Sent. C. Cass. 29/11/1995, n. 12349 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 29/11/1995, n. 12349

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1. Ingegneri ed architetti - Onorario - Art. 18 L. 1949 n. 143 - Maggiorazione del 25% per la limitazione dell'incarico - Ambito di operatività - Anche per incarico di realizzazione opera pubblica. 2. Ingegneri ed architetti - Onorario - Interessi legali ex art. 9 L. 1949 n. 143.
1. In tema di compenso professionale degli ingegneri e degli architetti, la maggiorazione di 1/4 degli onorari, spettante per le prestazioni professionali effettivamente svolte in caso di limitazione - originaria o successiva - dell'incarico rispetto alla completa realizzazione dell'opera prevista dall'art. 18 Tariffa allegata alla L. 2 marzo 1949 n. 143 compete anche nel caso in cui le prestazioni del professionista si riferiscano alla realizzazione di un'opera pubblica (nella specie, ristrutturazione ed ampliamento del padiglione di un ospedale), non prevedendo l'indicata norma alcuna deroga rispetto agli incarichi professionali relativi ad opere pubbliche e non essendo di ostacolo a tale interpretazione l'art. 285 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 delle leggi comunali e provinciali che, nello stabilire che l'incarico di compilare un progetto relativo ad un'opera pubblica non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera medesima, non esclude, comunque, l'interesse del medesimo alla continuazione ed al completamento dei lavori. 2. L'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, allegata alla L. 2 marzo 1949 n. 143 pone un saggio legale degli interessi (ragguagliato al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia) e, pertanto, deve trovare applicazione qualora uno degli indicati professionisti, nel domandare la liquidazione del compenso in conformità della tariffa professionale, faccia istanza degli interessi legali, senza che si renda necessaria la specifica invocazione di tale norma.

1. Ved. Cass. 10 gennaio 1976 n. 54[R=W10GE7654] (Con riguardo alla maggiorazione di un terzo della frazione proporzionale del compenso previsto per l'intero svolgimento dell'opera). 2. Ved. Cass. 2 dicembre 1994 n. 10361 [R=W2D9410361](Sugli interessi spettanti al professionista).
Cod. civ. art. 2237 ; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 285; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 18R Cod. civ. art. 1224 ; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9

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