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Sent. C. Cass. civ. 27/05/2005, n. 11289

9425094 9425094
Edilizia e immobili - Compravendita e locazione - Obbligazioni del conduttore - Restituzione della cosa locata - Disposizione dell'art. 1609 cod. civ. - Portata - Spese di piccola manutenzione - Soggetti gravati - Individuazione - Criteri - Conseguenze sull'onere della prova - Fattispecie.

La disposizione contenuta nell'art. 1609 cod. civ. - secondo cui sono a carico del conduttore di immobile urbano solo le spese di piccola manutenzione

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