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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Marche 28/02/2005, n. 1
Regolam.R. Marche 28/02/2005, n. 1
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 7 bis, della l.r. 1° agosto 1997, n. 47 R (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio ricreative) e successive modifiche: |
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Art. 2 - (Definizione degli impianti)1. È impianto ai sensi del presente regolamento la struttura ove sono organizzate e gestite le attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica e sportive in genere di cui all'articolo 1, comma 2, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti. 2. L'impianto è l'insieme di uno o più sale per attività motorie, anche integrate con vasche per attività acquatic |
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Art. 3 - (Ubicazione)1. L'ubicazione dell'impianto per attività motorie deve essere tale da garantire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso fino all'impianto stesso, no |
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Art. 4 - (Superficie e capienza)1. La superficie complessiva dell'impianto non può essere inferiore a mq 100 di superficie utile. |
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Art. 5 - (Strutture, finiture, arredi e segnaletica)1. Per il calcolo delle strutture orizzontali o solai, se non collocate su vespaio, si tiene conto anche del sovraccarico accidentale delle macchine e delle attrezzature ivi previste a prescindere dalla des |
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Art. 6 - (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature)1. Per gli impianti sono fissati i seguenti requisiti tecnici, igienico-sanitari e la seguente distribuzione interna: a) le caratteristiche ambientali dei locali che compongono l'impianto devono essere conformi ai parametri indicati nella tabella A allegata; b) l'altezza minima netta dei vani è stabilita in m 2,70 per le sale, gli spogliatoi, il pronto soccorso e gli altri locali a servizio degli utenti; i depositi, i WC, le docce e gli altri locali non destinati agli utenti possono avere un'altezza minima di m 2,40; tale altezza minima può essere di m 2,20 per impianti in attività e autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento; c) la distribuzione degli spazi di attività motoria e degli spazi e servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; i percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi, in modo da garantirne la percorribilità anche alle persone con limitata o impedita capacità motoria. 2. Per le sale di attività sono fissati i seguenti requisiti: a) la pavimentazione deve essere adatta alle attività motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene; b) le pareti della sala devono essere prive di sporgenze per un'altezza non inferiore a m 2,5 dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti; c) le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant'altro presente devono essere in grado di resistere, per le loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell'utente. In particolare le vetrate, in |
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Art. 7 - (Coperture pressostatiche)1. È consentito l'uso di coperture pressostatiche quando il numero massimo delle persone contemporaneamente presenti nell'impianto non supera le 50 unità, tra utenti e personale. Le coperture devono essere realizzate con materiali |
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Art. 8 - (Sicurezza e benessere degli utenti)1. Il titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale. A tale scopo può avvalersi di una o più persone appositamente delegate. Durante l'orario di apertura dell'esercizio deve essere assicurata la presenza |
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Art. 9 - (Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario)1. Per l'esercizio delle attività motorio-ricreative, ogni impianto deve utilizzare istruttori provvisti di diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l'ISEF o di titolo equivalente ai sensi della normativa comunitaria, o, limitatamente alla pratica delle singole discipline, tecnici abilitati dalle federazioni sportive nazionali che abbiano frequentato corsi integrativi con superamento di prova finale di qualificazione, promossi dal CONI o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva. 2. Fra il personale di cui al comma 1, il titolare dell'impianto individua un direttore tecnico che svolge le seguenti funzioni: a) organizza le attività motorie programmate dal titolare; |
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Art. 10 - (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione all'apertura di un impianto viene rilasciata su richiesta del titolare, di cui al comma 1 dell'articolo 8, dal Comune competente per territorio, a seguito di verifica della documentazione allegata alla domanda e del possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 47/1997 e dal presente regolamento. 2. Nella domanda devono essere indicati: a) la cittadinanza, le altre generalità e i dati fiscali del richiedente; b) la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che |
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Art. 11 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza sull'attività e il controllo degli impianti e delle attrezzature di cui all'ar |
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Art. 12 - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)1. Il Comune provvede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impi |
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Art. 13 - (Norme finali e abrogazione)1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Caratteristiche ambientali degli impianti
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