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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Molise 24/06/2008, n. 18
L.R. Molise 24/06/2008, n. 18
L.R. Molise 24/06/2008, n. 18
- L.R. 30/04/2020, n. 1
- L.R. 18/04/2014, n. 11
- Sentenza C. Cost. 23/07/2013, n. 228
- L.R. 26/01/2012, n. 2
- L.R. 04/08/2009, n. 21
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nonché lo sviluppo programmato e sistematico del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dei bisogni di salute della persona, la Regione, con la presente legge, detta norme in materia di: |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Nella presente legge si intendono per: a) "autorizzazione": i distinti provvedimenti che consentono la realizzazione e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati; b) "accreditamento |
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Art. 3 - (Competenze della Regione)1. La Regione definisce con apposito atto programmatorio, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in coerenza con il piano sanitario regionale: a) il fabbisogno complessivo di assistenza in ambito sanitario e socio-sanitario, nonché in rapporto alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private esistenti, le aree di insediamento prioritario di nuove strutture; |
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Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)1. Ai Comuni sono demandate le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui |
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CAPO II - AUTORIZZAZIONI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO - SANITARIE |
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Art. 5 - (Requisiti per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie)1. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie viene concessa subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: |
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Art. 6 - (Autorizzazioni)1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 14 gennaio 1997, sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, ivi compresi gli I.R.C.C.S., le strutture di Alta specializzazione e gli Enti di Ricerca che svolgono attività assistenziale; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificate: 1) attività specialistica ambulatoriale medica; 2) attività specialistica ambulatoriale chirurgica; 3) attività specialistica odontoiatrica; |
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Art. 7 - (Procedura per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie)1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005 e in conformità alle norme vigenti ed applicabili in materia, l'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, che erogano le prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, è rilasciata dal Comune del luogo in cui avrà sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di titoli abilitativi edilizi ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'articolo 4. |
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Art. 8 - (Procedura per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie)1. I soggetti autorizzati alla realizzazione di strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 7, prima dell'utilizzo delle medesime, devono produrre apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività |
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Art. 9 - (Accertamento e verifica periodica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio)1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria e/o socio-sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, alla struttura competente dell |
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Art. 10 - (Disposizioni comuni alle autorizzazioni)1. Il provvedimento di autorizzazione indica in particolare: a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica; |
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Art. 11 - (Ricorso in opposizione)1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione o nel caso in cui la stessa contenga prescrizioni da seguire, l'interessato pu& |
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Art. 12 - (Decadenza dall'autorizzazione)1. L'autorizzazione è trasmissibile previo assenso della struttura competente della Regione, che provvede alla relativa voltura, solo in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello autorizz |
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Art. 13 - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge o delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali riscontrate in occasione delle verifiche periodiche, che dovranno essere eliminate mediante opportuni ed idonei intervent |
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Art. 14 - (Sanzioni)1. L'esercizio dell'attività sanitaria senza l'autorizzazione prescritta compo |
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CAPO III - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE |
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Art. 15 - (Accreditamento istituzionale)1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate ai sensi degli articoli 7 ed 8, che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli atti della programmazione sanitaria regionale, devono ottenere preventivamente l'accreditamento istituzionale. |
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Art. 16 - (Condizioni e requisiti per l'accreditamento istituzionale)1. L'accreditamento viene concesso ai soggetti già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) coerenza delle funzioni svolte con gli indirizzi della programmazione regionale; |
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Art. 17 - (Procedura per l'accreditamento istituzionale)1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate ai sensi degli articoli 7 ed 8, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 15, inoltrano la relativa domanda alla competente struttura della Regione, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c). 2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, previa verifica positiva, effettuata “dall'O.T.A.” N7, circa la rispondenza ai requisiti generali e specifici di cui all'articolo |
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Art. 18 - (Ricorso in opposizione)1. In caso di diniego dell'accreditamento, o nel caso in cui lo stesso contenga presc |
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Art. 19 - (Accreditamento temporaneo)1. La A.S.Re.M., per l'attivazione di nuove strutture pubbliche o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, deve richiedere, unitamente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, l'accreditamento temporaneo per il tempo nece |
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Art. 20 - (Procedura di accreditamento istituzionale per le strutture temporaneamente accreditate)1. La procedura di accreditamento istituzionale per le strutture temporaneamente accr |
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Art. 21 - (Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale)1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo. 2. Nel caso |
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Art. 22 - (Rapporti fra strutture accreditate ed ente pubblico)1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-s |
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Art. 23 - (Accreditamento di qualità)1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell'accreditamento di qualità, inteso come ric |
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Art. 24 - (Anagrafe dei soggetti accreditati)1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale alle politiche per la salute: |
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CAPO IV - ACCORDI CONTRATTUALI |
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Art. 25 bis - Condizioni e requisiti per la stipulazione degli accordi contrattuali e dei contratti con i soggetti privati accreditati1. I soggetti privati accreditati, per accedere agli accordi contrattuali ed ai contratti per l'erogazione di prestazioni sanitarie, devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza. |
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CAPO V - ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 26 - (Autorizzazioni provvisorie)1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono provvisoriamente autorizzate: a) le strutture pubbliche e private che esercitano le attività sanitarie previste all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e h), anche secondo quanto disposto dall'"Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Molise" sottoscritto in data 27 febbraio 2007; |
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Art. 27 - (Accreditamento provvisorio)1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono provvisoriamente accreditate le struttu |
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Art. 28 - (Strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge)1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria alla data di e |
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Art. 29 - (Adeguamento strutture pubbliche esistenti)1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Molise, approva il piano di adeguamento ai requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e |
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Art. 30 - (Disposizioni transitorie e finali)1. N9 2. Le richieste di autorizzazione ed accreditamento giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti. |
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Art. 30-bis - (Oneri istruttori)1. Gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria soggetti, ai sensi della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17, a tassa sulle concessi |
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Art. 31 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. |
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Art. 32 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. |
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