Sent. C. Cass. 14/02/2002, n. 2149 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 14/02/2002, n. 2149

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Ritardato pagamento - Interessi legali - Nozione.

1. Qualora un ingegnere o un architetto, nel domandare la liquidazione del compenso in conformità della tariffa professionale approvata con la L. 2 marzo 1949 n. 143, faccia istanza degli "interessi legali" senza ulteriore specificazione, deve applicarsi la norma di quella tariffa in base alla quale, sui compensi dovuti ai suddetti professionisti, spettano gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto. Infatti interesse legale non è solo quello previsto nel 5% dal Codice civile ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia preveduto dalla legge (come nella specie in cui la suddetta legge professionale prevede una maggiore misura e stabilisce la decorrenza dei frutti in tal modo determinati).

Conf. Cass. 29 novembre 1995 n. 12349 R; Cass. 5 giugno 1990 n. 5390 R. Il saggio degli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto - come stabilisce l'art. 9, 4° comma della L. 1949/143 - può essere superiore od inferiore al tasso (saggio) degli interessi legali indicato nel Codice civile, a seconda del tempo in cui si verifica il caso di ritardato pagamento di onorario; come si vede chiaramente dal confronto della tabella dei tassi anzidetti fissati per vari periodo dall'art. 1284 del Codice civile, che qui appresso si riporta, con la tavola dei tassi ufficiali di sconto della Banda d'Italia. Codice civile art. 1284 - Tasso degli interessi legali LEGGE O DECRETO TASSO PERIODO R.D. 16 marzo 1942 n. 262 5% sino 15.12.1990 L. 26 novembre 1990 n. 353, art. 1 10% 16.12.1990-31.12.1996 L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, c. 185 5% 1.1.1997-31.12.1998 D.M. 10 dicembre 1998 2,50% 1.1.1999-31.12.2000 D.M. 11 dicembre 2000 3,50% 1.1.2001-31.12.2001 D.M. 11 dicembre 2001 3,00% 1.1.2002 1n. L'art. 9, 4° comma della Tariffa professionale di ingegneri ed architetti, L. 1949/143 dispone che "Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banda d'Italia". [A questa norma - per inciso - è praticamente uguale quella per i geometri, di cui all'art. 15 della loro Tariffa professionale L. 2 marzo 1949 n. 144: "Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banda d'Italia". Ed è analogo l'art. 13, 3° e 4° comma della Tariffa dei periti industriali, L. 12 marzo 1957 n. 146: "(3°c.) Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella". (4°c.) Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate"].


(L. 2 marzo 1949 n. 143) R

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