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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 14/04/2004, n. 7
L. R. Marche 14/04/2004, n. 7
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea, disciplina le pr |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Agli effetti della presente legge si intende per: a) impatto ambientale: gli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi indotti da una o più opere, impianti od interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale; b) proponente: il soggetto che predispone il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge; |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione)1. Sono assoggettati alla procedura di VIA: a) i progetti di cui agli allegati A1 e A2; b) i progetti di cui agli allegati B1 e B2, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 R (Legge quadro sulle aree protette); c) i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di ar |
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Art. 4 - (Autorità competente)1. La Regione è competente per la procedura di VIA relativa ai progetti: a) elencati negli allegati A1 e B1; |
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Art. 5 - (Supporto tecnico)1. L'autorità competente, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria, si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e del Corpo Forestale dello Stato, convenzionato con la Regione. |
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CAPO II - Procedura di verifica |
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Art. 6 - (Procedura di verifica)1. La procedura di verifica ha inizio con la presentazione all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, di una apposita domanda corredata della seguente documentazione: a) progetto preliminare; b) descrizione del progetto con i dati necessari per individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica; c) relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto, contenente le informazioni ed i dati in base ai quali sono stati individuati e valutati gli effetti che questo può avere sull'ambiente, con le misure che si intendono attuare per minimizzarli; d) dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 3; e) elenco dei comuni interessati; |
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CAPO III - Procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) |
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Art. 7 - (Fase preliminare)1. Il proponente di un progetto da assoggettare a procedura di VIA ha facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 8, finalizzata all |
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Art. 8 - (Studio di impatto ambientale)1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi degli articoli 9, 14 e 15, sono corredati dal SIA, predisposto a cura e spese |
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Art. 9 - (Procedura di Valutazione di impatto ambientale)1. La procedura di VIA ha inizio con la presentazione di apposita domanda all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, corredata della seguente documentazione: a) il progetto, almeno preliminare, dell'opera o intervento, comprensivo degli esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta o di quelli della procedura di verifica di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c); b) il SIA; c) la dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 4; d) l'elenco dei Comuni interessati; |
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Art. 10 - (Partecipazione)1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti: a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente; b) l'informazione e la partecipazione |
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“Art. 10 bis (Autorizzazione regionale)N23 1. Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione |
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Art. 11 - (Giudizio di compatibilità ambientale)1. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto esprimendosi contestualmente sulle osservazioni e sulle controdeduzioni presentate. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto sfavorevole sull'ambiente, e detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, prevedendo, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Il giudizio di compatibilità amb |
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Art. 12 - (Monitoraggio e attuazione delle procedure)1. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale dell |
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Art. 13 - (Esercizio dei poteri sostitutivi)1. Qualora le Province non provvedano, entro i termini previsti, all'emanazione della pronuncia di co |
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CAPO IV - Procedimenti semplificati |
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Art. 14 - (Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)1. Per i progetti relativi ad attività produttive, il proponente può richiedere allo sportello unico di attivare, oltre alle procedure di cui al capo II e al capo III, anche quelle final |
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Art. 15 - (Opere non assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)1. Il proponente di un progetto di un'opera, di un impianto o di un intervento non assoggettati alla disciplina dello sportello unico può richiedere all'autorità competente oltre al giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11, l'approvazione definitiva del progetto o l'autorizzazione necessaria alla sua esecuzione. 2. Nel caso in cui il proponente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, si applica la procedura di cui all'articolo 9 e, in caso di esito positivo, l'autorità competente provvede al |
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CAPO V - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 16 - (Impatto ambientale interregionale e transfrontaliero)1. Per i progetti di opere o interventi che siano localizzati anche sul territorio di una regione confinante, il giudizio di compati |
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Art. 17 - (Parere regionale)1. La Regione, al fine di esprimere il parere richiesto nella procedura di VIA di competenza statale di |
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Art. 18 - (Vigilanza e sanzioni)1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo delle amministrazioni interessate disposti dalle leggi vigenti, i Comuni, nel cui territorio sono localizzati gli interventi assoggettati alle procedure di VIA, esercitano le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle |
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Art. 20 - (Disposizione finanziaria)1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 14.000,00. N2 “2. Per gli anni successivi l&rsq |
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Art. 21 - (Norme transitorie e finali)1. N4 2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la Regione è l'autorità competente per i progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo medesimo “esclusi quelli di competenza della Provincia |
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Art. 22 - (Abrogazioni e modificazioni)1. L' articolo 7 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 R (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Impianti elettrici e opere accessorie) 1. È di competenza della Provincia il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l'espressione del parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 6 giugno 1988, n. 19, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio della provincia medesima. |
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Allegato A1 - ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo. N2 “c) Impianti industriali destinati: 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.”. d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi |
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Allegato A2 - ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2N17 "a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." N17 "b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". |
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Allegato B1 - ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 |
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2) Industria energetica ed estrattivaN2 “a) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.” N2 “b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.” |
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3) Progetti di infrastruttureN2 “a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.” |
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4) Altri progettia) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc. b) |
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Allegato B2 - ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2 |
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1) Lavorazione di metallia) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume. b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: 1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; |
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2) Industrie di prodotti alimentaria) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno. b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 30 |
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3) Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della cartaa) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate. |
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4) Industria della gomma e delle materie plastichea) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di |
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5) Progetti di infrastrutturea) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha. N2 “b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto. ” N2 “c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.” d) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni |
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6) Altri progettia) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati. b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha. d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq. e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume. f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. g) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. h) Cave e torbiere dopo l'entrata in vigore del PPAE. i) |
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Allegato C - ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 |
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1) Caratteristiche del progettoLe caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi: |
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2) Ubicazione del progettoN17 “Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:” a) l'utilizzazione attuale del territorio; |
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3) Caratteristiche dell'impatto potenzialeGli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: |
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Allegato D - INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 21) Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati; c) una valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto. N17 “d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.” |
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27/11/2024
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