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L.R. Marche 16/03/2000, n. 20

Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/01/2001, n. 3
- L.R. 23/02/2005, n. 12
- L.R. 23/02/2007, n. 2
- L.R. 27/12/2007, n. 19
- L.R. 22/12/2009, n. 31
- L.R. 24/05/2011, n. 11
- L.R. 23/12/2013, n. 49
- L.R. 04/12/2014, n. 33
- L.R. 21/12/2015, n. 28
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CAPO I - Disposizioni generali
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Articolo 1 - (Finalità)

1. La Regione garantisce attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazio

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Articolo 2 - (Definizioni)

1. Per autorizzazione si intendono i distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati.

2.

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Articolo 3 - (Compiti della Regione)

1. Il Consiglio regionale:

a) determina, nel piano sanitario, gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo nonché il fabbisogno di assiste

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Articolo 4 - (Compiti dei Comuni)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni concernenti:

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CAPO II - Autorizzazioni
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Articolo 5 - (Autorizzazioni)

1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture:

a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificate:

1) attività specialistica ambulatoriale medica;

2) attività specialistica ambulatoriale chirurgica;

3) attività specialistica odontoiatrica;

4) attività di medicina di laboratorio;

5) attività di diagnostica per immagini;

6) presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;

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Articolo 6 - (Requisiti per l'autorizzazione)

1. La Giunta regionale indica, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del

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Articolo 7 - (Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la richiesta di concessione o autorizzazione edilizia e di autorizzazione alla realizzazione della struttura. La richiesta è corredata del progetto che deve in particolare illustrare le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici di cui all'articolo 6 e, per le strutture appartenenti alle Aziende sanitarie, di quelli necessari per l'accreditamento.

2. La documentazione contenuta nella richiesta di cui al comma 1 è inviata al Comune:

a) in duplice copia per le strutture pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1 e per le strutture private di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettere b), c), d)

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Articolo 8 - (Autorizzazione all'esercizio, delle attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie ai sensi dell'articolo 7, terminati i lavori e comunque prima dell'utilizzo delle medesime, debbono richiedere al Comune il rilascio del certificato di agibilità e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

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Articolo 9 - (Disposizioni comuni alle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione indica in particolare:

a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia pers

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Articolo 10 - (Ricorso in opposizione)

1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione o nel caso la stessa contenga le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e)

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Articolo 11 - (Decadenza dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è trasmissibile previo assenso del Comune, che provvede alla relativa voltura, solo in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto

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Articolo 12 - (Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria inviano con cadenza quinquennale al Comune una dichiarazione so

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Articolo 13 - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge o delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediant

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Articolo 14 - (Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività sanitaria senza l'autorizzazione prescritta compo

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CAPO III - Accreditamento istituzionale
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Articolo 15 - (Requisiti per l'accreditamento istituzionale)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

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Articolo 16 - (Procedura per l'accreditamento istituzionale)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'articolo 8 che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale inoltrano la relativa domanda al Dirigente del servizio competente in materia di sanità della Regione. La domanda è redatta secondo le modalità stabilite all'articolo 15, comma 2.

2. Il Dirigente del servizio competente in materia di sanità, sentita l'Agenzia regionale sanitaria e valutata positivamente la funzionalità della struttura, l'attività svolta e i risultati raggiunti dalla medesima in base agli indirizzi di programmazione regionale dettat

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Articolo 17 - (Ricorso in opposizione)

1. In caso di diniego dell'accreditamento o nel caso lo stesso contenga prescrizioni,

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Articolo 18 - (Accreditamento temporaneo)

1. Le Aziende sanitarie, per l'attivazione di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, devono richiedere, unitamente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, l'accreditamento temporaneo per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della q

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Articolo 19 - (Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale)

1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo.

2. Nel

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Articolo 20 - (Anagrafe dei soggetti accreditati)

1. Il Dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità pubblic

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Articolo 21 - (Riconoscimento di attestazioni di qualità)

1. Le strutture accreditate che conseguano attestati di qualità da parte di or

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Articolo 22 - (Gruppo di accreditamento regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, entro

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CAPO IV - Accordi contrattuali
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Articolo 23 - (Procedure per la definizione degli accordi)

1. I soggetti accreditati possono accedere, anche tramite rappresentanze di categoria, alle procedure negoziali per la definizione dei piani delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. La Giunta regionale, N4 determina l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies, comma 1, del decreto legislativo e in particolare:

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CAPO V - Adeguamento delle strutture esistenti e disposizioni finali
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Articolo 24 - (Autorizzazioni provvisorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività sanitarie previste all'articolo 5, comma 1, possono proseguire la loro attività sino al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, purché rispettino la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro. Gli stessi devono adeguare le strutture sanitarie ai requisiti minimi previsti all'articolo 6, comma 1, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente. "I termini previsti per l'adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal “31 dicembre 2015” N7. I soggetti di cui al comma 4 possono effettuare in qualsiasi momento verifiche ed eventual

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Articolo 25 - (Accreditamento provvisorio)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisoriamente accreditate:

a) le strutture pubbliche in esercizio;

b) le strutture pubbliche per la cui realizzazione è già stata rilasciata la concessione edilizia;

c) le strutt

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Articolo 26 - (Strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria alla data di e

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Articolo 27 - (Adeguamento strutture pubbliche esistenti)

1. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria presenta alla Giunta regionale:

a) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui a

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Articolo 28 - (Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'adozione del piano sanitario regionale successivo a quello vigente

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Articolo 29 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate la l.r. 2 marzo 1982, n. 6; la l.r. 20 agosto 1984, n. 23; l'articolo 35, comma 10, della l.r. 17 luglio 1996, n. 26.


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