Articolo modificato dall'art. 4, comma 1 della L.R. 15/02/1995, n. 8 e, successivamente, abrogato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 26/04/2004, n. 15, così recitava:

"Articolo 4 - Comitato Tecnico Regionale

È istituito il Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive e di escavazione nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo. Il Comitato Tecnico è composto da:

1) il Componente della Giunta delegato al Settore Cave e Torbiere, che lo presiede. In caso di sua assenza o di impedimento, il Comitato è presieduto dal componente più anziano per età presente alla seduta;         

2) il dirigente del Servizio Energia e Industria;            

3) il dirigente dell'Ufficio Attività Industriale;         

4) il dirigente del Servizio del Genio Civile competente per territorio;            

5) il dirigente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente;              

6) il dirigente del Servizio Beni Ambientali;         

7) n. 3 esperti particolarmente competenti nelle materie giuridico - amministrative e di tecnica mineraria nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato ad uno;       

8) il dirigente del Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente.

In caso di impedimento o assenza, ciascun membro, esclusi i tre esperti designati dal Consiglio regionale, può farsi sostituire da un funzionario del Servizio da lui prescelto

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal responsabile dell'Unità Operativa per le Attività Estrattive.

Ai componenti del Comitato sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni".

Dalla redazione