L. R. Molise 21/11/2005, n. 42 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Molise 21/11/2005, n. 42

Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da
- L.R. 15/12/2023, n. 7
- L.R. 24/01/2018, n. 1
- L.R. 17/01/2013, n. 4
- L.R. 09/05/2007, n. 14
- Errata corrige in B.U. 16/12/2005, n. 39
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. La Regione promuove e programma la bonifica integrale quale attività pubblica che ha per fine l’assetto, la conservazione e la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo, la provvista, l’utilizzazione e la tutela delle risorse idriche, lo sviluppo rurale e delle produzioni agricole, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente.

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CAPO II - Programmazione
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Art. 2 - Programmazione regionale degli interventi

1. La Regione, in conformità agli obiettivi fissati dall’Unione europea ed ai principi sanciti dalle leggi statali vigenti nello specifico settore, emana le direttive programmatiche per la bonifica integrale allo scopo di:

a) definire gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione per la bonifica integrale;

b) fissare i contenuti dei piani di bonifica per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge;

c)

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Art. 3 - Piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale

1. Nell’ambito del proprio comprensorio ciascun Consorzio, entro due anni dall’emanazione delle direttive programmatiche regionali di cui all’articolo 2, predispone un piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale, previa consultazione con tutti gli enti locali interessati.

2. Il piano deve coordinarsi con tutta la pianificazione territoriale esistente e non può discostarsi dalle direttive programmatiche regionali di cui all’articolo 2. La dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano, determinata dall’approvazione regionale del piano stesso, ha luogo nelle forme di legge vigenti.

3. Il pia

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Art. 4 - Spese per le opere di bonifica

1. Le opere di bonifica e di irrigazione, in qualunque forma finanziate da enti pubblici, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti, che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione secondo la legislazione vigente. Per favorire la sollecita attuazione degli interventi, nei programmi di finanziamento possono prevedersi, oltre le spese di mano d’opera e materiali, anche le spese per la dotazione di attrezzature meccaniche.

2. AI fine di garantire la funzionalità e l’efficienza delle opere pubbliche di bonifica, la Regione assegna annualmente ai Consorzi di bonifica adeguati contributi per sostenere le spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti realizzati e in attività, secondo le modalità e le norme delle vigenti leggi regionali in materia. Il riparto degli appositi stanziamenti di bilancio tra i Consorzi è disposto dalla Giunta regionale d’intesa co

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Art. 5 - Tipologia di interventi pubblici di bonifica

1. Sono considerati opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori e previste nel piano di cui all’articolo 3, i seguenti interventi:

a) opere di sistemazione e di adegua mento della rete scolante;

b) opere ed impianti di captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi prevalentemente irrigui;

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Art. 6 - Emergenza idrica

1. Nei periodi di siccità e comunque di scarsità delle risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in

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Art. 6-bis - Contratti di fiume

N9

1. I Consorzi di bonifica e i Comuni il cui territorio è compreso entro lo stesso bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il contratto di fiume è un

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CAPO III - Consorzi di bonifica
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Art. 7 - Funzioni dei Consorzi di bonifica

1. Ai Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, competono le funzioni relative all’attuazione ed alla gestione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e delle risorse naturali dagli stessi interessate, facenti parte del sistema bonifica.

2. In particolare ai Consorzi, nell’ambito del proprio comprensorio, competono le seguenti funzioni esclusive:

a) provvedere alla redazione del piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale di cui all’articolo 3;

b) provvedere alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all’esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 5;

c) provvedere alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo affidamento da parte dei proprietari interessati ovvero, in caso di inadempienza, in sostituzione dei medesimi;

d) elaborare ed attuare piani di riordino fondiario e irriguo;

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Art. 8 - Classificazione del territorio e ridelimitazione dei comprensori consortili.

1. AI fine di assicurare razionalità, efficienza ed economicità della gestione del territorio da parte dei Consorzi di bonifica, è disposta, nei termini di cui ai successivi commi, la revisione delle aree classificate di bonifica integrale e la ridelimitazione dei comprensori consortili tenendo conto degli ambiti di riferimento delle Autorità di bacino istituite ai sensi della legge n. 183/1989 e delle relative leggi regionali di attuazione.

2. I comprensori di bonifica integrale sono ridelimitati, con riferimento ai bacini idrografici di cui alle leggi richiamate al comma 1, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) il Compren

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Art. 9 - Opere di competenza dei privati

1. Sono di competenza dei privati, e per essi obbligatorie nonché a loro carico, tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione conso

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Art. 10 - Contributi consortili

1. I Consorzi di bonifica hanno il potere di imporre contributi gravanti sugli immobili siti nei comprensori consortili per le spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, che non siano a carico della Regione o di altri enti, nonché per quelle di funzionamento dei Consorzi stessi.

2. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli e extragricoli siti nel comprensorio consortile, compresi gli enti pubblici per i beni di loro pertinenza, che traggono un beneficio dalle opere di boni

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Art. 11 - Piano di classifica

1. I Consorzi di bonifica, entro un anno dall’elezione dei nuovi organi ai sensi della presente legge e sulla base di indirizzi e di criteri omogenei stabiliti dalla Giunta regionale, predispongono il piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, determina gli indici di attribuzione dei contributi alla singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell’apposito catasto consortile.

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Art. 12 - Regime amministrativo e finanziario degli scarichi nei canali consortili

1. I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

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CAPO IV - Organizzazione dei Consorzi
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Art. 13 - Natura giuridica e costituzione dei Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa, persone giuridiche pubbliche ai sensi dell’art. 862 c.c., ed operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

2. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 8 per la fase di prima applicazione della presente legge, alla classificazione e alla declassificazione dei territori di bonifica integrale provvede, su proposta della Giunta regionale, sen

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Art. 14 - Statuto

1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno statuto, deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dalla Giunta regionale.

2. Eventu

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Art. 14-bis - Controllo di gestione

N10

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Art. 15 - Organi

N11

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Art. 16 - Catasto consortile

1. I Consorzi hanno l’obbligo di istituire il catasto consortile in cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell’ambito del comprensorio consortile, con ricorso a sistemi informatizzati.

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Art. 17 - Assemblea

1. L’Assemblea ha funzioni elettive.

2. Fanno parte dell’Assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civ

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Art. 18 - Diritto di voto

1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.

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Art. 19 - Elezione del Consiglio dei delegati

N12

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati p

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Art. 20 - Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quindici membri, di cui dodici elettivi e tre nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Il Consiglio regionale provvede alle nomine di sua competenza entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali presso ciascun Consorzio. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove le nomine non siano state ancora deliberate, vi provvede il Presidente del Consiglio regiona

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Art. 21 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere eletti nel Consiglio:

a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro ch

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Art. 22 - Insediamento del Consiglio dei delegati

1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone

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Art. 23 - Durata in carica

1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

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Art. 24 - Comitato esecutivo - Presidente

1. Il Consiglio dei delegati, all’uopo convocato dal consigliere eletto più anziano di età, nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il Vice presidente e gli altri componenti del Comitato esecut

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Art. 25 - Revisore unico

N13

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Art. 26 - Contabilità e bilanci

N14

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Art. 27 - Controlli

1. Sono sottoposte all’approvazione della Giunta regionale le deliberazioni dei Consorzi concernenti:

a) lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di organizzazione;

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Art. 27-bis - Ufficiale rogante

N5

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Art. 28 - Impugnazioni degli atti consortili

1. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi sono pubblicate all’albo consortile entro 15 giorni dalla loro adozione, per otto giorni consecutivi. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammessa opposizione, da proporsi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla scadenza del predet

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Art. 29 - Scioglimento degli organi

1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità amministrative, o gravi e persistenti violazioni di legge o di direttive regionali, ovvero quando n

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Art. 30 - Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti

1. Nell’attività programmatoria ed amministrativa, nonché nell’esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modal

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Capo V - Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione
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Art. 31 - Consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione

1. È costituita, presso l’assessorato regionale all’agricoltura, la Consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione.

2. La Consulta è organo consultivo della Regione per i provvedimenti di competenza regionale previsti dalla presente legge.

3. La C

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Art. 32 - Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione

1. La Consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione esprime pareri e formula proposte in ordine:

a) alla programmazione regionale degli interventi per la bonifica integrale;

b) agli indirizzi per l’elaborazione degli schemi

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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 33 - Risanamento finanziario dei consorzi di bonifica

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, mediante conferimento di incarico ad idonea ed accreditata società di certificazione, provvede all’accertamento della situazione debitoria dei Consorzi di bonifica.

2. L’indagine di cui al comma 1 deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio di bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:

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Art. 34 - Disposizioni finanziarie

1. Con effetto dall’esercizio finanziario 2006, in sede di manovra finanziaria annuale sono previsti idonei stanziamenti per l’assolvimento degli oneri derivanti dall’attuazione della p

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Art. 35 - Costituzione dei nuovi organi consortili. Adozione dei nuovi statuti o adeguamento degli statuti vigenti

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale indice in ciascun Consorzio di bonifica le elezioni del consiglio dei delegati secondo la composizione dell’organo prevista dall’articolo 20.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, le elezioni di cui al comma 1 si svolgono ai sensi delle disposizioni della legge regionale 3 luglio 1991, n. 10, e successive modificazioni

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Art. 36 - Verifica degli effetti della legge

1. Decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, tramite il suo Presidente, riferisce al Consi

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Art. 37 - Disposizioni di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183, e al d.P.R. 23 luglio 1962, n.

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