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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 24/01/2018, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/12/2023, n. 7
- L.R. 23/05/2022, n. 7
- L.R. 18/10/2021, n. 4
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 71. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al pagamento della tassa sulle concessioni regionali. La licenza di pesca è costi |
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Art. 4 - Disciplina in materia di hobbisti. Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 |
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Art. 5 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica)1. Alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente "Art. 6-bis - Contratti di fiume 1. I Consorzi di bonifica e i Comuni il cui territorio è compreso entro lo stesso bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati. 2. Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata e partecipata, basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la corretta gestione delle risorse idriche, la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale. 3.Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi: a) costruzione della rete di attori coinvolti; b) definizione di regole e strumenti condivisi; c) rappresentazione del territorio allo stato attuale; d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale; e) progettazione delle strategie e delle azioni; f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse; g) formalizzazione del contratto di fiume; h) attuazione delle strategie e delle azioni; i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti; j) eventuale revisione del processo."; b) all'articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il beneficio può riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli stessi immobili. 2-ter. Il beneficio è distinto in: a) beneficio di presidio idrogeologico individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 301. All'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'ampliamento con le premialità di cui commi precedenti può essere realizzato in sopraelevazione, contiguità o all'interno di un diverso lotto, anche se assoggettato dallo strumento urbanistico ad una differente destinazione di zona, purché adiacente a quello da ampliare e purché la destinazione d'uso dell'immobile da realizzare rientri nelle seguenti destinazioni: a) residenziale, turistico-ricettiva, commerciale; b) produttiva e direzionale. Per lotto adiacente deve intendersi anche quello separato da strade o da altro fondo purché, in tale ultima ipotesi, il terreno interposto, anche se edificato, non divida i terreni per una distanza superiore a 250 metri. La realizzazione dell'ampliamento sul lotto adiacente non è consentita ove quest'ultimo abbia destinazione agricola o sia assoggettato ad un vincolo di inedificabilità assoluta, da intendersi come tali solo quelli previsti dalla legge e quelli assoggettati dallo strumento urbanistico ad un vincolo espropriativo non ancora decaduto. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale."; b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Anche in zona agricola, come per gli edifici esistenti nelle altre zone omogenee, con l'ampliamento degli edifici esistenti e di quelli in costruzione che abbiano completato la struttura, ampliamento che potrà avvenire anche mediante costruzione separata da quella esistente purché all'interno dello stesso lotto, è consentito mutare la destinazione d'uso dei locali non destinati alla civile abitazione in destinazione d'uso residenziale, a condizione che detti locali abbiano caratteristiche tali da risultare idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dai regolamenti edilizi vigenti. Detta variazione di destinazione d'uso deve realizzarsi senza alcun aumento di volume edificato, a salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio, ed a condizione che vengano eseguiti sull'edificio esistente - anche limitatamente ai locali interessati dalla variazione della destinazione d'uso - interventi atti a garantire la salubrità e la vivibilità dei locali ed a migliorare la prestazione energetica dell'edificio riducendo le dispersioni termiche in maniera sufficiente per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed a ridurre il consumo idrico."; c) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Gli interventi di cui al presente articolo possono, in ogni caso, |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 301. All'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento region |
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Art. 9 - Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2015, n. 71. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 2015, n. 7 (Disposizioni modificative della |
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Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2015, n. 81. Al comma 2-bis dell'articolo 20 della legge regionale 4 maggio |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2016, n. 201. Alla legge regionale 17 dicembre 2016, n. 20 (Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 15 - Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - Procedure di valutazione ambientale strategica1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), e l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4, nonché per aggiornare e coordinare l'esercizio delle proprie funzioni in materia di procedure di Valutazione Ambientale Strate |
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Art. 20 - Istituzione di una Commissione tecnica per la valutazione delle emergenze ambientali1. La Regione Molise costituisce, entro sei mesi e senza oneri per il bilancio regionale, una Commissione tecnica che si occuperà di valutare le emerg |
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Art. 21 - Disciplina del trasporto delle salme "a cassa aperta", delle case funerarie e delle sale di commiato1. Fermo restando che durante il periodo di osservazione, di cui agli articoli 8 e seguenti del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alle strutture adibite al commiato ed in possesso di debita autorizzazione e delle caratteristiche di cui al dPR n. 37 del 14 gennaio 1997, di cui ai successivi commi, siti anche in Comune diverso. 1-bis. Ai fini della presente legge: a) per "salma" si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) per "cadavere" si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dopo l'accertamento di morte; c) per "feretro" si intende l'insieme della bara e di salma/cadavere ivi contenuti; d) per "soggetti aventi titolo" si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 o, in mancanza di questi, nell'ordine i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto; e) per "dolenti" si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere; f) per "periodo di osservazione" si intende il periodo che decorre dal momento del decesso e che scade dopo ventiquattro ore, in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. N2 2. Il trasferimento della salma, su mandato scritto degli aventi diritto, può essere effettuato esclusivamente da soggetti titolati alla sua esecuzione. 3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previo nulla osta rilasciato dal medico che ha constatat |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 301. All'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edili |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. |
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ALLEGATI di cui all'articolo 21 |
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Allegato 1 - Requisiti delle strutture adibite a case funerarie di cui al comma 11 dell'articolo 21Requisiti minimi generali: A. locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività: a. accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione b. esecuzione dei trattamenti consentiti c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme |
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Allegato 2 - Requisiti minimi della sala di commiato di cui al comma 19 dell'articolo 21 |
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