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Delib.G.R. Marche 24/11/2009, n. 1991

Atto di indirizzo concernente: "Interpretazione e applicazione della L.R. n. 22/2009 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)".
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[Premessa]




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Allegato A - Atto di indirizzo concernente: “Interpretazione e applicazione della L.R. n. 22/2009 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)”

L’esigenza di adottare il presente atto di indirizzo scaturisce dalla necessità di fornire indicazioni agli enti locali, in riferimento a questioni di interpretazione e applicazione della L.R. 22/2009.

Il presente atto viene adottato previa intesa con l’ANCI Marche, che si è fatta carico dell’esigenza di garantire un orientamento quanto più possibile coordinato della Regione e dei Comuni nell’interpretazione e applicazione della L.R. 22/2009 (d’ora in poi indicata come “legge”).

Premessa. La legge non introduce nuovi parametri urbanistico-edilizi o nuove definizioni degli stessi e non modifica le definizioni degli interventi edilizi stabilite dal testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; R pertanto, per questi aspetti, si continua a fare riferimento alla normativa statale, regionale e comunale in materia urbanistico-edilizia vigente al momento di entrata in vigore della legge.

In particolare e a mero titolo d’esempio per la definizione di edificio ci si deve riferire al primo periodo della lett. bb) dell’art. 13 del Regolamento Edilizio Tipo regionale (R.E.T.), per quella di edificio (o fabbricato) residenziale o non residenziale al secondo periodo della lett. bb) dell’art. 13 del R.E.T., per quella di ampliamento alla lett. cc) sempre dell’art. 13 del R.E.T..

I^ avvertenza generale. Ulteriori capacità edificatorie o eventuali ampliamenti sugli edifici previsti dagli strumenti urbanistici comunali non sono cumulabili con quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della legge. Resta sempre realizzabile l’eventuale quota residuale, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, decurtata della quota di ampliamento già realizzata in applicazione della L.R. 22/2009.

Art. 1, comma 1. Tutti gli edifici residenziali, indipendentemente dalla zona territoriale omogenea in cui sono ubicati fermi restando i divieti di cui all’art. 4, comma 5, e quelli contenuti nelle eventuali deliberazioni comunali previste dall’art. 9 possono essere oggetto di ampliamento nei limiti indicati.

Art. 1, comma 2. Il limite al quale si fa riferimento riguarda gli edifici residenziali, ed è quello di metri quadrati 95 di superficie misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina; tale limite deve intendersi riferito al singolo edificio, anche se lo stesso è costituito da più unità immobiliari.

Il comma 2 contiene una previsione speciale rispetto alla disposizione di cui al comma 1; pertanto l’obiettivo del raggiungimento dei suddetti mq 95 oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina, può comportare un ampliamento dell’edificio anche oltre il limite del 20 per cento della volumetria esistente. Non a caso il comma 2 dispone che, per gli edifici residenziali di cui al comma 1, l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento dei suddetti mq 95 ecc.

Art. 1, comma 3. Occorre premettere che gli edifici non residenziali sono stati suddivisi in due “categorie”, rispettivamente indicate nei commi 3 e 4 dell’art. 1. La suddivisione è stata effettuata a seconda delle zone omogenee in cui si trovano, e proprio la collocazione nell’una o nell’altra determina le possibilità di ampliamento.

La prima categoria (comma 3) comprende gli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. R

Gli ampliamenti degli edifici non residenziali della prima categoria, previsti dal primo e dal secondo periodo del comma 3, sono tra di loro alternativi. L’ultimo periodo del comma 3 deve essere inteso nel senso che solo la parte ampliata può comportare l’incremento dell’altezza dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, mentre la parte esistente può eventualmente essere soltanto adeguata alle altezze massime previste dalla normativa vigente. Qualora tutto l’edificio sia oggetto di un aumento dell’altezza che deroghi dai limiti massimi vigenti l’intervento ricade nelle fattispecie di demolizione e ricostruzione previste dall’art. 2.

Il comma 3 stabilisce che l’ampliamento degli edifici della prima categoria deve essere motivato “in base a specifiche esigenze produttive”.

Cosa si intende per esigenza produttiva?

Al riguardo si può fare riferimento alla vigente normativa urbanistica che consente l’approvazione di ampliamenti di un insediamento produttivo (inteso nella sua valenza più ampia, dunque è produttiva anche una attività ricettiva, un laboratorio artigianale, una attività commerciale, art. 1 D.P.R. 447/1998), attraverso l’attivazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/1998. R

In quel caso, la domanda viene motivata dal soggetto richiedente che dichiara la propria “esigenza produttiva” attraverso dati di impresa, studi di mercato, indagini e documentazioni che vengono autocertificate o prodotte dai professionisti, spesso coinvolti nei cicli produttivi. Dunque la dichiarazione dell’ “esigenza produttiva” va sostenuta e corredata da documentazione ed elaborati.

Alcuni esempi di “esigenze produttive” sono:

- inserimento di cicli produttivi innovativi e più sicuri rispetto a quelli impiegati,

- spazio per incremento di personale,

- ampliamento dovuto ad una diversa disposizione delle fasi di produzione o dei macchinari impiegati, per una maggiore sicurezza dei lavoratori e del luogo, o per aumentare la produzione,

- nuovi spazi per la realizzazione di un materiale e/o di un prodotto innovativo, ecosostenibile,

- nuovi spazi per l’abbattimento dei costi di trasporto, nonché dell’inquinamento, che si sostengono per il trasporto di materie prime, che vengono conservate in un dato luogo e lavorate in altri siti o per il trasporto di merce che viene prodotta in un dato luogo e venduta/commercializzata in altri posti.

Una “esigenza produttiva” non è che un “bisogno” legato ad un “ciclo lavorativo” e va sempre accolta là dove essa comporti un miglioramento, a prescindere dal fatto che esso sia economico, ambientale, di sicurezza, di qualità o di quantità.

La validità dell’esigenza produttiva, non è un valore aggiunto da riconoscere, ma è un valore insito nella richiesta stessa, che possiede il carattere dell’“evidenza”.

Art. 1, comma 4. La seconda categoria comprende gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle della prima categoria e conformi alla destinazione della zona in cui sono situati.

Art. 1, comma 6. L’accorpamento previsto in questo comma si configura come aggiuntivo rispetto alla possibilità di ampliamento prevista dal comma 1 dell’art. 1. Il fatto che l’accorpamento in esame debba essere considerato aggiuntivo rispetto all’ampliamento dei commi precedenti, dipende da due ordini di considerazioni:

a) l’accorpamento e l’ampliamento sono due istituti diversi: l’ampliamento conduce alla creazione di nuovi volumi, mentre l’accorpamento determina l’inserimento nell’edificio principale di volumetrie già esistenti;

b) i commi 5 e 6 dell’art. 1 sono dedicati esclusivamente agli edifici ubicati in zona agricola. Il comma 5 quando menziona l’a

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