Comma abrogato dall'art. 13, comma 3, della L.R. 30/12/2022, n. 31, così recitava:

"1. Qualora gli organi degli enti del servizio sanitario regionale omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida con assegnazione di un congruo termine per provvedere, nomina un commissario ad acta."

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