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Regolam. R. Marche 14/12/2022, n. 8

Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura).
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Premessa

Il Presidente della Giunta regionale

 

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Art. 1 - Modifiche dell'articolo 2

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)”, è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) artigiano alimentare: l'impresa per la quale l'attività artigiana è riconosciuta come principale o prevalente, iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) come ditta artigiana, nonché all'albo delle imprese artigiane in base alle vigenti disposizioni;

b) Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - BDN - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e agli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 21/2004. La BDN garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. Attraverso questo sistema è possibile rendersi conto del patrimonio zootecnico esistente sul territorio e conoscere non solo l'anagrafica ma anche la movimentazione della popolazione animale;

c) classificazione delle aziende agrituristiche: I’ “idea complessiva di massima” del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di ser

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Art. 2 - Modifiche dell'articolo 3

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in at

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Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4

1. L'articolo 4 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)”, è sostituito dal seguente:

“1. L'ospitalità di cui all'articolo 5 della 1.r. 21/2011 consiste nella fornitura del servizio di pernottamento:

a) in alloggi, ricavati in appositi locali nella disponibilità dell'azienda, con eventuale somministrazione della prima colazione;

b) in spazi aperti, opportunamente attrezzati con piazzole per la sosta.

2. L'attività di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo può essere liberamente organizzata dall'operatore agrituristico in camere o in unità abitati

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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 5

1. L'articolo 5 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2011 l'azienda che esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande garantisce che:

a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale;

b) un ulteriore 30 percento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da aziende agricole singole o associate ubicate in ambito regionale ci in comuni contigui di regioni limitrofe come prodotto tracciato o tracciabile; nel caso di approvvigionamento presso aziende ricadenti in comuni contigui di regioni limitrofe è consentito l'acquisto e il successivo uso di prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o specialità tradizionali garantite realizzati in areali

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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6

1. L'articolo 6 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'artic

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Art. 6 - Modifiche dell'articolo 8
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Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 12

1. L'articolo 12 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)”, è sostituito dal seguente:

“1. In base a quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 21/2011, per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzat

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Art. 8 - Modifiche dell'articolo 13

1. Al punto c) del comma 5 dell'articolo 13 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21

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Art. 9 - Inserimento dell'articolo 13-bis

1. Dopo l'articolo 13 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), è inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Barriere architettoniche - Accessibilità/Visitabilità delle strutture agrituristiche)

1. A norma dell'articolo 18 della l.r. 21/2011, le aziende agrituristiche devono garantire l'accessibilità e la visitabilità nelle loro strutture dedicate all'ospitalità e alla somministrazione di alimenti e bevande.

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruir

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Art. 10 - Modifiche dell'articolo 15

1. Al comma 7 dell'articolo 15 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni r

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