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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 08/08/2022, n. 19
L. R. Marche 08/08/2022, n. 19
L. R. Marche 08/08/2022, n. 19
- L.R. 28/12/2023, n. 25
- L.R. 13/12/2023, n. 24
- L.R. 30/12/2022, n. 31
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Art. 1 - Principi1. La Regione tutela la salute quale diritto fondamentale della persona e interesse della collettività secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi dello Stato. 2. A tal fine la Regione persegue, attraverso il metodo della programmazione e mediante l'integrazione e il coordinamento dei servizi sanitari e sociali, la tutela globale della salute attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pie |
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Art. 2 - Oggetto e finalità1. Questa legge disciplina, nel rispetto della normativa statale vigente, l'organizzazione del servizio sanitario regionale, al fine di assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza sanitaria, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse a disposizione in ambito regionale. 2. Il servizio sanitario regionale è costituito dal complesso delle risorse umane, delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività presenti nel territorio regionale per la promozione, il mantenimento e il recupero della salute di tutta la popolazione. 3. Il servizio sanitario regionale garantisce, in condizioni di equilibrio economico, il conseguimento degli obiettivi assegnati dagli indirizzi e dalla programmazione regionale. 4. Il servizio sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, promuove: a) la presa in carico della persona nel suo complesso con un approccio integrato one-health, finalizzato ad assicurare la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana e i fattori ambientali e climatici; b) percorsi di diagnosi, cura, prevenzione, assistenza e riabilitazione, con particolare attenzione al paziente cronico e con fragilità; c) il rafforzamento del concetto di “centralità della paziente” e della personalizzazio |
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Capo I - Soggetti del servizio sanitario regionale |
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Art. 3 - Assetto istituzionale1. La Regione, i Comuni, gli enti del servizio sanitario regionale e l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Rior |
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Art. 4 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita in ambito sanitario le funzioni che richiedono una gestione unitaria sul territorio regionale e, in particolare, quelle di piani |
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Art. 5 - Funzioni dei Comuni1. I Comuni: a) concorrono alla programmazion |
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Art. 6 - Rapporti con le università e l'INRCA1. La Regione promuove e valorizza le attività di ricerca e di formazione svolte dalle università delle Marche concorrendo a progetti e programmi di comune interesse, definiti d'intesa fra la Regione medesima e le singole università. 2. Le università di cui al comma 1 contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione del Piano socio-sanitario regionale. 3. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), la Regione e l'Università Politecnica delle Marche, presso la quale insistono i percorsi formativi della facoltà di medicina e chirurgia, stipulano protocolli di intesa con i quali, sulla base della programmazione sanitaria regionale, individuando l'azienda di riferimento nell'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, promuovono e disciplinano l'i |
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Art. 7 - Rapporti con gli enti di ricerca1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività innovative e di ricerca. 2. I |
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Capo II - Organismi di partecipazione |
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Art. 8 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui al comma 2 bis dell'articolo 2 del d.lgs. 502/1992 svolge le proprie competenze e funzioni in raccordo con il Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali). 2. Ai fini di cui al comma 1, la Conferenza permanente, che ha sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, è composta dai membri del Consiglio delle autonomie locali (CAL), dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci di cui all'ar |
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Art. 9 - Conferenza dei sindaci1. In ciascuna Azienda sanitaria territoriale è costituita la Conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei comuni, composto dai sindaci dei comuni ubicati nell'area di riferimento o dagli assessori da essi delegati, per l'espressione dei bisogni di salute e di servizi alla persona nel territorio di competenza. 2. La Conferenza dei sindaci svolge le sue funzioni tramite l'organismo di rappresentanza, composto da quattro membri e dal presidente della Conferenza stessa. Il Presidente viene eletto a maggioranza. 3. La Conferenza dei sin |
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Art. 10 - Comitato dei sindaci di distretto1. Il Comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 3 quater del d.lgs. 502/1992 è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale. 2. Il Comitato de |
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Art. 11 - Modalità di funzionamento1. La Conferenza dei sindaci e il Comitato dei sindaci di distretto operano a titolo gratuito e possono avvalersi, per il loro funzionamento, di uffici |
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Art. 12 - Partecipazione1. La Regione garantisce la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 502/1992. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: a) promuove la consultazione dei cittadini, degli utenti, delle organizzazioni sindacali e delle formazioni sociali del territorio, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore del volontariato, della tutela del diritto alla salute e dell'assistenza socio-sanitaria, sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale concernenti la programmazione dei servizi e le modalità di verifica dei risultati conseguiti; b) favorisce la partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle formazioni sociali del territorio per il miglioramento d |
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Capo III - Programmazione regionale e locale |
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Art. 13 - Strumenti di programmazione e monitoraggio1. Gli strumenti di programmazione socio-sanitaria della Regione assicurano, in coerenza con i principi di cui al d.lgs. 502/1992, con le intese e gli strumenti della programmazione nazionale, l'appropriata ed efficace erogazione e lo sviluppo dei servizi di prevenzione, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali, nonché la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale. 2. Sono strumenti della programmazione a livello regionale: |
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Art. 14 - Piano socio-sanitario regionale1. Il Piano socio-sanitario regionale è adottato in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, le intese, gli strumenti e i vincoli finanziari della programmazione nazionale, in attuazione e nel rispetto del programma di governo e della programmazione economico-finanziaria regionale. 2. Il Piano socio-sanitario regionale assicura il raccordo con i principi e le politiche sanitarie definite a livello statale, europeo e dalle altre organizzazioni intergovernative operanti a livello internazionale. 3. Il Piano socio-sanitario regionale è articolato in obiettivi e azioni finalizzati a rispondere con appr |
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Art. 15 - Obiettivi sanitari annuali1. L'atto di definizione degli obiettivi sanitari annuali dell'attività degli enti del servizio sanitario regionale individua per l'anno di riferiment |
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Art. 16 - Piano attuativo1. Il Piano attuativo è lo strumento di programmazione mediante il quale gli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto del Piano socio-sanitario regionale e in attuazione della programmazione regionale, definiscono, nei limiti delle risorse disponibili, le attività da svolgere e individuano le modalità operative e organizzative per il perseguimento degli obiettivi. In particolare il Piano attuativo individua: a) il complesso delle attività da assicurare; b) le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA); |
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Art. 17 - Programma delle attività territoriali1. Il Programma delle attività territoriali (PAT), i cui contenuti sono fissati dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 quater del d.lgs. 502/1992, è lo strumento programmatorio del distretto in cui sono definiti i bisogni prioritari e gli interventi di natura sani |
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Art. 18 - Relazioni sanitarie1. Per il miglioramento della qualità del servizio sanitario regionale e al fine di definire le strategie dei successivi Piani socio-sanitari regionali, la Giunta regionale, entro il 3 |
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Art. 19 - Relazione sanitaria degli enti del servizio sanitario regionale1. La relazione sanitaria degli enti del servizio sanitario regionale è lo strumento di valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e |
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Capo IV - Funzioni della Giunta e coordinamento |
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Art. 20 - Funzioni della Giunta regionale1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria, nonché quelle di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività degli enti del servizio sanitario regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale: a) definisce modalità e criteri per l'erogazione dei servizi sanitari da parte degli operatori pubblici e privati e adotta gli atti necessari ad assicurare l'integrazione funzionale degli enti del servizio sanitario regionale e l'integrazione socio-sanitaria; b) definisce gli obiettivi sanitari degli enti del servizio sanitario regionale; c) assegna le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente e stabilisce la quota riservata alla Regione per l'esercizio delle attività di competenza delle strutture regionali; d) definis |
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Art. 21 - Comitato di coordinamento1. Al fine di assicurare l'attuazione coerente e integrata della programmazione regionale sanitaria e socio-sanitaria, nell'ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità, è costituito il Comitato di coordinamento degli enti del servizio sanitario regionale, composto dal direttore della medesima struttura organizzativa, che lo presiede, e dai direttori generali degli enti. |
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Capo V - Enti del servizio sanitario regionale |
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Art. 22 - Enti del servizio sanitario regionale1. Sono enti del servizio sanitario regionale: a) le Aziende sanitarie territoriali (AST); b) l'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche; c) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di Ancona. 2. Le Aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono dotate di persona |
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Art. 23 - Aziende sanitarie territoriali1. Sono Aziende sanitarie territoriali (AST): a) l'Azienda sanitaria territoriale di Ancona; b) l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno; c) l'Azienda sanitaria territoriale di Fermo; d) l'Azienda sanitaria territoriale di Macerata; |
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Art. 24 - Atto di organizzazione degli enti1. L'organizzazione e il funzionamento degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 22 sono disciplinati, per le Aziende sanitarie territoriali e per l'Azienda ospedaliero-universitaria, dall'atto aziendale di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992. L'Azienda ospedaliero-universitaria adotta l'atto aziendale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. 517/1999. 2. L'atto aziendale definisce l'assetto organizzativo degli enti di cui al comma 1 in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coor |
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Art. 25 - Organizzazione aziendale1. Sono organi delle Aziende sanitarie territoriali e dell'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche: |
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Art. 26 - Direttore generale1. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione aziendale. La nomina del direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche è effettuata d'intesa con il Rettore dell'Università. 2. I criteri e le modalità per la nomina della commissione regionale per la valutazione dei candidati all'incarico di direttore generale, nel rispetto e in attuazione dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016, sono stabiliti dalla Giunta regionale. 3. Il direttore generale, al fine di garantire il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'ente, assicura, tramite l'atto di organizzazione di cui all'articolo 24, un'adeguata distribuzione delle potestà decisionali, mantenendo presso la direzione aziendale le funzioni di programmazione e di gestione strategica. 4. Il direttore generale è responsabile dei risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati, in termini di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e di ottimale utilizzo delle risorse. 5. Il direttore generale assicura le funzioni di direzione dell'ente previste dalla normativa vigente in materia. In particolare: |
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Art. 27 - Collegio di direzione1. Il Collegio di direzione è istituito per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 17 del d.lgs. 502/1992 ed esercita altresì ogni altra funzione prevista dalla norm |
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Art. 29 - Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore socio-sanitario1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle proprie funzioni. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni loro attribuite e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale, con particolare riferimento alla pianificazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi relativi alle aree di rispettiva competenza. Essi svolgono, altresì, le ulteriori funzioni di cui agli articoli 3 e 3–bis del d.lgs. 502/1992. 2. Nelle Aziende sanitarie territoriali il dirett |
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Art. 30 - Consiglio dei sanitari1. Il Consiglio dei sanitari svolge attività di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del direttore generale. Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal direttore sanitario. 2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992, la composizione del Consiglio dei sanitari, assicurando nell'Azienda os |
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Art. 31 - Distretti1. I distretti sono articolazioni territoriali delle Aziende sanitarie territoriali che assicurano i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presìdi ospedalieri, tramite il loro inserimento nel Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 17. Essi costituiscono il livello territoriale di base in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e garantiscono lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3–quinquies del d.lgs. 502/1992. 2. I distretti, nell'ambito delle risorse assegnate, sono |
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Art. 32 - Direttore di distretto1. Il direttore di distretto è nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 3 sexies del d.lgs. 502/1992. Il rapporto di lavoro del direttore di distretto è esclusivo. L'atto aziendale di cui all'articolo 24 definisce le caratteristiche dell'incarico, la durata e i motivi di revoca. 2. Il direttore di distretto è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati d |
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Art. 33 - Dipartimenti1. L'organizzazione dipartimentale costituisce il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività degli enti del servizio sanitario regionale. 2. Il dipartimento è un'organizzazione integrata di più strutture operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti, pur mantenendo autonomia tecnico-professionale, nonché autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti. 3. I dipartimenti sanitari, in collaborazione con i distretti di cui all'articolo 31 per quanto concerne le attività territoriali, perseguono la gestione integrata e complessiva dei percorsi di cura, garantendo la presa in carico e la continuità assistenziale, lo sviluppo di comportamenti clinico-assistenziali basati sull'evidenza, la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l'adozione di linee-guida e protocolli diagnostico-terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento e l'informazione del paziente, nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività amministrative. 4. Il dipartimento è preposto alla produzione e all'erogazione di prestazioni e servizi, nonché all'organizzazione e alla gestione delle risorse a tal fine assegnate. L'organizzazione dei dipartimenti, nel rispetto delle specificità organizzative di cui all'articolo 3 del d.lg |
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Art. 34 - Dipartimento di prevenzione1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura dell'Azienda sanitaria territoriale preposta all'organizzazione e alla promozione della tutela della salute della popolazione e al miglioramento della qualità della vita, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni, le malattie e le disabilità. 2. Il dipartimento di prevenzione garantisce, in base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica di cui all'articolo 7–ter del d.lgs. 502/1992 e a tal fine: a) assicura in modo unitario la gestione dei sistemi informativi relativi allo stato di salute della popolazione umana e animale, nell'ambito de |
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Art. 35 - Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale1. Il Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale (DIRMT), istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), gestisce le attività trasfusionali con l'obiettivo di garantire la |
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Art. 36 - Servizio professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e della professione sanitaria ostetrica e servizio sociale professionale1. In attuazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenz |
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Art. 37 - Presìdio ospedaliero1. Il presìdio ospedaliero è l'articolazione organizzativa ospedaliera dell'Azienda sanitaria territoriale dotata di autonomia gestionale che aggrega funzionalmente tutti gli stabilimenti ospedalieri aventi sede nel medesimo territorio, con esclusione di quelli facenti parte dell'Azienda ospedaliero-universitaria. Il presìdio ospe |
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Capo VI - Vigilanza e controllo |
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Art. 38 - Controllo interno di gestione1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, il direttore generale, avvalendosi di un'apposita unità organizzativa, effettua il controllo di gestione per verificare, mediante la valutazione comparativa dei |
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Art. 39 - Vigilanza e controllo regionale1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione degli enti del servizio sanitario regionale al fine di verificare il risultato di gestione raggiunto in termini di buon andamento e di conseguimento dell'equilibrio economico, con particolare riferimento all'economicità, all'efficacia e all'efficienza dell'attività svolta, alla conformità alle direttive e agli indirizzi regionali, nonché agli obiettivi fissati dalla programmazione sanitaria statale e regionale. 2. La Giunta regionale persegue le finalità di cui al comma 1 anche attraverso l'attività di valutazione dei direttori generali, svolta con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 24 della L.R. n. 18/2021. 3. Sono sottoposti al controllo della Giunta regionale: |
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Art. 40 - Controllo sugli organi1. N4 2. La Giunta regionale dichiara la decadenza o |
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Art. 41 - Controllo di qualità1. La Regione, allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della popolazione, effettua mediante la struttura organizzativa region |
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Capo VII - Riorganizzazione del servizio sanitario regionale |
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Art. 42 - Soppressione dell'ASUR, costituzione delle AST e incorporazione dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord1. Nelle more del processo di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, dalla data di entrata in vigore di questa legge gli atti di straordinaria amministrazione, nonché gli atti concernenti l'organizzazione dell'ente, il reclutamento del personale, il conferimento di incarichi dirigenziali e la sottoscrizione di contratti pluriennali sono adottati dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e dalle Aree Vaste di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), nonché dall'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di cui alla legge regionale 22 settembre 2009, n. 21 (Istituzione dell'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”), previo nulla osta del direttore del dipartimento regionale competente in materia di sanità in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo. 2. La Giunta regionale può individuare ulteriori atti per i quali è necessario il nulla osta di cui al comma 1. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della L.R. n. 18/2021, un'unità di progetto con funzioni di supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione del processo di riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale. La gestione dell'unità di progetto è affidata dalla Giunta regionale al direttore del dipartimento regionale competente in materia di sanità, coadiuvato dal direttore del dipartimento regionale competente in materia di bilancio. 4. Ai fini della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), coadiuvato dal direttore amministrativo, dal dirett |
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Art. 43 - Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale sanitaria1. Per le finalità di questa legge sono attribuite all'A-genzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla l.r. 26/1996 le seguenti funzioni: a) coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni, servizi e lavori pubblici degli enti del servizio sanitario regionale e supporto tecnico e operativo alla Stazione unica appaltante (SUAM) di cui alla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) secondo quanto previsto dall'articolo 44; b) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella definizione del fabbisogno di personale; c) supporto in relazione all'eventuale coordinamento di procedure concorsuali aggregate per i |
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Art. 44 - Sistema di acquisto degli enti del servizio sanitario regionale1. Al fine di favorire la centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori in ambito sanitario e della relativa programmazione, nell'intento di ottimizzare ed efficientare la spesa degli enti di cui all'articolo 22, l'Agenzia regionale sanitaria di cui all'articolo 4 della l.r. 26/ |
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Capo VIII - Finanziamento del servizio sanitario regionale |
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Art. 45 - Finanziamento1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è ripartito tra le diverse Aziende sanitarie territoriali, ivi compresi Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche e INRCA, in base a criteri stabiliti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, tenendo conto della popolazione residente e con le opportune ponderazioni riferite |
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Capo IX - Disposizioni finanziarie |
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Art. 46 - Disposizioni finanziarie1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge gli enti interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Al finanziamento degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le risorse iscritte a |
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Capo X - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 47 - Disposizioni transitorie1. Fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate, nel rispetto di quanto previsto al capo VII di questa legge. 2. Continuano altresì ad applicarsi, dopo la data di entrata in vigore di questa legge, gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle disposizioni regionali previgenti che risultano compatibili con le disposizioni della legge medesima. 3. Fino all'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 12, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai regolamenti regionali 18 settembre 2014, n. 4 (Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell'articolo 24, comma 1–bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13) e L.R. 9 marzo 2015, n. 6(Disciplina della |
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Art. 48 - Norme finali1. Questa legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 502/1992. 2. Per quanto non previsto da questa legge, in materia di programmazione, contabilità e controllo degli enti del servizio sanitario regionale si applica la disciplina contenuta nella l.r. 47/1996. 3. L'Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi”, nata dalla fusione delle aziende ospedaliere “Umberto I” e “G.M. Lancisi e G. Salesi”, acquisisce, d'intesa con il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, la denominazione di Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche. 4. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, i riferimenti nella normativa regionale vigente all'Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. |
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Art. 49 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali: a) L.R. 28 giugno 1994, n. 22 (Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali); b) L.R. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), escluso l'articolo 4; c) L.R. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); d) L.R. 6 novembre 2007, n. 15 (Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale); e) L.R. 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”), esclusi gli articoli 8, 18 e 19 e il comma 6 dell'articolo 20; f) L.R. 1° agosto 2011, n. 17 (Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17), escluso l'articolo 29; g) L.R. 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”); h) L.R. 24 settembre 2012, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del servizio sanitario r |
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Art. 50 - Dichiarazione d'urgenza1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione M |
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Allegato A - Delimitazione territoriale delle Aziende Sanitarie Territoriali
Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di ANCONA Comuni: Agugliano Ancona Apiro Arcevia Barbara Belvedere Ostrense Camerano Camerata Picena Castelbellino Castelfidardo Castelleone di Suasa Castelplanio Cerreto d'Esi Chiaravalle Cingoli Corinaldo Cupramontana Fabriano Falconara Marittima Filottrano Genga Jesi Loreto Maiolati Spontini Mergo Monsano Monte Roberto Monte San Vito Montecarotto Montemarciano Morro d'Alba Numana Offagna Osimo Ostra Ostra Vetere Poggio San Marcello Poggio San Vicino Polverigi Rosora San Marcello San Paolo di Jesi Santa Maria Nuova Sassoferrato Senigallia Serra de' Conti Serra San Quirico Sirolo |
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