Determ. Dirig. R. 26/01/2009, n. DI3/02
- Determ. Dirig. R. 23/01/2008, n. DI3/7
- Determ. Dirig. R. 18/01/2007, n. DI3/1
- Determ. Dirig. R. 27/01/2006, n. DI3/3
- Determ. Dirig. R. 11/03/2005, n. DI3/35
- L.R. 08/02/2005, n. 6
- Determ. Dirig. R. 18/01/2005, n. DI3/02
- L.R. 26/04/2004, n. 15
- Determ. Dirig. R. 02/02/2004, n. DI3/12
- Determ. Dirig. R. 16/01/2003, n. DI3/12
- Determ. Dirig.R. 22/01/2002, n. DI3/4
- L.R. 15/02/1995, n. 8
- L.R. 28/07/1988, n. 57
- L.R. 23/10/1987, n. 67
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - OggettoSono regolate dalla presente legge: 1) le attività di coltivazione: |
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Articolo 2 - Attività escluseNon costituisce esercizio di cava la estrazione dal proprio suolo di materiale utilizzato esclusivamente per la propria casa di abit |
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Articolo 3 - Competenze della Giunta regionaleSpetta alla Giunta regionale: a) predisporre il Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escava |
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Articolo 4 - Comitato Tecnico Regionale |
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Articolo 5 - Competenze del Comitato Tecnico RegionaleNelle materie di sua competenza, la Giunta Regionale si avvale della consulenza del Comitato Tecnico Regionale. Il parere del Comitato sostituisce ogni altro parere obbligatorio richiesto dalla normativa vigente nelle materie disciplinate dalla p |
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Articolo 6 - Riunioni del Comitato Tecnico RegionaleIl Comitato Tecnico si riunisce a richiesta del suo Presidente ogni qualvolta vi sono argomenti da trattare. Devono |
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Articolo 7 - Contenuto del Piano RegionaleIl Piano Regionale di cui alla lett. a) del precedente art. 3, deve contenere: a) l'individuazione, attraverso una indagine giacimentologica e tecnico - produttiva delle aree indiziate e suscettibili di attività estrattiva in rapporto alla consistenza dei materiali da estrarre, con formulazione delle prescrizioni e dei criteri atti a salvaguardare le zone soggette a speciale tutela ai fini paesaggistici ed idrogeologici; |
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Articolo 8 - Approvazione del Piano regionaleIl Piano Regionale predisposto dalla Giunta è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Uf |
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Articolo 9 - Efficacia del Piano RegionaleIl Piano è sottoposto a verifica almeno ogni dieci anni e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della relazione del Comitato Tecnico di cui al punto b) dell'art. 5. Il Piano Regionale, una volta esecutivo, diventa parte |
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TITOLO II - COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE |
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Articolo 10 - Regime amministrativoL'attività di coltivazione dei materiali di cui al n. 1) dell'art. 1 della presente legge è soggetta a: |
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Articolo 11 - Contenuto della domandaLa domanda per esercitare l'attività di coltivazione deve contenere: 1) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione autentica; per le società, la ragione sociale, la sede legale e la sottoscrizione autentica del rappresentante legale; 2) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei lavori di coltivazione con l'atto di assenso autenticato; 3) copia autentica del titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità della zona interessata alla coltivazione della cava. Alla domanda per esercitar |
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Articolo 12 - IstruttoriaLa Unità Operativa (UO) per le Attività Estrattive, ricevute l'istanza, accertatane la regolarità e la c |
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Articolo 12-bis - Contributo alle spese d'istruttoriaPer i procedimenti amministrativi di cui alla L.R. 54/1983 inerenti il rilascio di concessioni ed autorizzazioni estrattive ovvero i pro |
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Articolo 13 - Riesame della domandaQualora il Comitato ritenga di non dover rilasciare parere favorevole sul progetto di ricerca e di coltivazione presentato, può stabilire le prescrizioni cui sottop |
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Articolo 13-bis - Convenzione con il Comune1. Il rilascio, la proroga od il rinnovo dell'autorizzazione o concessione di cava di cui alla presente legge è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di interventi ed infrastrutture atte a mitigare l'impatto dell'opera estrattiva sul territorio, ulteriori r |
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Articolo 14 - Provvedimenti di concessioneIl provvedimento di concessione o di autorizzazione viene rilasciato dal Sindaco o dal Presidente della Giunta Regionale sulla base del parere obbligatorio e vincolante del CTR, tenuto conto delle prescrizioni e dei contenuti che lo caratterizzano. N16 |
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Articolo 15 - Provvedimento di autorizzazioneIl Presidente della Giunta regionale o il Sindaco competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività d |
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Articolo 16 - Contenuto dei provvedimentiIl provvedimento di concessione o di autorizzazione contiene le prescrizioni relative: 1) all'esatta ubicazione della zona dove deve espletarsi l'attività di coltivazione dei giacimenti; 2) alla natura ed alla quantità dei materiali da estrarre mediamente nell'arco |
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Articolo 17 - Notificazioni e PubblicitàI provvedimenti di concessione e di autorizzazione, nonchè quelli di diniego, sono notificati, entro 15 giorni dalla data di emissi |
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Articolo 18 - Subingresso nella coltivazioneLa concessione e l'autorizzazione hanno carattere personale. |
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Articolo 19 - Cessazione di efficacia dei provvedimentiI provvedimenti di concessione e di autorizzazione cessano la loro efficacia per: |
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Articolo 20 - Scadenza del termineLa concessione o l'autorizzazione all'esercizio della attività di coltivazione dei giacimenti non può essere rilasciata per un per |
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Articolo 21 - RinunziaL'esercente la coltivazione dei giacimenti, che intende rinunziare alla attività estrattiva, deve farne dichiarazione, con firma au |
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Articolo 22 - DecadenzaIl titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione decade da diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorché: a) esegue i lavori di coltivazione in zona diversa da quella indicata nell'atto di rilascio, ovvero in totale difformità a quanto in questo dispos |
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Articolo 23 - Sottrazione del giacimento alla disponibilità del privatoCon il provvedimento di decadenza, l'organo competente fissa al proprietario o enfiteuta della cava, un termine perentorio, non supe |
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Articolo 24 - Giacimento rimasto inutilizzatoIl giacimento si considera inutilizzato qualora: a) nessu |
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Articolo 25 - RevocaLa concessione o l'autorizzazione deve essere revocata per sopravvenuta alterazione della situazione geologica o idrogeologica della z |
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Articolo 26 - Pubblicità dei provvedimentiI decreti di accettazione della rinunzia, della revoca della pronunzia di decadenza e quelli di sottrazione del giacimento alla disp |
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Articolo 27 - Vigilanza e controllo1. Le funzioni amministrative di vigilanza sull’applicazione delle norme di Polizia delle cave e torbiere |
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Articolo 28 - Sanzioni amministrativeSi applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000 a carico di chi è stata pronunziata la decadenza del provvedimento di concessione o di autorizzazione per i motivi di cui alle lettere a), b), d) dell'art. 22, ovvero ha compiuto atti di coltivazione di un giacimento senza provvedimento di concessione o di autorizzaz |
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Articolo 29 - Risanamento ambientale1. Oltre al pagamento della sanzione pecuni |
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TITOLO III - DELLA ESCAVAZIONE DI SABBIE E DI GHIAIE |
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Articolo 30 - Regime amministrativoL |
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Articolo 31 - Contenuto della domandaLa domanda per il rilascio della concessione deve contenere: 1) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione autentica; per le società, la ragione sociale, la sede legale e la sottoscrizione autentica del rappresentante legale; 2) l'indicazione del tecnico responsabile della escavazione, con l'atto di assenso autenticato. |
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Articolo 32 - Istruttoria |
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Articolo 33 - Decreto di concessionePer quanto riguarda il contenuto del decreto di concessione, le condizioni e le formalità per la sua emanazione, la notifica e la p |
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Articolo 34 - Vigilanza e controllo |
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Articolo 35 - Sanzioni amministrativeA carico degli inadempienti si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 28 da determinarsi in concreto con i criteri |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 36 - Prima convocazione del Comitato Tecnico RegionaleEntro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con decreto istituisce in |
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Articolo 37 - Albo RegionaleÈ istituito l'Albo Regionale delle Cave e Torbiere e delle attività di escavazione in esercizio nell'ambito della Regione Abruzzo. |
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Articolo 38 - Regime transitorioEntro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di attività di estrazione e di escavazione in atto, devono richiedere agli organi competenti, ai sensi degli articoli che precedono, un provvedimento provvisorio di concessione o di autorizzazione per la prosecuzione dell'attività stessa. In caso di esigenze produttivi egli interessati possono estendere la richiesta di coltivazione su altre superfici attinenti alla medesima attività estrattiva. La richiesta è formulata con l'osservanza delle disposizio |
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Articolo 39 - (Permesso di ricerca)I Sindaci ovvero il Presidente della Giunta Regiona |
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Articolo 39-bis - Benefici del permissionario |
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Articolo 40 - AbrogazioneSono abrogate le disposizioni di cui alla legge re |
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Articolo 41 - Norma finanziariaAll'onere derivante dal funzionamento del Comitato Tecnico Regionale si provvede, per l'anno 1983, con lo stanziamento iscritto al C |
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Articolo 42 - Pubblicazione ed urgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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