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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 02/04/2012, n. 5
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/05/2022, n. 10
- L.R. 30/12/2019, n. 43
- L.R. 22/12/2016, n. 33
- L.R. 03/04/2015, n. 13
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, promuove lo sport e le attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione in particolare favorisce e promuove: a) la diffusione della pratica sportiva, il diritto al gioco e allo sport di cittadinanza; b) la divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al f |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nelle materie di cui alla presente legge e in particolare quelle relative: a) alla programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva, al fine di favorirne l’equilibrata distribuzione sul territorio regionale; b) al miglior |
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Art. 3 - (Funzioni degli Enti locali)1. N1 2. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni: |
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CAPO II - Strumenti operativi e di programmazione |
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Art. 4 - (Comitato regionale dello sport e del tempo libero)1. Presso la struttura organizzativa competente della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero, con compiti consultivi e propositivi nelle materie di cui alla presente legge. 2. Il Comitato, in particolare: a) propone iniziative a favore della promozione e dello sviluppo delle attività sportive; b) formula proposte ed esprime parere sul piano e sul programma di cui agli articoli 6 e 7; c) esprime suggerimenti e valutazioni sullo stato di attuazione della presente legge e concorre a verificarne la realizzazione in termini di risultati e di effetti prodotti. 3. Il Comitato è composto da: |
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Art. 5 - (Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero)1. La Giunta regionale, con il supporto del Comitato di cui all’articolo 4, indice ogni quinquennio la Conferenza regionale sullo |
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Art. 6 - (Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza)1. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, in coerenza con le finalità indicate nell’articolo 1 e previo parere del Comitato di cui all’articolo 4, presenta per l’approvazione all’Assemblea legislativa regionale il Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative. 2. Il Piano ha una durata pari a quella della legislatura regionale, può essere aggiornato prima della scadenza e resta in vigore f |
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Art. 7 - (Programma annuale degli interventi di promozione sportiva)1. In attuazione del Piano di cui all’articolo 6, la Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all’articolo 4, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione, il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva. 2. Il Programma individua in particolare: |
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Art. 8 - (Convenzioni)1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP, gli enti locali, Sport e Salute SpA e le associazioni sportive apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale. N8 2. Le convenzioni di cu |
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Art. 9 - (Attività informativa e monitoraggio)1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive, Sport e Salute SpA, gli ent |
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CAPO III - Capo IV Omissis
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CAPO V - Impianti e attrezzature per lo sport |
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Art. 14 - (Contributi per l’adeguamento e la realizzazione degli impianti)1. La Regione promuove la realizzazione, mediante l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema regionale di impianti e attrezzature sportive, nonché di aree e di spazi destinati allo sport e all’attività motorio-ricreativa. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi a favore di Comuni, società, associazioni sportive, altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro per: a) l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature sportiv |
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Art. 14-bis - (Contributi a società ed associazioni sportive dilettantistiche)1. La Giunta regionale può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, contributi alle società e associaz |
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Art. 15 - (Fidejussione regionale)1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici indicati all’articolo 14 possono essere gar |
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CAPO VI - Impianti e attrezzature per l esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative |
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Art. 16 - (Requisiti)1. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di impiantistica sportiva, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico sono determinati con il regolamento di cui all’articolo 24. Sono esclusi dall’ambito di |
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Art. 17 - (Vigilanza e sanzioni)1. La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è affidata ai Comuni. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria: |
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CAPO VII - Capo VIII Omissis
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CAPO IX - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali |
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Art. 24 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare. Il regolamento contiene, in particolare: a) le modalità di svolgimento dell’attività informativa e di monitoraggio di cui all’articolo 9; |
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Art. 25 - (Fondo unico per lo sport)1. È istituito, a decorrere dall’anno 2013, il fondo unico per lo sport, finalizzato al finanziamento degli interventi indicati d |
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Art. 26 - (Norme finanziarie)1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale per lo |
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Art. 27 - (Norme transitorie)1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. In fase |
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Art. 28 - (Modifiche e abrogazioni)1. Omissis 2. Sono abrogati: omissis; b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della l.r. 1° agosto 19 |
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