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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 30/09/2016, n. 21
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- L.R. 27/12/2016, n. 37
- L.R. 14/03/2017, n. 7
- L.R. 22/10/2018, n. 42
- L.R. 27/12/2018, n. 50
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. Al fine di garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualit&agr |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini di questa legge si intendono per: a) autorizzazioni: i distinti provvedimenti che consentono: 1) la realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione o il trasferimento di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati; 2) l’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati; b) realizzazione: la costruzione di nuove strutture, l’adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, l’acquisto o l’affitto di immobile da adibire agli |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Giunta regionale in particolare: a) determina, sulla base del piano socio-sanitario, il fabbisogno complessivo di strutture e servizi e la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, ai fini della verifica di compatibilità regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h); b) stabilisce e aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accreditamento istituziona |
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Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)1. Spetta ai Comuni in particolare: |
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Art. 5 - (Procedure per autorizzazione e accreditamento regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie)1. La Giunta regionale disciplina le procedure di autorizzazione e di accreditamento regionale in relazione alle strutture sanitarie e socio sanitarie e, nel loro ambito, lo svolgimento dei compiti tecnico-cons |
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Art. 6 - (Anagrafe delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati)1. La Giunta regionale istituisce l’anagrafe regionale delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, autorizzati e accreditati ai sensi di questa legge. |
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CAPO II - Autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio |
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Art. 7 - (Strutture subordinate ad autorizzazione)1. Sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio previste da questo capo: a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) le strutture ospedaliere ed extraospedaliere che e |
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Art. 8 - (Autorizzazione alla realizzazione)1. I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una delle strutture di cui all’articolo 7 “, comma 1,” N4 di questa legge presentano al Comune competente per territorio, oltre alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo edil |
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Art. 9 - (Autorizzazione all’esercizio)1. I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare l’attività presso strutture di cui all’articolo 7 e per le quali sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 8, terminati i lavori e comunque prima dell’utilizzo delle strutture medesime, devono presentare al Comune apposita domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. 2. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, per la verifica del rispetto dei requisiti minimi si avvale |
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Art. 10 - (Disposizioni comuni)1. La deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste da questo Capo. 2. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni indicano in particolare: a) i dati anagrafici del richiedente se persona fisica, ovvero la sede e la ragione sociale se società, ovvero la sede e la denominazione se soggetto pubblico; b) la tipologia delle strutture e dei servizi, nonché delle relative prestazioni; |
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Art. 12 - (Decadenza e trasferibilità dell’autorizzazione all’esercizio)1. L’autorizzazione all’esercizio decade nei casi di: a) decesso del titolare della struttura o servizio autorizzato ovvero estinzione della persona giuridica; |
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Art. 13 - (Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza)1. Il Comune e la Regione possono effettuare in qualsiasi momento controlli o sopralluoghi nei confronti delle strutture autorizzate all’esercizio, anche avvalendosi dei soggetti indicati all’articolo 9, comma 2. |
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Art. 14 - (Sospensione e revoca dell’autorizzazione all’esercizio)1. Nel caso in cui vengano accertati il venir meno dei requisiti o delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione, o disfunzioni assistenziali elimin |
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Art. 15 - (Sanzioni)1. Nel caso di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di struttur |
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CAPO III - Accreditamento istituzionale |
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Art. 16 - (Requisiti)1. La Giunta regionale stabilisce i requisiti per l’accreditamento ai sensi del |
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Art. 17 - (Procedura per l’accreditamento)1. La deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), disciplina le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale. Nei casi in cui la domanda di accreditamento è presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione all’esercizio, i termini del procedimento per l’accreditamento decorrono dal rilascio dell’autorizzazione. 2. Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento sono svolte: |
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Art. 19 - (Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell’accreditamento istituzionale)1. La Regione o il Comune per le strutture di competenza possono verificare in ogni momento, anche avvalendosi rispettivamente “dell’OTA” N3 o della commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), la permanenza dei requisiti necessari per l’accreditamento o l’attuazione delle prescrizioni eventualmente impartite |
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CAPO IV - Accordi contrattuali |
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Art. 20 - (Definizione degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie)1. La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni. 2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce obbligo per gli enti del SSR a corrispondere la r |
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Art. 21 - (Definizione degli accordi contrattuali con le strutture e i servizi sociali)1. I soggetti accreditati che gestiscono strutture o servizi sociali possono stipulare accordi contrattuali con i Comuni, nel rispetto del fabbisogno e dei vincoli determinati dai t |
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CAPO V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 22 - (Autorizzazioni provvisorie)1. Le strutture sanitarie e socio sanitarie che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono in possesso di autorizzazione alla realizzazione comunicano alla struttura organizzativa regionale competente, entro il 31 dicembre 2016, la data prevista per l’inoltro della relativa richiesta di autorizzazione all’esercizio, a pena di decadenza dell’autorizzazione alla realizzazione. Tale previsione non può comunque superare i trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatta salva la facoltà, da parte della Regione, di concedere eventuali proroghe per situazioni di particolare difficoltà realizzat |
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Art. 23 - (Accreditamento e accordi contrattuali in regime provvisorio)1. Alla data di entrata in vigore di questa legge sono provvisoriamente accreditate le strutture pubbliche in esercizio ai sensi della l.r. 20/2000 . L’accreditamento provvisorio decade qualora non venga richiesto l&r |
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Art. 24 - (Neutralità finanziaria)1. Dall’attuazione delle presenti norme non derivano oneri a carico del bilanci |
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Art. 26 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private); b) 12 gennaio 2001, n. 3 (Integrazione all’articolo 28 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 sull’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private); c) 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale). 2. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali: a) 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale); |
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