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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 23/11/2011, n. 22
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Allo scopo di assicurare un’adeguata tutela del territorio regionale, la presente legge detta norme per la riqualificazione urbana sostenibile e per l’assetto idrogeologico. 2. La disciplina di cui alla presente legge è finalizzata in particolare a: a) promuovere la trasformazione urbana in termini di qualità, riducendo il consumo di suolo; |
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CAPO I - RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE |
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Art. 2 - (Individuazione delle aree)1. Ai fini di cui all’articolo 1, il Comune: a) definisce gli obiettivi per le trasformazioni finalizzate ad aumentare la qualità urbana ed ecologico-ambientale; |
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Art. 3 - (Programma operativo per la riqualificazione urbana)1. Il Comune provvede alla programmazione di attività volte alla riqualificazione e al contenimento delle espansioni urbane mediante l’adozione del Programma operativo per la riqualificazione urbana (PORU), avente valore di piano attuativo di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), con validità non superiore a dieci anni. 2. Il PORU è lo strumento attraverso cui il Comune definisce un coerente disegno urbano finalizzato a migliorare la qualità della città e del paesaggio, limitando l’ulteriore urbanizzazione del territorio, nonché a incrementare le prestazioni ecologico-ambientali ed energetiche degli insediamenti. 3. Il PORU interessa le aree urbanizzate, diverse dalle zone A, di cui all’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di dens |
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Art. 4 - (Dotazione di aree e servizi pubblici)1. Nell’ambito del PORU e nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all’articolo 9, il Comune può richiedere, in luogo del reperi |
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Art. 5 - (Riqualificazione intercomunale)1. Al fine di riqualificare e integrare aree urbane che si trovano nel territorio di due o più Comuni limitrofi, la Regione, le Province o i Comuni interessati promuovono accordi per la definizione di PORU comunali tra loro coordinati. |
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Art. 6 - (Perequazione e compensazione)1. Al fine di conseguire l’equo trattamento dei proprietari dei suoli interessati dalle |
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Art. 7 - (Perequazione urbanistica)1. Oltre quanto indicato all’articolo 6, la perequazione urbanistica persegue anche l’obiettivo di garantire una disponibilità di suoli per i Comuni, da destinare a verde, attrezzature pubbliche o altre funzioni di pubblica utilità. 2. La perequazione urbanistica è realizzata con l’attribuzione di |
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Art. 8 - (Compensazione urbanistica)1. Nelle ipotesi di vincoli espropriativi, anche sopravvenuti, su terreni non ricompresi nelle aree oggetto di p |
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Art. 9 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, approva il regolamento di attuazione del presente Capo, contenente: |
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CAPO II - ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO |
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Art. 10 - (Compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali)1. Gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, contengono una verifica di compatibilità idraulica, volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello. |
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CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 11 - (Disposizioni in materia urbanistica)1. Fermo restando quanto previsto al Capo I, fino all’entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 N8, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni, finalizzate alla riduzione del consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche a fini di tutela paesaggistica: a) non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l’edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d’uso urbanistica; b) possono essere sempre adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate, anche mediante strategie integrate di rigenerazione urbana di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, e oggetto di bonifica ambientale. Per tali varianti non si applica quanto stabilito dal comma 9 dell’articolo 26 bis della l.r. 34/1992; |
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Art. 13 - (Norme transitorie e finali)1. Il regolamento di cui all’articolo 9 è approvato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La deliberazione di cui all’articolo 10, comma 4, è approvata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 10, comma 4, le amministrazioni competenti: a) in ord |
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Art. 14 - (Abrogazione)1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 34/1992 è abrogata. |
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29/11/2024
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