Sent. C. Cass. 30/08/1995, n. 9155 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 30/08/1995, n. 9155

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1. Progettista - Progetto oo.pp. - Incarico di redazione a professionista privato da parte di ente pubblico - Ammissibilità dell'arbitrato. 2. Progettista - Progetto oo.pp. - Incarico di redazione a professionista privato - Vizi della deliberazione - Incidenza sulla validità del contratto e sul diritto al compenso - Esclusione. 3. Ingegneri ed architetti - Onorario - L. 1976 n. 340 - Minimi tariffari - Inderogabilità solo per rapporti fra privati ex art. 6 L. 1977 n. 404.
1. Nel caso in cui l'Ente pubblico territoriale si avvalga, per la redazione del progetto di un'opera pubblica, di un professionista privato, l'atto di affidamento del relativo incarico, come pure gli atti che vengono successivamente ad interferire sul rapporto, sono espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica; ne consegue che a tale rapporto è applicabile l'istituto della transazione e, quindi, la regola generale di cui agli artt. 806 e 808 Cod. civ. in virtù della quale tutte le questioni suscettibili di transazione, anche se riguardanti gli Enti pubblici, purché non devolute alla cognizione di speciali giurisdizioni esclusive, possono formare oggetto di compromesso e clausola compromissoria. 2. Gli eventuali vizi della deliberazione dell'Ente pubblico di avvalersi di un professionista privato per la progettazione dell'opera pubblica hanno rilievo nell'ambito interno dell'organizzazione dell'Ente stesso, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione di opera professionale, e quindi, sul diritto al compenso del professionista. 3. L'art. 6 L. 1° luglio 1977 n. 404 che, interpretando autenticamente l'art. unico L. 5 maggio 1976 n. 304, la quale ha fissato il principio di inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, ne ha limitato l'applicazione, anche al di fuori dello specifico settore dell'edilizia carceraria, esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

1. e 2. Conf. Cass. 17 novembre 1984 n. 5833.[R=W17N845833]
Cod. civ. artt. 806 e 808 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 [R=RD38334] L. 5 maggio 1976 n. 304, art. unico [R=L30476]; L. 1° luglio 1977 n. 404, art. 6R

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