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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 01/02/2018, n. 1
Regolam. R. Marche 01/02/2018, n. 1
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Art. 1 - (Oggetto)1. Questo regolamento definisce le tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati). |
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Art. 2 - (Norme finali)1. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, le eventuali modifiche agli allegat |
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Allegato A - Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (articolo 7, comma 1, lettera a), della L.R. 21/2016)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (articolo 7, comma 1, lettera b), della L.R. 21/2016)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente (articolo 7, comma 1, lettera e), della L.R. 21/2016)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Stabilimenti termali (articolo 7, comma 1, lettera d), della L.R. 21/2016)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E - Studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento (articolo 7, comma 2, della L.R. 21/2016) |
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