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Sent. C. Cass. 27/01/1988, n. 736

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1. Perito edile - Limiti di competenza - Costruzioni civili modeste - Criterio tecnico qualitativo, e non puramente quantitativo di accertamento. 2. Professionisti - Onorario - Ritardato pagamento - Rivalutazione - Necessità della prova del danno
1. Al fine di stabilire se una costruzione rientri nell'ambito delle costruzioni civili modeste, il cui progetto è consentito anche ai periti edili ai sensi dell'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, il criterio fondamentale è quello tecnico-qualitativo, con riguardo alla struttura dell'edificio ed alle modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore), mentre il riferimento alla cubatura, al numero dei piani ed al costo della costruzione assume rilievo, quale elemento complementare di valutazione, come indicativo delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera. 2. La rivalutazione del compenso concerne il risarcimento di un danno che il professionista deve pur sempre provare, anche se mediante presunzione. (M.d.r.).

1. Conf., con riguardo ai limiti di competenza dei geometra, Cass. 8 giugno 1979 n. 3262[R=W8G793262], 19 ottobre 1977 n. 4461, [R=W19O774461] 19 ottobre 1974 n. 2952.[R=W19O742952]
R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 16R C.c. art. 1224, 2° c.

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