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Sent.C. Cass. 28/11/2001, n. 15133

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Omessa comunicazione alle parti - Nullità relativa - Deduzione tempestiva - Necessità.
1. La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per non essere stata data alle parti ed ai loro difensori la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio, non rilevando che il giudice, nell'udienza successiva al deposito, abbia rinviato la causa per consentire alle parti l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione.

Ved. Cass. 19 aprile 2001 n. 5775R.

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